• Testo DDL 357

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Atto a cui si riferisce:
S.357 Estensione delle tutele sociali e dei diritti sindacali ai lavoratori a progetto


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 357
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013

Estensione delle tutele sociali e dei diritti sindacali
ai lavoratori a progetto

Onorevoli Senatori. --  La recessione mondiale, provocata dalla crisi della finanza globale, ha investito la nostra economia e il suo sistema produttivo, con drammatiche conseguenze sociali, in primo luogo nei confronti dei ceti deboli, provocando un incremento della disoccupazione, specie giovanile.

In questo drammatico scenario si inserisce la diffusione del lavoro precarizzato, con contratti flessibili e atipici, cresciuto in termini esponenziali nel nostro Mezzogiorno ma sviluppatosi anche al Nord.

In particolare sono i cosiddetti «lavoratori atipici» o «parasubordinati», quelli con «contratto a progetto» ex articolo 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, emersi a partire alla riforma previdenziale del 1995, che ha reso obbligatoria la loro iscrizione ad una gestione separata presso l'INPS oppure ad altre casse professionali, a risentire del negativo quadro sociale del nostro paese.

Questo disegno di legge prevede l'inclusione dei lavoratori a progetto, titolari di partita IVA sino ad un reddito di 25 mila euro, nelle tutele sociali garantite ai lavoratori subordinati.

In specie, l'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), istituita dalla legge n. 92 del 2012, con cui il Legislatore ha inteso riorganizzare in una disciplina unica istituti che, pur avendo origine da uno stesso evento -- la perdita del posto di lavoro -- avevano trattamenti di sostegno al reddito differenti: indennità di disoccupazione, cassa integrazione straordinaria, indennità di mobilità, sia per l'ambito di applicazione che per durata e importi.

Il disegno di legge prevede l'estensione delle tutele in materia di genitorialità ai lavoratori a progetto, per consentire anche ad essi di promuovere «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» e di malattia e assegni familiari.

Il disegno di legge inoltre, estende alcuni articoli dello Statuto dei diritti dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori a progetto, i diritti di informazione dei CCNL, le informazioni relative alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

Le risorse per tali prestazioni saranno reperite dallo Stato anche attraverso risparmi di spesa in altri settori e concorreranno anche le imprese che accederanno alla strumentazione degli ammortizzatori sociali, nella misura ridotta del 30% per il primo anno. Il relativo fondo sarà alimentato con 250 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un fondo per il sostegnodei lavoratori precari)

1. Allo scopo di estendere ai lavoratori a progetto, ex articolo 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, è istituito un fondo presso l'INPS per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, sospensione del lavoro, scadenza del termine del contratto.

2. Ai lavoratori a progetto è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità verrà erogata per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni, di 18 mesi se li ha superati.

3. Tale prestazione sostituisce quella prevista dal comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 2.

(Risorse finanziarie)

1. Al fondo di cui all'articolo 1 sono attribuiti 250 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui all'articolo 1, della presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Estensione tutele sociali)

1. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, a valere per gli anni 2013-2015.

2. Agli stessi lavoratori è garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata presso l'INPS, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

Art. 4.

(Privilegi)

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-ter, è aggiunto il seguente:

«5-quater) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 5.

(Diritti sindacali, pari opportunitàe sicurezza sul lavoro)

1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ex articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n.300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di «Azioni positive» e «Pari opportunità»;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.