• C. 3618 EPUB Proposta di legge presentata il 18 febbraio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3618 Disposizioni per la selezione dei soggetti che i partiti, le coalizioni e i poli si impegnano a segnalare ai fini della nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3618


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PALESE, ALTIERI, BIANCONI, CAPEZZONE, CHIARELLI, CIRACÌ, DISTASO, FUCCI, LATRONICO, MARTI
Disposizioni per la selezione dei soggetti che i partiti, le coalizioni e i poli si impegnano a segnalare ai fini della nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri
Presentata il 18 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! È largamente diffusa, nel ceto politico e soprattutto tra i cittadini, l'esigenza di un maggiore coinvolgimento popolare nella selezione delle candidature, a maggior ragione per la leadership.
      Tale esigenza poggia su tre pilastri: per un verso, una fondamentale domanda di democrazia, più che mai forte in tempi di distacco tra politica tradizionale ed elettori; per un altro verso, la necessità di riequilibrare meccanismi elettorali che spesso precludono una scelta diretta da parte dei cittadini; e infine – ultimo ma non ultimo – il bisogno di rivitalizzare partiti, schieramenti e coalizioni, evitando scelte in stanze chiuse e – al contrario – creando i presupposti per discutere di contenuti e di persone già in fase ampiamente pre-elettorale, mobilitando energie, coinvolgendo forze sociali, alimentando quella positiva competizione di persone e circolazione di idee che è o dovrebbe essere alla base delle democrazie occidentali.
      Tutte queste ragioni militano a favore dell'adozione delle cosiddette elezioni primarie. Tuttavia, l'esperienza italiana (elezioni primarie in un solo giorno) rischia di sacrificare due punti essenziali delle elezioni primarie anglosassoni: il tempo e i territori. Serve infatti un tempo adeguato (mesi) per incardinare un dibattito politico adeguato e per consentire un vero approfondimento delle posizioni in campo; per permettere a ciascun candidato di affinare e precisare le sue proposte, agli avversari di confutarle e soprattutto ai cittadini di valutarle in modo non solo emozionale ma autenticamente ponderato. E serve anche il coinvolgimento di ciascun territorio: perché ogni parte del Paese è diversa dall'altra; perché ogni candidato deve essere capace di conciliare il suo messaggio generale con le esigenze e le domande delle diverse realtà locali; e soprattutto perché una «corsa a tappe» favorisce la possibilità di una presenza anche fisica dei candidati territorio per territorio.
      Esattamente per queste ragioni, la proposta di legge adotta – adeguandola al contesto italiano – il meccanismo delle elezioni primarie sequenziali statunitensi (giro dei territori e convention finale), il più tradizionale e sperimentato nel mondo e soprattutto il più capace di determinare (all'opposto dell'esperienza italiana) non la ratifica di decisioni già assunte da un establishment partitico, ma un'autentica determinazione libera e non manipolabile da parte dei cittadini-elettori.
      Per sottolineare questo aspetto, anche linguisticamente si propone non la denominazione «primarie», ma «libertarie».
      Il meccanismo descritto ha infine una caratteristica rilevante: si adatta alla molteplicità delle possibili offerte politiche (singoli partiti o coalizioni di partiti e altro) che decidano di farvi ricorso.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e norme generali).

      1. La presente legge stabilisce le procedure con le quali gli elettori, ai fini delle elezioni politiche nazionali, selezionano i soggetti che i partiti politici, le coalizioni di partiti politici o i poli civici, di seguito denominati «partiti, coalizioni e poli», si impegnano a segnalare ai fini della nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e i candidati destinati a subentrare al loro posto, prevedono l'applicazione delle regole del processo di selezione, approvano il programma elettorale e modificano le regole stesse.
      2. Le procedure di cui al comma 1, di seguito denominate «libertarie», consistono in una sequenza di elezioni primarie regionali, seguite dal convegno nazionale dei delegati. Possono avvalersi delle libertarie i partiti, le coalizioni, i poli e gli elettori e candidati indipendenti.
      3. La scelta del soggetto che il partito, la coalizione o il polo si impegna a segnalare è di seguito denominata «nomina». Essa spetta al convegno nazionale.
      4. Può candidarsi alla nomina, o essere candidato alla nomina, chiunque abbia i requisiti per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Ai convegni nazionali partecipano i delegati regionali. Si può candidare a delegato qualunque elettore residente nella regione che non ricopra cariche pubbliche o di partito.
      6. Ciascun candidato delegato si impegna pubblicamente e con adeguato anticipo a sostenere, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un candidato alla nomina.
      7. Le elezioni primarie regionali determinano il numero di delegati che sostengono i candidati alla nomina.


      8. Può votare alle elezioni primarie regionali qualsiasi cittadino che risieda nella regione e sia in possesso della tessera elettorale e di un documento di identità.
      9. Un soggetto giuridico può donare a un candidato alla nomina, in unica soluzione o più soluzioni, fino a un limite massimo di 1.000 euro, durante l'arco temporale coperto dalle libertarie, i quattro mesi precedenti e i tre mesi successivi. Il superamento del limite massimo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a venti volte l'ammontare in eccesso.
Art. 2.
(Schieramenti).

      1. A richiesta, i partiti rappresentati da un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica possono usufruire di libertarie esclusive. In tale caso, sulla scheda elettorale delle elezioni primarie è presente un riquadro specifico dove gli elettori possono votare il candidato del partito.
      2. Le coalizioni di cui faccia parte almeno un partito rappresentato da un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica hanno diritto a libertarie esclusive.
      3. Gli elettori e i candidati indipendenti, nonché i partiti che non si avvalgono di libertarie esclusive, possono avvalersi di libertarie inclusive, relative a due poli civici distinti. Ai fini della presente legge, tali schieramenti sono di seguito denominati «polo U» e «polo C». Le libertarie prevedono che siano gli elettori, ed eventualmente i partiti che vi confluiscono, a identificare politicamente i poli U e C.
      4. La presentazione delle candidature alla nomina dei poli U e C non richiede atti formali particolari e non è soggetta a vincoli temporali o altre restrizioni. È compito e interesse di chi desidera candidarsi alla nomina, o candidare altri, far conoscere al pubblico la sua intenzione, nei modi che preferisce, anche pubblicando il suo nome nel sito internet delle libertarie istituito dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3.
(Il giro d'Italia).

      1. L'insieme costituito dalle elezioni primarie regionali e dal convegno nazionale è di seguito denominato «giro d'Italia».
      2. Il giro d'Italia è previsto in tre versioni: standard, accelerata e semi-accelerata. Si applica la versione standard se la legislatura ha scadenza naturale. Si applica una delle altre due versioni in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere.
      3. Il giro d'Italia standard consiste di sedici tappe, nelle quali si vota per le elezioni primarie regionali e per il convegno nazionale. Le tappe sono separate l'una dall'altra da un arco temporale pari ad una settimana, con un'eventuale pausa di una settimana per Natale, Pasqua e Ferragosto. La data della prima tappa è la prima domenica che cade almeno quattro anni e quattro mesi dopo le elezioni politiche nazionali.
      4. Nel caso una o entrambe le Camere siano sciolte anticipatamente e lo scioglimento anticipato abbia luogo prima di quattro anni e quattro mesi dalle elezioni politiche nazionali, si adotta la versione accelerata del giro d'Italia, costituita da sette tappe e dal convegno nazionale, senza interruzioni per festività. Si inizia la seconda domenica successiva allo scioglimento delle Camere e si procede secondo la sequenza accelerata. Numerando le tappe della sequenza standard da i a xvi, la sequenza accelerata è:

          a) i e ii;

          b) iii e iv;

          c) v e vi;

          d) vii e viii;

          e) ix e x;

          f) xi, xii e xiii;

          g) xiv, xv e xvi.

      5. I convegni si riuniscono dopo lo scioglimento delle Camere.


      6. Nel caso lo scioglimento anticipato delle Camere abbia luogo dopo più di quattro anni e quattro mesi dalle elezioni politiche nazionali, il giro d'Italia è ottenuto combinando il giro d'Italia standard, per la parte già svolta, e quello accelerato, per la parte ancora da svolgere. La seconda parte, incluso il convegno nazionale, è anticipata per raccordarsi alla prima, in modo che tra una tappa e la successiva passi una settimana.
Art. 4.
(Prime libertarie).

