• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08070    il passaggio dal regime normativo dell'ICI a quello dell'IMU ha determinato numerose lacune tra le quali quella relativa all'assoggettamento impositivo a quest'ultima dei cosiddetti...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08070presentato daPAGLIA Giovannitesto diMercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il passaggio dal regime normativo dell'ICI a quello dell'IMU ha determinato numerose lacune tra le quali quella relativa all'assoggettamento impositivo a quest'ultima dei cosiddetti imbullonati, cioè quei beni strumentali che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono equiparati fiscalmente ad un immobile;
   a conclusione di un lungo contenzioso tra il comune di Pineto (Teramo) e la società ENI spa la Corte di cassazione con sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016, facendo seguito ad un ricorso del medesimo comune contro le deliberazioni delle commissioni tributarie di merito che avevano in passato esentato l'Eni dal versare il tributo relativo alle quattro piattaforme per l'estrazione di idrocarburi installate nel mare prospiciente il lido di Pineto, ha stabilito l'obbligo per le stesse di pagare l'imposta che nella fattispecie, trattandosi di competenze fiscali relative all'anno 1999, è risultata essere l'ICI. Per la Corte di cassazione le quattro piattaforme sono soggette ad ICI e classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e di produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura;
   la legge di stabilità 2016, nel rivedere talune disposizioni in materia di accatastamento, ha previsto che: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del “suolo” e delle “costruzioni”, nonché degli “elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità”, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono dunque esclusi dalla stessa stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”»;
   il principio giuridico che deriva dalla suddetta sentenza ha creato un precedente al quale senz'altro si richiameranno le altre amministrazioni italiane ove insistono le 106 piattaforme per l'estrazione di idrocarburi. È pertanto immaginabile che si genererà un rilevante contenzioso tra le società proprietarie ed i comuni pronti a chiedere sulle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili –:
   se non ritenga, anche in questa occasione, alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione sopracitata e della normativa vigente, di dover assumere iniziative per chiarire se le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta in questione. (5-08070)