• C. 1452 EPUB Proposta di legge presentata il 31 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1452 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1452


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 31 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende restituire ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio candidato all'interno delle liste elettorali. Uno dei principali motivi della disaffezione della pubblica opinione nei confronti della politica è dovuta anche, se non soprattutto, all'impossibilità per i cittadini di selezionare con la propria scelta chi deve rappresentarli nelle istituzioni. In attesa del percorso di riforma, avviato in questa legislatura sotto l'impulso del Governo, dell'assetto istituzionale, la proposta di legge vuole essere un contributo alla certezza che non si vada più a votare con liste bloccate. Il primo firmatario ha partecipato alle elezioni primarie per essere candidato nelle liste del suo partito, ma si ritiene che una scelta così importante debba essere affidata a una legge dello Stato, prevedendo che tutti possono esprimere il proprio voto e non solo una platea ristretta. A chi obietta che con la preferenza è più facile la pervasività del controllo criminale del voto in alcune aree del Paese rispondiamo in primo luogo, che fatta eccezione per le elezioni politiche e quelle dei consigli provinciali, in tutte le altre competizioni elettorali ai cittadini è consentito scegliere con il voto di preferenza. A chi ritiene, invece, che il migliore sistema sia quello denominato Mattarellum facciamo presente che non solo il quadro politico è sostanzialmente mutato e che oggi siamo, alla luce dei risultati del voto dello scorso febbraio 2013, in presenza di una tripolarizzazione con tre partiti PD, PDL e M5S sostanzialmente alla pari, ma che soprattutto il Mattarellum non risolveva il problema di far scegliere i propri candidati dal corpo elettorale.
      Non pochi sono stati i casi di candidati «paracadutati» in relazione all'orientamento prevalente all'interno dei collegi e, quindi, con una scelta attribuita sempre ai segretari di partito della coalizione. Per queste ragioni con la proposta di legge si intende restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri candidati tornando ad esprimere il voto di preferenza. Ci auguriamo che questa iniziativa possa quindi trovare in Parlamento le più ampie convergenze per superare il vero nodo politico e cioè la paura di confrontarsi con la «scelta» dei cittadini.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita a un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato stesso»;

          b) all'articolo 31, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza e, in caso di doppia preferenza di genere, con due spazi»;

          c) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

          d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno attenuto il maggior numero di preferenze».

Art. 2.
(Introduzione del voto di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con lo spazio per l'indicazione della doppia preferenza di genere»;

          b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Nel caso di indicazione di una preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita a un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è comunque assegnato alla lista alla quale appartiene il candidato indicato»;

          c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano di età».