      1. La sequenza di tappe del giro d'Italia standard relativo alle prime libertarie è la seguente:

          a) Molise;

          b) Basilicata;

          c) Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

          d) Veneto;

          e) Calabria;

          f) Puglia;

          g) Marche;

          h) Umbria e Abruzzo;

          i) Liguria;

          l) Piemonte e Valle d'Aosta;

          m) Lazio e Sardegna;

          n) Campania;

          o) Toscana;

          p) Emilia-Romagna;

          q) Sicilia;

          r) Lombardia.

      2. I convegni nazionali si riuniscono quattro settimane dopo l'ultima tappa e durano quattro giorni.
      3. Il numero totale dei delegati dei poli U e C è pari a 1.409. Essi sono così ripartiti: Lombardia 223, Campania 141, Lazio 124,

Sicilia 122, Veneto 112, Piemonte 105, Puglia 100, Emilia-Romagna 99, Toscana 87, Calabria 50, Sardegna 40, Liguria 39, Marche 37, Abruzzo 31, Friuli-Venezia Giulia 30, Trentino-Alto Adige 23, Umbria 20, Basilicata 15, Molise 8, Valle d'Aosta 3.
      4. Il convegno nazionale del polo U si riunisce a Pisa e quella del polo C a Verona.
      5. I convegni nazionali sono organizzati dai comuni che li ospitano.
      6. Le segreterie dei partiti che intendono avvalersi di libertarie esclusive ne danno comunicazione al Ministero dell'interno entro il quarto anno e quarto mese dalle precedenti elezioni politiche, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro quattro giorni dallo stesso termine. In tale comunicazione, specificano se intendono avvalersi delle libertarie esclusive come partiti o all'interno di una coalizione. Nel secondo caso comunicano un simbolo per identificare la coalizione sulla scheda elettorale.
      7. La presentazione delle candidature alla nomina dei partiti e delle coalizioni che usufruiscono di libertarie esclusive è soggetta a regole stabilite autonomamente dagli stessi partiti e coalizioni. Le segreterie dei partiti comunicano i nomi dei candidati e le regole per la presentazione delle candidature al Ministero dell'interno con adeguato anticipo affinché siano pubblicati nel sito internet di cui all'articolo 9.
      8. I numeri dei delegati regionali delle libertarie esclusive dei partiti e delle coalizioni, nonché le loro distribuzioni regionali e le località dei convegni nazionali, sono stabiliti autonomamente dai partiti e dalle coalizioni e comunicati dalle loro segreterie con adeguato anticipo al Ministero dell'interno.
Art. 5.
(Convegno nazionale).

      1. Ciascun convegno nazionale vota la nomina, prevedendo anche quella del soggetto scelto a subentrare in caso di cessazione, rinuncia o impedimento. Inoltre, scrive il programma elettorale, dirime le

controversie, stabilisce le regole delle libertarie successive ed elegge i membri del comitato nazionale di cui all'articolo 8.
      2. Su tutte le questioni che riguardano le libertarie il convegno nazionale è l'autorità unica. Può prendere qualunque decisione ritenga necessaria, senza alcun tipo di vincolo. Le sue decisioni sono insindacabili.
      3. Una proposta è approvata dal convegno nazionale se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.
      4. Ciascun convegno nazionale stabilisce le sue regole e procedure, stabilisce le regole delle libertarie successive e dirime qualsiasi controversia inerente le libertarie in corso.
      5. Le eventuali dispute sulle composizioni delle delegazioni e la loro legittimità sono risolte dal convegno nazionale in assenza dei delegati appartenenti alle delegazioni contestate. Il convegno nazionale può anche ammettere, al posto delle delegazioni contestate, delegazioni alternative. Le delegazioni alternative possono essere proposte da chiunque al convegno nazionale anche in assenza di contestazioni, purché selezionate con un metodo che garantisca il rispetto della volontà degli elettori.
      6. Ciascun convegno nazionale può decidere di sanzionare le delegazioni delle regioni che sono per qualsiasi motivo inadempienti, riducendo a suo piacimento il loro numero di delegati o il valore del loro voto.
Art. 6.
(Delegati).

      1. I delegati al convegno nazionale rappresentano gli elettori e i candidati alla nomina che si sono impegnati a sostenere.
      2. Nella votazione della nomina, i delegati sono tenuti a votare per il candidato alla nomina che si sono impegnati a sostenere, salvo diversa indicazione da parte dello stesso.
      3. In tutte le altre votazioni del convegno nazionale, i delegati hanno completa discrezionalità su come rappresentare la volontà degli elettori e non sono tenuti a seguire le eventuali indicazioni del candidato alla nomina che si sono impegnati a sostenere.


      4. I delegati al convegno nazionale provvedono personalmente alle proprie spese di viaggio, vitto e alloggio. Nel caso in cui gli organizzatori abbiano disponibilità di fondi, i delegati possono essere rimborsati delle spese sostenute, purché documentate, fino a un limite massimo uguale per tutti.
Art. 7.
(Lavori del convegno nazionale).

      1. I lavori di ciascun convegno nazionale iniziano alle ore 9.00 e terminano alle ore 18.00.
      2. Risolte le contestazioni, i delegati discutono e approvano le eventuali modifiche alle regole delle libertarie, quali la sequenza standard, la località del successivo convegno nazionale, il numero di delegati totali, il numero di delegati di ciascuna regione tenendo conto, se ritenuto opportuno, della diversa forza del partito, coalizione o polo nelle diverse regioni e il metodo di calcolo dei delegati assegnati ai candidati alla nomina nelle diverse tappe.
      3. Nel caso di libertarie esclusive dei partiti e delle coalizioni, i delegati discutono ed approvano anche eventuali modifiche alle regole per le candidature alla nomina ed eventuali forme di chiusura delle primarie. In tale caso, specificano i requisiti dell'elettorato ammesso a votare e le regole per la formazione dell'albo degli elettori.
      4. Terminata la discussione sulle regole, i delegati discutono e approvano il programma elettorale.
      5. Approvato il programma elettorale, i delegati votano la nomina del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Dalle ore 19.00 ciascun convegno nazionale prevede interventi e comizi, tra i quali gli interventi del candidato nominato e del candidato a subentrargli.
      7. Prima di aggiornare i suoi lavori, ciascun convegno nazionale nomina il comitato nazionale di cui all'articolo 8. Raccolti i nomi dei delegati disponibili, il convegno nazionale stabilisce l'ordine secondo il quale essi sono membri del comitato nazionale,

avendo cura di alternare per quanto possibile un uomo e una donna. Ciascun membro rimane in carica per sei mesi. L'ordine di nomina è ciclico e dopo che tutti i delegati nominati hanno esercitato il loro mandato, si ricomincia dall'inizio.
      8. I lavori di ciascun convegno nazionale, gli interventi e i comizi, sono pubblici e possono essere divulgati da chiunque in qualsiasi forma e gratuitamente.
      9. I costi di ciascun convegno nazionale sono posti a carico degli organizzatori e possono essere coperti mediante sponsorizzazioni e donazioni. Gli eventuali guadagni spettano agli stessi organizzatori.
Art. 8.
(Comitato nazionale).

      1. Il comitato nazionale si occupa delle questioni relative alle libertarie quando il convegno nazionale non è riunito. È sottoposto alla vigilanza del convegno nazionale e agisce su mandato e indicazione dello stesso convegno nazionale. Si riunisce telematicamente e prende decisioni con la maggioranza dei due terzi e con votazioni palesi.
      2. Il comitato nazionale è composto da delegati al convegno nazionale, in numero pari al 5 per cento del totale, arrotondato in eccesso. Ciascun delegato ricopre l'incarico per sei mesi. Nel caso di rinunce, diventano membri i primi delegati non membri che appaiono nell'ordine ciclico stabilito dal convegno nazionale.
      3. Se il comune incaricato di ospitare il convegno nazionale rinuncia all'incarico, il comitato nazionale individua e approva una località alternativa o un organizzatore alternativo, anche privato.
      4. I comitati nazionali dei tre partiti, coalizioni o poli che ottengono più voti nelle libertarie esclusive si scambiano informazioni, con i metodi e tempi che ritengono opportuni, sulle proposte di modifica della sequenza standard formulate dai rispettivi convegni nazionali. In base a tali libertarie, cercano un accordo per proporre una nuova sequenza standard

per le libertarie successive. Se la nuova sequenza proposta è approvata dai tre comitati nazionali entra in vigore e sostituisce la precedente. In qualsiasi altro caso rimane valida la sequenza standard precedente.
Art. 9.
(Voto).

