• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00309 le società di mutuo soccorso, istituite mediante la legge 15 aprile 1886 n. 3818, hanno svolto da sempre un importante ruolo di coesione sociale e di tutela delle fasce meno abbienti in settori...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00309presentato daGIORGETTI Giancarlotesto diMartedì 19 novembre 2013, seduta n. 121

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
le società di mutuo soccorso, istituite mediante la legge 15 aprile 1886 n. 3818, hanno svolto da sempre un importante ruolo di coesione sociale e di tutela delle fasce meno abbienti in settori di primaria importanza, quali lavoro e sanità mediante il nobile principio della mutualità volontaria. Il progressivo miglioramento del livello di scolarizzazione e del servizio sanitario pubblico ha spinto le suddette società ad una rivisitazione delle loro attività istituzionali verso fini culturali, educativi e formativi. A distanza di oltre un secolo dalla loro costituzione, le società di mutuo soccorso, grazie soprattutto ai contributi ed al lavoro gratuito di alcune generazioni di soci, hanno potuto conseguire una maggiore autonomia economico finanziaria attraverso la costituzione di un patrimonio immobiliare di tutto rispetto;
l'articolo 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese incide pesantemente sulla disciplina relativa alle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, prevedendo tra l'altro l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;
il citato articolo 23 prevede, a carico delle società di mutuo soccorso, obblighi che risultavano essere in contrasto con la loro autonomia privata sancita dalla legge, nonché la soppressione di segni distintivi importanti e dell'identità delle stesse società di mutuo soccorso alle quali è fatto obbligo di iscriversi al registro delle imprese, laddove imprese non sono; infatti la normativa appare alquanto incongruente, perché da una parte costituiva obbligo per le società di mutuo soccorso di iscriversi al registro delle imprese, dall'altra vietava espressamente alle stesse società di svolgere attività d'impresa;
più in particolare le norme emanate in attuazione delle suddette linee di politica economica impongono alle società di mutuo soccorso, entro e non oltre il 19 novembre 2013, di:
a) adottare esclusivamente nel proprio statuto, quale oggetto sociale, una o più attività previste dal nuovo articolo 1 della legge 3818 del 1886 così come modificato del decreto-legge 179 del 2012;
b) iscriversi presso apposita sezione del registro delle imprese mediante il deposito del proprio statuto ed atto costitutivo conformi ai nuovi dettami;
c) divieto di svolgere qualunque attività d'impresa;
d) devolvere il proprio patrimonio in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso;
sono numerose le società di mutuo soccorso, i cui statuti non rispondono ai dettami delle nuove disposizioni normative, che hanno difficoltà ad adeguare in tempi brevi i propri statuti a causa del gran numero di soci e degli elevati quorum deliberativi necessari a recepire le suddette disposizioni;
a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 179 del 2012 in tutto il Paese si è determinato un clima di sfiducia e d'incertezza e una grave situazione di disagio per le oltre 1100 società di mutuo soccorso ancora operanti nel nostro Paese, le quali, anche a seguito dell'esclusione dal tavolo della riforma dei Coordinamenti regionali che le rappresentavano, il 17 novembre 2012 hanno dato vita all'AISMS (Associazione italiana delle società di mutuo soccorso);
il nuovo soggetto giuridico di rappresentanza, dopo essersi attivato per portare a conoscenza di tutti gli organismi istituzionali interessati i motivi di doglianza delle oltre 100 società a essa aderenti (numero in continua crescita), e dopo aver inviato al Consiglio dei ministri una richiesta di rinvio di 24 mesi della data prevista per l'iscrizione delle società al registro delle imprese (19 novembre 2013), si è visto costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiedere che siano dichiarate non applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 3818 riformata, considerato che sarebbero costituzionalmente illegittime;
le società di mutuo soccorso non intendono sottrarsi ad una regolamentazione normativa, purché sia adeguata alla loro specifica realtà, nella convinzione che le stesse società, se adeguatamente disciplinate e supportate, possano diventare parte integrante del welfare nazionale –:
se il Ministro non ritenga necessario valutare, al fine di tutelare i diritti inviolabili sanciti dalla nostra Costituzione, di assumere iniziative normative per la concessione di una proroga biennale alle società di mutuo soccorso per l'adozione delle nuove disposizioni previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012;
se il Ministro non ritenga necessario chiarire, anche a mezzo di iniziativa normativa, le conseguenze derivanti dalla mancata adozione nei termini di legge delle disposizioni previste dalla nuova formulazione degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3818;
se il Ministro non ritenga necessario chiarire, anche a mezzo di iniziativa normativa, quale sia l'ambito di applicazione del divieto di svolgimento di qualunque attività d'impresa di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, precisando se, così come previsto per gli enti associativi senza fini di lucro, sia consentito lo svolgimento, in via del tutto sussidiaria ed accessoria rispetto alle finalità istituzionali, di attività diverse da quelle previste dall'articolo 2195 del codice civile effettuate nei confronti dei soci ed in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
se non ritenga necessario chiarire, in questa fase transitoria, quale sia l'organo competente ad effettuare il controllo di legalità degli statuti eventualmente depositati senza l'intervento notarile, in quanto ritenuti conformi ai dettami di legge da parte degli organi direttivi delle società stesse ossia se tale competenza aspetti al registro delle imprese all'atto della ricezione della documentazione ovvero ai revisori Ministeriali o delle associazioni maggiormente rappresentative in sede di primo controllo.
(2-00309) «Giancarlo Giorgetti, Rondini, Busin, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera».