• C. 3642 EPUB Disegno di legge presentato il 26 febbraio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3642 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3642


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015
Presentato il 26 febbraio 2016


      

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Onorevoli Deputati! 1. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB) è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, 20 sono non regionali; tra questi vi sono 14 Paesi dell'Unione europea (tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Francia), 3 Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e 3 Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).
      Il mandato della Banca è promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture. Le operazioni si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Esse assumeranno la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi. Sollecitata soprattutto dai donatori, la Banca sta lavorando in stretto contatto con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto con l'Asian Development Bank, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB) e con il Gruppo banca mondiale.
      L'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.
      La sede della Banca è a Pechino e si prevede che le operazioni avranno inizio nei primi mesi del 2016. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti. La partecipazione dell'Italia alla Banca comporta un costo pari a 514,36 milioni di dollari da versare in cinque rate annuali dello stesso ammontare. Per la copertura finanziaria dell'onere è previsto l'utilizzo di risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria 20013 (si tratta del conto corrente – articolo 6, comma 23, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003 – alimentato con i recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il Tesoro aveva indennizzato la SACE spa. Le somme giacenti – attualmente circa 826 milioni di euro – possono essere utilizzate, tra l'altro, per qualunque «scopo e finalità connesso con (...) l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali»), nonché sul fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, senza aggravio del deficit.

      2. In merito alle singole disposizioni del presente disegno di legge, si precisa quanto segue:

          con l'articolo 1 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo adottato a Pechino il 29 giugno 2015, che istituisce l'AIIB;

          l'articolo 2 specifica che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata (ai sensi dell'articolo 59) nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione;

          all'articolo 3 viene indicata la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare;

          sotto il profilo finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 4) ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019 così come stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo istitutivo;

          con l'articolo 5 si stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      Con il presente disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), adottato a Pechino il 29 giugno 2015. Si autorizza altresì il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per il versamento, entro i termini previsti dal citato Accordo, della quota di partecipazione italiana all'AIIB. In base all'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, le quote di partecipazione al capitale della Banca – il cui ammontare complessivo è fissato in 100 miliardi di dollari statunitensi – dovranno essere corrisposte in dollari o altre valute convertibili.
      L'operazione, che comporta un onere valutato in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) non implica aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto per la copertura finanziaria dell'esborso si propone di utilizzare parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      Il primo e il secondo versamento verrebbero eseguiti nel corso del 2016 in quanto, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo istitutivo della Banca, il regolamento della prima rata della quota di partecipazione può essere perfezionato nel termine più favorevole tra due possibili scadenze: a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure b) precedentemente o alla data del deposito dello strumento di ratifica che deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. Il deposito del suddetto strumento di ratifica all'inizio del 2016 comporterà poi l'obbligo di corrispondere, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda rata.
      Le risorse del conto corrente di tesoreria sopra citato verranno pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità dello stesso conto verranno anche utilizzate per coprire eventuali oneri aggiuntivi derivanti da variazioni del tasso di cambio. Le spese per la partecipazione dei rappresentanti italiani alle riunioni del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di

amministrazione sono a carico della Banca, come previsto dagli articoli 22 e 25 dell'Accordo istitutivo.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento si rende necessario al fine di dare esecuzione all'Accordo siglato a Pechino il 29 giugno 2015, che istituisce la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB). La ratifica dell'Accordo in parola costituisce un preciso impegno a livello internazionale da parte dell'Italia che in seno all'AIIB è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La ratifica degli accordi internazionali è prerogativa del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, previa autorizzazione parlamentare. Il recepimento nel quadro normativo nazionale con le modalità delineate nel presente disegno di legge risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Le disposizioni contenute nel provvedimento prevedono un onere per l'acquisizione dell'interessenza partecipativa del nostro Paese nell'AIIB, ma non incidono su altre leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si pongono questioni di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Non sono previste rilegificazioni. La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento internazionale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte, né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni specifiche. Tuttavia, trattandosi di un accordo internazionale che è approvato anche da altri Paesi membri dell'Unione europea, ogni Stato deve procedere alla ratifica in base a quanto previsto dal proprio ordinamento.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sono presenti deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Sono previsti il deposito presso l'AIIB dell'atto di ratifica e il contestuale pagamento della prima quota di sottoscrizione delle azioni, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Banca d'Italia. Le quattro successive quote di sottoscrizione verranno pagate secondo le scadenze definite nell'atto costitutivo dell'AIIB.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale né vi è la necessità di commissionarne.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Con l'intervento normativo si intende contribuire – assumendo un adeguato livello di potere di voto nella neo costituita Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB) – al rafforzamento della struttura di governo dell'istituzione e all'attiva definizione delle sue strategie e priorità. L'AIIB opera con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-finanziario globale e della regione asiatica, facilitando l'efficiente allocazione delle risorse e concentrando la sua azione sugli investimenti in infrastrutture. L'intervento si colloca nell'ambito delle attività finanziarie internazionali condotte attraverso l'utilizzo di banche multilaterali di sviluppo.

        L'AIIB è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti e la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, 20 sono non regionali; tra questi vi sono 14 Paesi dell'Unione europea (tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Francia), 3 Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e 3 Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

        La Banca promuove lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture, prevalentemente nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Le iniziative assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi.