      1. Il Ministero dell'interno mette a disposizione un sito internet istituzionale, di seguito denominato «sito delle libertarie», in cui sono raccolti i partiti e le coalizioni che usufruiscono di libertarie esclusive, le liste dei candidati alla nomina, i link alle loro pagine internet personali, i nomi dei candidati delegati che li sostengono, i numeri dei delegati regionali, le date delle elezioni primarie regionali, le sedi dei seggi elettorali, i dettagli sulle operazioni di voto, i nomi degli scrutatori, i risultati delle elezioni primarie regionali, i nomi dei delegati eletti e qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
      2. Il comune determina le sedi dei seggi elettorali, distribuite uniformemente sul territorio, in numero pari ad almeno un terzo delle usuali sezioni elettorali. Sono preferibili palestre e luoghi con ampi spazi aperti. Le sedi sono comunicate al pubblico tramite il sito internet del comune e il sito delle libertarie.
      3. Il comune fornisce urne e schede elettorali. In caso di bisogno, gli scrutatori o gli elettori possono fornire proprie urne e schede. Le urne sono contenitori rigidi trasparenti, in modo che sia possibile controllare la presenza di schede elettorali dall'esterno. Ai seggi sono presenti zone appartate dove gli elettori possono votare senza essere visti.
      4. L'urna è unica per ogni seggio ed è situata in un punto ben visibile dietro il banco degli scrutatori.
      5. Un incaricato del comune apre il seggio elettorale alle ore 7.30.
      6. Gli scrutatori sono volontari, iscritti nelle liste elettorali della regione e muniti di un dispositivo proprio dotato di connessione

a internet e di browser. Essi si presentano all'apertura di un seggio di loro scelta, nella regione di residenza, e dichiarano la loro disponibilità a fare gli scrutatori.
      7. L'incaricato del comune invia telematicamente i numeri di tessera elettorale degli scrutatori al sito delle libertarie, che pubblica i loro nomi, e consegna agli scrutatori le urne e le schede elettorali.
      8. Si vota dalle 8.00 alle 19.00. L'elettore può recarsi a votare in qualsiasi seggio della regione in cui risiede.
      9. L'elettore si presenta al seggio esibendo la tessera elettorale e un documento di identità. Uno scrutatore trasmette telematicamente il numero di tessera elettorale al sito delle libertarie. Se lo scrutatore riceve conferma che l'elettore non ha votato, gli consegna una scheda elettorale.
      10. La scheda elettorale, conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, consta di un unico foglio di comune carta bianca opaca. Una facciata del foglio è vuota e l'altra facciata è divisa in riquadri di uguali dimensioni.
      11. In ciascun riquadro sono presenti un'intestazione recante il nome del partito, della coalizione o del polo e una riga orizzontale. Nel caso di coalizione sono riportati il suo simbolo e la lista dei partiti che la compongono.
      12. L'elettore vota il candidato alla nomina del partito, coalizione o polo preferito scrivendo il suo nome sulla riga corrispondente. Può votare il candidato di un solo partito, coalizione o polo, pena l'annullamento del voto.
      13. Dopo aver votato, l'elettore piega la scheda elettorale in quattro e la consegna allo scrutatore, che la deposita nell'urna.
      14. Le operazioni di voto sono pubbliche. Qualsiasi cittadino può presenziare in qualunque momento, filmare o fotografare e pubblicare in qualunque modo le operazioni di voto nonché divulgare informazioni sulle stesse.
      15. Non è previsto un periodo di silenzio elettorale. La campagna elettorale è permessa anche a urne aperte.
      16. Lo spoglio delle schede è pubblico e avviene appena concluse le votazioni. I cittadini presenti possono fotografare, filmare e pubblicare in qualsiasi modo le operazioni di spoglio. Possono comunicare i risultati parziali in qualunque momento e in qualunque forma.
      17. Ogni cittadino presente è controllore delle operazioni di voto e di spoglio.
      18. Concluse le operazioni di spoglio, gli scrutatori comunicano i risultati ai cittadini presenti e li inviano telematicamente al sito delle libertarie.
      19. Nel caso le amministrazioni comunali siano inadempienti per qualsiasi motivo, i cittadini possono organizzarsi liberamente per convocare elezioni primarie autonome e sottoporre delegazioni alternative al convegno nazionale. In tutti gli altri casi di inadempienza, incertezza o contestazione si procede secondo quanto disposto dalla presente legge.
      20. Le    elezioni primarie del giro d'Italia sono per definizione primarie aperte. Tuttavia, i partiti e le coalizioni che usufruiscono di primarie esclusive possono optare per primarie chiuse, attribuendo il diritto di voto a un insieme di elettori determinato con criteri propri. A tale scopo, inviano al sito delle libertarie, con adeguato anticipo, la lista degli aventi diritto al voto, identificati dal numero della tessera elettorale. Tale lista è denominata albo degli elettori del partito o della coalizione.
      21. Quando lo scrutatore invia al sito delle libertarie il numero di tessera elettorale dell'elettore per verificare se ha già votato o no, è informato dell'eventuale appartenenza dell'elettore all'albo di un partito o di una coalizione. Lo scrutatore appone tale informazione, assieme alla propria firma e al proprio numero di tessera elettorale, sulla scheda elettorale che consegna all'elettore. Se un elettore appartiene a più albi, lo scrutatore li riporta tutti.
      22. Concluso lo spoglio, le schede elettorali così segnate sono consegnate ai rispettivi partiti o coalizioni per il riconteggio autonomo. Nel caso l'elettore appartenga a più albi, i partiti decidono autonomamente che valore dare al suo voto.
Art. 10.
(Selezione dei delegati).

