• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00173 premesso che: la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), entrata in vigore il 4 settembre 2013, è stata approvata in via definitiva il 31 luglio 2013, a...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00173presentato daBORDO Micheletesto diMartedì 19 novembre 2013, seduta n. 121

La XIV Commissione,
premesso che:
la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), entrata in vigore il 4 settembre 2013, è stata approvata in via definitiva il 31 luglio 2013, a conclusione di un iter parlamentare particolarmente celere, in cui il disegno di legge presentato dal Governo è stato emendato dal solo Senato, senza alcuna modifica da parte della Camera dei deputati;
l'impegno del Parlamento a concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento ha risposto all'esigenza di apprestare gli idonei meccanismi procedurali volti a consentire il recepimento nell'ordinamento nazionale di numerose direttive il cui termine di recepimento era già scaduto o era di prossima scadenza, anche a causa del ritardo accumulatosi nella scorsa legislatura per la mancata approvazione dei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012;
la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 introduce apposite disposizioni proprio al fine di evitare ritardi nel recepimento delle direttive;
la legge di delegazione europea 2013 – la prima in assoluto – contiene le deleghe per la predisposizione di ben 43 decreti legislativi, 40 dei quali relativi al recepimento di direttive dell'Unione europea;
il Governo non ha ancora presentato alle Camere diversi atti attuativi di tali deleghe, salvo eccezioni come, ad esempio, lo schema di decreto legislativo che riguarda i beneficiari di protezione internazionale;
in assenza di provvedimenti attuativi, il conferimento delle deleghe per il recepimento delle direttive, operato dalla legge di delegazione europea per il 2013, non mette il Paese al riparo dall'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea o dalla prosecuzione di quelle in corso, anche con il rischio di incorrere in futuro, in sanzioni da parte della Corte di giustizia;
diverse disposizioni di delega sono finalizzate al recepimento di direttive il cui termine è già da tempo scaduto e rispetto alle quali si dovrebbe presumere che le competenti amministrazioni governative abbiano, per tempo, avviato il relativo lavoro istruttorio;
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B della legge di delegazione europea, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari,

impegna il Governo

a presentare tempestivamente alle Camere, per il prescritto parere parlamentare, gli schemi di decreto legislativo aventi ad oggetto il recepimento delle direttive contenute nell'allegato B della legge di delegazione europea 2013 per le quali è in scadenza il termine di esercizio della delega legislativa.
(7-00173) «Michele Bordo, Tancredi, Buttiglione, Mosca, Ricciatti».