• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08065    l'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge di stabilità per il 2015 (legge 24 dicembre 2014, n. 190), integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica n. 633...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08065presentato daGEBHARD Renatetesto diMercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge di stabilità per il 2015 (legge 24 dicembre 2014, n. 190), integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972, ha introdotto nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile ed energetico, in conformità alla direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA), sostanzialmente estendendolo a tutte le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
   dal 1o gennaio 2015, l'applicazione del reverse charge è stata estesa anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972);
   successivamente, è intervenuta la circolare ministeriale n. 14/E del 27 marzo 2015, che ha individuato le prestazioni rientranti nella nozione di «completamento di edifici» secondo le classificazioni fornite dai codici attività ATECO 2007;
   in base a tali codici ATECO, nel codice attività 43.39.01 rientrano gli «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)», pertanto le prestazioni di opere murarie rientrano nel reverse charge indipendentemente dal fatto che l'edificio sia già esistente o sia di nuova costruzione;
   è utile rammentare che questo codice attività fa parte del gruppo 43.3, ovvero completamento e finitura di edifici, mentre l'attività di costruzione di opere murarie, anche se si tratta di un ampliamento di un edificio, non rientra nel codice attività 41.2, che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti, anche se nella parte descrittiva di questo gruppo viene specificato che, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività è classificata nella divisione 43 –:
   se sia conforme alla normativa vigente che l'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, rientri nel meccanismo dell'inversione contabile, per cui debba emettere la fattura senza IVA, indicando che si tratta di operazione imponibile ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, con applicazione dell'IVA a carico del committente. (5-08065)