• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1/00535 premesso che: si parla di sottrazione internazionale di minori quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato, senza il consenso del...



Atto Senato

Mozione 1-00535 presentata da ROSETTA ENZA BLUNDO
mercoledì 9 marzo 2016, seduta n.588

BLUNDO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BERTOROTTA, GIROTTO, GAETTI, PUGLIA, PAGLINI, FATTORI, SERRA, CRIMI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO, BOTTICI, SANTANGELO, MARTON - Il Senato,

premesso che:

si parla di sottrazione internazionale di minori quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato, senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e quindi anche il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore. Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell'affidamento;

il fenomeno risulta essere in grande crescita per diversi motivi, come ad esempio l'aumento di matrimoni e convivenze cosiddetti misti. Da recenti articoli di stampa on line ("Il Tempo" dell'8 agosto 2015) risulterebbero essere 231 i casi di sottrazione internazionale di minori italiani seguiti attualmente nel complesso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui 77 scomparsi solo nel 2014. Nel periodo che va dal 2009 a fine aprile 2015, sono complessivamente 610 i nuovi casi di minori dei quali si sono perse le tracce, perché sottratti al coniuge, rapiti o fuggiti da casa. Tra questi il maggior numero (44,9 per cento) riguarda casi di sottrazione parentale;

considerato che:

la sottrazione internazionale dei minori può definirsi "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all'estero, ovvero "passiva", quando il minore viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un altro Paese. Inoltre, la stessa sottrazione può realizzarsi secondo 3 modalità: a opera di un genitore immediatamente prima della separazione o interruzione della convivenza: questo comportamento, che è caratterizzato da contorni di premeditazione, viene posto in essere con l'inganno e prende origine dalla falsa motivazione della partenza con i propri figli, per un periodo di vacanza nel Paese d'origine, di uno dei genitori, per poi non fare più ritorno; da parte del genitore affidatario dopo la separazione e l'interruzione della convivenza: questa situazione si concretizza solitamente nel periodo compreso fra le poche settimane e i 6 mesi dal provvedimento del giudice che dispone l'affido; da parte di un genitore non affidatario per riacquistare sine titulo l'esercizio della responsabilità genitoriale;

a livello internazionale sono molteplici gli accordi che si occupano di minori. Innanzitutto la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n. 176 del 1991, nella quale sono sanciti principi fondamentali per la tutela del minore, come il superiore interesse del bambino, il diritto del minore a preservare l'identità, la nazionalità e le relazioni familiari, nonché di intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori e a essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero;

la Convenzione de L'Aja del 1980, riguardante gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 64 del 1994 e ha come principali obiettivi quelli di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario. Tuttavia, la Convenzione, nonostante costituisca l'unico strumento giuridico, cui fare concretamente riferimento, nei casi di sottrazione dei minori, risulta essere di difficile applicazione, in quanto la sua attuazione dipende dalle normative di recepimento adottate dai singoli Stati;

un ulteriore strumento giuridico è rappresentato dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, meglio conosciuto come "Bruxelles II". Esso, per quanto riguarda la sottrazione dei minori, integra la Convenzione de L'Aja e rappresenta uno strumento incisivo per la regolamentazione delle vicende riguardanti la sottrazione illecita di minore, perché, nonostante sia direttamente applicabile solo tra i Paesi europei firmatari, tenta di uniformare la legislazione europea, evitando il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che danneggino fisicamente e psicologicamente il minore;

considerato inoltre che:

nel nostro Paese, sulle tematiche dei minori risultano essere competenti: il Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la Convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); la Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, competente per casi che non hanno avuto esecuzione per mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali; le ambasciate italiane nel mondo, con il console generale, che ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967;

ulteriori competenze vengono riconosciute alla Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che, oltre ovviamente a occuparsi di adozioni internazionali, ha il compito di promuovere la cooperazione nei Paesi stranieri fra i soggetti che operano nel campo della protezione dei minori e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con legge n. 112 del 2011. All'articolo 3 della legge si stabilisce che tra i compiti dell'Autorità garante vi è quello di promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia;

in Italia, la legislazione sul reato di sottrazione di minori risulta essere a parere dei proponenti poco efficace. L'insufficiente tutela che deriva dall'articolo 574-bis del codice penale appare motivata dalla collocazione a livello codicistico della medesima norma tra i delitti contro la famiglia e non contro la persona o la libertà individuale, nonché dall'individuazione di un massimo di pena (4 anni), che risulta insufficiente per la messa in atto ed efficacia di alcuni mezzi di prova, come le intercettazioni ambientali e telefoniche, elementi invece indispensabili per individuare il minore sottratto. Su questo punto risulta, altresì, ai firmatari del presente atto d'indirizzo, che in sede parlamentare siano stati depositati molti disegni di legge coi quali, sulla base della ratio che sottende al reato di sequestro di persona, previsto nell'articolo 605 del codice penale, si vuole inserire nel codice penale il reato di "sequestro di minore", al fine di evitare le sottrazioni facili e facilitare le operazioni di rintraccio dei minori,

impegna il Governo:

1) ad assicurare un maggior coordinamento organizzativo dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia, sia nell'ottica della prevenzione del fenomeno, che nell'ottica dell'orientamento e del sostegno alle persone coinvolte, nell'interesse primario dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero;

2) a sostenere, per quanto di competenza, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere un potenziamento del quadro sanzionatorio in materia di sottrazione di minori, rafforzando la fattispecie, anche mediante il suo inserimento nell'ambito dei delitti contro la persona e la libertà personale, alla stregua di quanto già richiesto da numerose proposte e disegni di legge;

3) a promuovere, mediante il Ministero degli affari esteri, la stipula di accordi bilaterali con gli Stati firmatari e non firmatari della Convenzione de L'Aja, in modo da favorire, nell'esclusivo interesse del minore, la rapida soluzione di ciascun caso di sottrazione internazionale;

4) ad adottare una strategia a livello europeo e internazionale per la definizione di sanzioni concrete a carico di quei Paesi che non adempiono agli obblighi derivanti dalle convenzioni, cagionando un danno fisico e psicologico soprattutto in capo ai minori;

5) ad elaborare e indirizzare alle rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo atti dettagliati di indirizzo politico, nei quali sia fissato un termine perentorio di 2 settimane entro il quale ambasciate o consolati devono far pervenire una risposta ai tribunali italiani che hanno disposto il rientro del minore nel Paese d'origine.

(1-00535)