      1. I voti alle elezioni primarie regionali determinano il numero di delegati regionali che sostengono ciascun candidato alla nomina.
      2. Nelle tappe i-x della sequenza standard, l'assegnazione del numero di delegati ai candidati alla nomina avviene secondo il metodo proporzionale con il seguente sbarramento crescente: 5 per cento nelle tappe i-iv, 10 per cento nelle tappe v-viii, 15 per cento nelle tappe ix-x. Nelle tappe xi, xii e xiii il 50 per cento dei delegati sono vinti dal primo classificato, mentre il rimanente 50 per cento è distribuito tra gli altri candidati in modo proporzionale con sbarramento al 15 per cento. Nelle tappe xiv, xv e xvi tutti i delegati sono assegnati al primo classificato.
      3.    Nelle sequenze accelerata e semiaccelerata le regole di assegnazione dei delegati seguono da quelle relative alla sequenza standard ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3.
      4. I delegati che sostengono un candidato alla nomina sono selezionati mediante raduni di sostenitori.
      5. I delegati regionali sono ripartiti su base provinciale, in proporzione alla popolazione della provincia. Prima o dopo le elezioni primarie regionali, il candidato alla nomina convoca pubblicamente e con un anticipo di almeno cinque giorni un raduno di suoi sostenitori nelle province interessate.
      6. Gli elettori convenuti che desiderano candidarsi a fare i delegati in sostegno del candidato alla nomina si presentano e comunicano la loro intenzione agli altri. I partecipanti fanno interventi per esprimere le loro posizioni.
      7. Durante o dopo la discussione, si procede colle votazioni, in modo palese. Sono eletti i candidati che ricevono la maggioranza dei voti dei presenti. I delegati eletti devono essere per metà uomini e per metà donne, salvo resti o mancanza di candidati di uno dei due sessi.


      8. Eletti i candidati, i convenuti approvano l'ordine degli stessi, avendo cura di alternare un uomo e una donna. Lo stesso elenco fornisce anche i sostituti dei delegati impossibilitati a partecipare o non ammessi al convegno nazionale.
      9. Eventuali posti mancanti sono ricoperti mediante ulteriori raduni effettuati dopo le elezioni primarie regionali, seguendo uno schema simile.
      10. Ultimate le procedure di voto, uno o più elettori, scelti dai convenuti, comunicano al sito delle libertarie la lista dei delegati eletti, i numeri delle loro tessere elettorali e i numeri delle proprie tessere.
      11. Chiunque può filmare, fotografare e divulgare in qualsiasi modo ciò che avviene nei raduni.

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ALLEGATO 1
(Articolo 9, comma 10)