• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12419    davanti al GIP del tribunale di Brescia nel procedimento n. 6471/15 RG.NR il 12 febbraio 2016 la difesa di imputati per vari reati ha patteggiato pene da un anno e otto mesi a anno e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12419presentato daBRAMBILLA Michela Vittoriatesto diMercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   BRAMBILLA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   davanti al GIP del tribunale di Brescia nel procedimento n. 6471/15 RG.NR il 12 febbraio 2016 la difesa di imputati per vari reati ha patteggiato pene da un anno e otto mesi a anno e dieci mesi per tre dipendenti del mattatoio Italcarni di Ghedi (Brescia), il macello sequestrato dalla procura della Repubblica di Brescia per maltrattamenti sugli animali e per la vendita di carne infetta. Due veterinari dell'asl di Brescia andranno invece a processo con rito abbreviato il 22 aprile 2016;
   in tale udienza l'avvocato della difesa di uno dei due veterinari asl imputati ha prodotto in favore del suo assistito, per il reato di cui all'articolo 440 c.p, cioè adulterazione sostanze adibite al commercio, una consulenza tecnica datata 11 febbraio 2015 a firma del dottor Giorgio Varisco, qualificatosi in tale atto come, fra l'altro, direttore sanitario dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, operante dalla sede centrale di Brescia, e direttore del centro di referenza nazionale del Ministero della salute, per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, «relazione scritta con la collaborazione del dottor Paolo Daminelli, responsabile del laboratorio di microbiologia dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
   «in staff alla direzione sanitaria dell'istituto zooprofilattico sperimentale» citato, si legge sul sito dell'istituto stesso www.izsler.it sono istituite sette strutture, fra le quali la sorveglianza epidemiologica Lombardia e l'analisi del rischio;
   l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è quello deputato alla normale attività di vigilanza e analisi delle attività sul proprio territorio, fra le quali quella del citato mattatoio Italcarni di Ghedi (Brescia);
   in tale procedimento giudiziario il pubblico ministero ha prodotto analisi terze per territorio di competenza, effettuate dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta e dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
   il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 206, prevede fra l'altro che «gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale» e che «gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria»;
   con la consulenza tecnica citata, il direttore sanitario dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna «con la collaborazione del dott. Paolo Daminelli, responsabile del Laboratorio di Microbiologia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna» ha svolto un'attività, non dovuta in base al suo ruolo pubblico, qualificabile, secondo l'interrogante con attività di consulenza privata, firmata menzionando il relativo ruolo pubblico ruolo peraltro che si sarebbe dovuto svolgere proprio sull'attività commerciale e sui veterinari dell'azienda sanitaria locale ora sotto inchiesta –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro, per quanto di competenza, circa l'operato descritto del direttore del Centro di referenza nazionale del Ministero della salute per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, operato a giudizio dell'interrogante quanto meno improvvido;
   se risulti se il dirigente sanitario citato abbia optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, e quindi con un rapporto di lavoro esclusivo per l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   se risulti al Governo se, in caso contrario, sia stata utilizzata, nell'esercizio della libera professione extramuraria, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti, svolgendola individualmente o in équipe, ma al di fuori dell'impegno di servizio, e in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture, come recita la normativa vigente;
   se sia stata rispettata «l'autonomia tecnica e professionale» del dirigente sanitario ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   se sia quindi conforme alla normativa vigente tale prestazione d'opera privata per due dipendenti pubblici che ricoprono ruoli nei quali avrebbero dovuto vigilare e controllare su quanto avveniva nel macello Italcarni di Ghedi (Brescia) in riferimento ad attività di carattere privato e a quelle pubbliche esercitate da colleghi del servizio sanitario nazionale;
   se, in ogni caso, non ritenga opportuno assumere iniziative normative per definire delle regole che salvaguardino l'attività dei veterinari pubblici che, a parte gli obblighi di legge previsti in questi casi (nomina ad ausiliari di polizia giudiziaria, richieste dei tribunali), a tutela dell'indipendenza della propria professionalità e dello Stato, non dovrebbero, secondo l'interrogante, prestare consulenza privata per utenti nel territorio in cui esercitano le attività di competenza per la quale sono retribuiti dal servizio sanitario nazionale. (4-12419)