• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05432 CARIDI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05432 presentata da ANTONIO STEFANO CARIDI
mercoledì 9 marzo 2016, seduta n.588

CARIDI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato indetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria";

considerato che:

i requisiti di ammissione, previsti dall'art. 3 del bando, stabiliscono che "è ammesso a partecipare, (...) esclusivamente, il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza dei termine per la presentazione della domanda";

gli aspiranti docenti sono stati già ampiamente valutati negli stessi ambiti e programmi in cui si intende valutarli di nuovo; vi sono graduatorie ufficiali in cui sono inseriti gli abilitati, per i quali, con l'attuale concorso 2016, si valuteranno le stesse conoscenze e gli stessi titoli già considerati e valutati per le suddette graduatorie;

con la "Buona Scuola" (legge n. 107 del 2015) sono già stati assunti docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, nel quale erano risultati solo idonei e non già abilitati, con la conseguenza che sono stati assunti docenti che non hanno mai insegnato e di cui sono state valutate solo conoscenze e non abilità e competenze (ampiamente valutate, al contrario, durante la fase di tirocinio per gli abilitati);

a parere dell'interrogante si potrebbe promuovere un concorso in cui possano partecipare sia gli abilitati che i non abilitati (evitando sicuri ricorsi) con una differenziazione in 2 fasi; Fase 1): i docenti non abilitati sosterranno il concorso secondo la procedura concorsuale normale già bandita, fase che avrà valore abilitante e quindi sarà abbuonata ai docenti già abilitati. I docenti abilitati accedono direttamente al punteggio finale per soli titoli, avendo già conseguito l'abilitazione e, quindi, essendo già stati valutati negli ambiti indicati dal bando del concorso. Fase 2): alla fine del concorso vi sarà una graduatoria unica in cui il punteggio delle prove di esame sostenute dai soli docenti non abilitati nella fase 1 sarà convertito in punteggio di abilitazione equiparabile a quello dei percorsi abilitanti conseguiti: ciò renderà il concorso una sorta di verifica di uno stato di "abilitazione" che i docenti abilitati hanno già conseguito, e quindi verrà applicata ai soli nuovi docenti. Quindi, i non abilitati avranno la possibilità di conseguire questa sorta di "abilitazione per concorso" e confluire in una sorta di graduatoria unica per sostenere, come fase finale del concorso, un concorso per soli titoli con i vecchi abilitati,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni per le quali viene bandito nuovamente un concorso per valutare docenti che hanno già conseguito un'abilitazione;

per quali motivi si preferisca bandire un nuovo concorso, nonostante l'immediata possibilità di attingere dalle graduatorie degli abilitati e di procedere ad un concorso per soli titoli, considerato che la tabella di valutazione titoli del concorso appena bandito presenta gli stessi titoli già ampiamente e adeguatamente considerati e valutati dallo Stato nella formulazione delle graduatorie degli abilitati (graduatorie d'istituto di seconda fascia);

per quali motivi vengano spesi soldi pubblici, la cui entità non è ancora definita, per organizzare il concorso, senza considerare che soldi pubblici sono stati ampiamente spesi: per organizzare i già citati concorsi di abilitazione; per pagare i docenti universitari che hanno tenuto i corsi che gli abilitanti hanno dovuto frequentare; per pagare i membri delle commissioni di valutazione degli abilitandi; per pagare i docenti che hanno seguito il tirocinio che gli abilitandi hanno dovuto sostenere in aula e nelle istituzioni scolastiche;

se il Ministro in indirizzo non intenda eliminare il vincolo previsto dalla legge n. 107 del 2005 di non poter stipulare altri contratti a termine per chi ha superato i 36 mesi, considerato che la stragrande maggioranza dei precari che parteciperebbero al concorso sono abilitati con oltre 36 mesi di servizio e che dal 2016 vi sarà l'obbligo ex legge n. 107 del 2015 di non stipulare altri contratti a termine per chi ha superato i 36 mesi, con il rischio di licenziamento in tronco di 2 docenti su 3;

se non intenda utilizzare graduatorie di seconda fascia attraverso un concorso per soli titoli per i docenti abilitati, evitando cosi il problema dei ricorsi, considerato che si attingerebbe a delle graduatorie precostituite (quelle di seconda fascia appunto) e introducendo successivamente il concorso per solo laureati come nel 2012, lasciando la possibilità del doppio canale di assunzioni (da graduatoria e da concorso) e distinguendo la graduatoria per gli abilitati dal concorso per laureati senza titolo di abilitazione;

se non intenda annullare il concorso appena bandito;

se intenda indicare, nel caso in cui il Governo proceda nella direzione presa, in contrasto con le indicazioni europee in merito, quali saranno le misure a tutela dei precari esclusi, considerato che essi rischiano di essere licenziati dopo anni di lavoro al servizio dello Stato e che si profilano diversi contenziosi a causa della scelta di bandire il citato concorso.

(4-05432)