        La Banca lavora in stretto contatto con l'Asian Development Bank, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB) e con la Banca mondiale.

        L'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

        La sede della Banca è a Pechino e si prevede che le operazioni avranno inizio nei primi mesi del 2016. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti. La partecipazione dell'Italia alla Banca comporta un costo pari a 514,36 milioni di dollari da versare in cinque rate annuali dello stesso ammontare.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo è di permettere la ratifica entro i tempi utili per la sottoscrizione delle quote in qualità di «socio fondatore» (entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2016, a pena di decadenza), onde usufruire anche dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione di 600 ulteriori voti, in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto). Altrettanto rilevante appare, sotto il profilo dell'opportunità, poter raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza indicata, onde poter prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Una non sollecita ratifica condizionerebbe la partecipazione del nostro Paese anche nello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di governance, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci. Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo si segnalano la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        L'impatto dell'azione della neo costituita AIIB in favore dello sviluppo delle infrastrutture e della crescita economica nei Paesi di operatività sarà verificabile attraverso l'utilizzo sia di analisi di qualificata fonte esterna (ad esempio Fondo monetario internazionale, centri di ricerca), sia dell'autovalutazione operata dalle strutture interne della Banca, indipendenti dalla branca operativa, deputate alla valutazione dei risultati ottenuti. Infine, un attento monitoraggio e una valutazione continua dell'impatto dell'attività svolta dall'AIIB saranno svolti dalla constituency cui il nostro Paese si assocerà. L'impatto specifico in termini di opportunità per le imprese e i consulenti italiani sarà verificabile mediante le statistiche relative alle gare di appalto e fornitura di servizi di consulenza.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Il destinatario diretto del provvedimento è il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre si possono assumere come destinatari indiretti in senso lato i membri della collettività e, in particolare, le imprese.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        L'intervento normativo è stato preceduto da consultazioni politiche con le altre amministrazioni coinvolte e con i partner internazionali rilevanti, in particolare Francia e Germania. I tre Paesi hanno infatti annunciato contemporaneamente la decisione di aderire alla AIIB.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

        L'opzione di non intervento è stata presa in considerazione, ma scartata in quanto avrebbe comportato per l'Italia essere l'unico Paese del G7 europeo a non aderire all'AIIB. Questo fatto avrebbe avuto ripercussioni politiche ed economiche nei rapporti tra Italia e Cina principale azionista dell'AIIB. Inoltre, la non partecipazione all'AIIB avrebbe comportato la perdita di un'opportunità per contribuire significativamente sia allo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, sia all'internazionalizzazione della nostra economia.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

        Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato. La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

        L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nel dover dare attuazione alla volontà del Governo di aderire come socio fondatore all'AIIB.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        L'opzione non presenta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati dalle attese favorevoli ripercussioni politiche ed economiche nei rapporti tra Italia e Cina e nelle opportunità di contribuire sia allo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, sia all'internazionalizzazione della nostra economia. I dati sul procurement e le gare di appalto relative ai progetti finanziati dalle altre banche multilaterali di sviluppo (Banca mondiale, Banca asiatica e altre) hanno fornito utili informazioni sulle opportunità per le imprese italiane.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Dal provvedimento deriveranno potenziali benefìci per le imprese italiane, anche di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta, permettendo loro di incrementare la penetrazione sui mercati dell'area asiatica i quali, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all'aumento della dotazione di capitale fisso, potranno registrare maggiori e più stabili tassi di crescita economica.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

        L'opzione regolatoria prescelta non fa emergere specifici costi amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli canonici per la diffusione dell'informazione nei modi prescritti dalle norme vigenti, né alcun costo aggiuntivo specificamente introdotto a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

        L'intervento regolatorio, che comporta un onere valutato in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) non implica aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto per la copertura finanziaria dell'esborso verrà utilizzata parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria

20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        L'intervento regolatorio in oggetto non ha un'influenza diretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività, esso contribuisce indirettamente ad accrescere, potenzialmente, le occasioni di competitività internazionale per le imprese italiane e quindi, in tal senso, comporta indirettamente effetti positivi.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, nei tempi e nei modi prescritti dall'Accordo istitutivo, al versamento delle quote di sottoscrizione delle azioni AIIB optate.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

        All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        In quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta, l'Italia disporrà – nei termini sanciti dall'accordo di costituency al quale parteciperà – di un proprio rappresentante nel board dell'istituzione, oppure, alternativamente, di una posizione di alternate o di osservatore. Tali posizioni riportano direttamente ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        Trattandosi di partecipazione finanziaria in un'istituzione internazionale non sono previsti meccanismi periodici di revisione. Tuttavia è facoltà dei membri dell'istituzione valutare nel tempo l'adeguatezza della sua dotazione di capitale e approvarne un aumento, se necessario. In questo caso si procederà a preparare un nuovo provvedimento autorizzativo corredato della necessaria analisi e documentazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

        Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a scadenza biennale all'elaborazione della VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione) nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: 1) il contributo dell'AIIB allo sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale, all'integrazione regionale e alla crescita economica dell'area; 2) l'efficienza della sua azione; 3) le opportunità per le imprese italiane.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Quota di partecipazione).

      1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.
      2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 206 milioni di euro per l'anno 2016 e in 103

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere si provvede:

          a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento in entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, sono versate in entrata al bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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