• C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 10 marzo 2016); GADDA Maria Chiara, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3057 Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 3057, d'iniziativa dei deputati
GADDA, FIORIO, FREGOLENT, BRATTI, IORI, BRAGA, GIACHETTI, SERENI, MARIANI, PATRIARCA, DONATI, MORETTO, ERMINI, VAZIO, DALLAI, MARCO DI MAIO, COPPOLA, PARRINI, CAPOZZOLO, MORANI, REALACCI, BORGHI, SANI, OLIVERIO, AMODDIO, FANUCCI, PICCOLI NARDELLI, FAMIGLIETTI, ARLOTTI, GALPERTI, COVELLO, CRIMÌ, TENTORI, BONOMO, ASCANI, CENNI, CURRÒ, RICHETTI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, BLAZINA, MALPEZZI, CAPODICASA, CAPONE, CARNEVALI, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, D'INCECCO, DI SALVO, FONTANELLI, FOSSATI, FRAGOMELI, GANDOLFI, GAROFANI, GASPARINI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, LA MARCA, LACQUANITI, PATRIZIA MAESTRI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MIGLIORE, MURA, NARDI, PIAZZONI, LAVAGNO, ROMANINI, ANDREA ROMANO, GIOVANNA SANNA, SGAMBATO, TIDEI, TULLO, VENITTELLI, ZAMPA, ZAN, POLLASTRINI, FRANCESCO SANNA, BENI, DE MENECH, ROTTA, BERRETTA, FIANO, FERRARI, FERRO, MICCOLI, ROBERTA AGOSTINI, PICCIONE, GIACOBBE, MURER, ALBINI, PAOLA BOLDRINI, BASSO, CAROCCI, LODOLINI, IACONO, ZANIN, ROSTELLATO, DAL MORO, CARDINALE, MALISANI, VALERIA VALENTE, CINZIA MARIA FONTANA, D'OTTAVIO, MAZZOLI, GIULIANI, CATALANO, QUINTARELLI, SANGA
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale
Presentata il 17 aprile 2015

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 10 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3057, 3163, 3167, 3191, 3196, 3237, 3248 e 3274. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 3163, d'iniziativa del deputato GALATI
Disposizioni per il contrasto dello spreco di generi alimentari mediante l'introduzione dell'obbligo di donazione delle eccedenze da parte degli esercizi di grande distribuzione commerciale
Presentata l'8 giugno 2015
n. 3167, d'iniziativa dei deputati
MONGIELLO, CAPONE, DI GIOIA, DI SALVO, D'INCECCO, FALCONE, GITTI, LABRIOLA, LOCATELLI, MARCHETTI, MARIANO, MATARRELLI, MAZZOLI, MONTRONI, NARDUOLO, PASTORELLI, PISICCHIO, SCHIRÒ, TENTORI, VICO
Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155, volte alla riduzione dello spreco alimentare
Presentata il 10 giugno 2015
n. 3191, d'iniziativa dei deputati
CAUSIN, LUPI, DORINA BIANCHI, CALABRÒ, CENSORE, D'ALIA, DE GIROLAMO, GAROFALO, MATARRESE, MINARDO, PAGANO, SAMMARCO, SCOPELLITI, TANCREDI, ZOGGIA
Disposizioni per favorire la cessione di beni alimentari alle persone indigenti nonché per l'avvio di una campagna di informazione sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari
Presentata il 22 giugno 2015
n. 3196, d'iniziativa dei deputati
FAENZI, CATANOSO GENOESE, CIRACÌ, FABRIZIO DI STEFANO, RICCARDO GALLO, ALBERTO GIORGETTI, RUSSO
Misure per contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari, adozione del codice di educazione alimentare e introduzione del relativo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado nonché disposizioni per favorire la cessione di scarti alimentari ai consorzi agrari costituiti in società cooperative
Presentata il 24 giugno 2015
n. 3237, d'iniziativa dei deputati
SBERNA, DELLAI, SANTERINI, GIGLI, MARAZZITI, FAUTTILLI, PIEPOLI, FITZGERALD NISSOLI
Disposizioni per favorire la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale e per la riduzione degli sprechi alimentari
Presentata il 16 luglio 2015
n. 3248, d'iniziativa dei deputati
MANTERO, BUSTO, GAGNARLI, BARONI, DI VITA, GRILLO, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, L'ABBATE, GALLINELLA, PARENTELA, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, DAGA
Norme in materia di contrasto dello spreco alimentare e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile
Presentata il 22 luglio 2015
n. 3274, d'iniziativa dei deputati
NICCHI, ZARATTI, ZACCAGNINI, PELLEGRINO, FRANCO BORDO, MARCON, AIRAUDO, COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO
Disposizioni per favorire il recupero e la distribuzione di beni alimentari per fini di solidarietà sociale, per contrastare lo spreco alimentare e per la riduzione della produzione dei rifiuti
Presentata il 4 agosto 2015
(Relatrice: GADDA)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

                Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 3057 e abb., recante: «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale»;

            rilevato che il testo unificato in esame interviene su una pluralità di ambiti materiali e che il tema della riduzione dei rifiuti e della prevenzione della formazione di essi rientra nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

            evidenziato che il provvedimento ha, altresì, ad oggetto la materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nonché l'alimentazione e la tutela della salute, oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le politiche sociali, ascritte alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 8 prevede che in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, il Tavolo permanente di coordinamento;

            evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;

            preso atto che l'articolo 12 novella la legge n. 155 del 2003 (c.d. legge del buon samaritano) con l'aggiunta di tre commi all'articolo 1 della medesima legge, al fine di disciplinare la distribuzione di articoli e di accessori di abbigliamento usati;

            considerato che il contenuto della suddetta novella assume il carattere di disposizione speciale rispetto alla predetta legge n. 155 del 2003, che detta disciplina in materia di distribuzione di derrate alimentari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;

            b) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione nel testo del provvedimento in esame senza procedere alla novella della legge n. 155 del 2003.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 e abbinate, recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che la proposta di legge utilizza indifferentemente il termine «donazione» e la locuzione «cessione di beni a titolo gratuito» rischiando di ingenerare incertezze interpretative;

            considerato inoltre che non appare chiaro se, in relazione all'articolo 14, comma 1, il limite di 15.000 euro, al di sotto del quale non è necessario inviare la comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di cessione gratuita di beni, si riferisca a ciascuna operazione ovvero al complesso delle operazioni effettuate nel corso del mese in cui è inviata la comunicazione;

            considerato altresì che il medesimo articolo 14, comma 1, sostituisce la vigente comunicazione preventiva in materia di cessione gratuita di beni con una comunicazione successiva, mentre l'ultimo periodo esonera le cessioni di beni alimentari deperibili dall'obbligo di preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) al fine di non ingenerare incertezze interpretative, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 2 del provvedimento, la definizione del termine «donazione», volta a chiarire che per donazione, ai fini della presente legge, si intende una cessione di beni a titolo gratuito;

            b) in relazione all'articolo 14, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare che il limite di 15.000 euro, al di sotto del quale non è necessario inviare la comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di cessione gratuita di beni, si riferisce a ogni singola operazione effettuata nel corso del mese in cui è inviata la comunicazione;

            c) in relazione al medesimo articolo 14, comma 1, ultimo periodo, il quale esonera le cessioni di beni alimentari deperibili dall'obbligo di preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale periodo, dal momento che il comma 1 del medesimo articolo 14, al secondo periodo, sostituisce la comunicazione preventiva attualmente con una comunicazione successiva.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato nelle sedute dell'8 e 9 marzo 2016, per le parti di competenza, il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati delle proposte di legge recanti norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di inserire nel testo una formula di coordinamento con il contenuto del decreto-legge n. 104 del 2013, in ordine alla qualità dei cibi serviti nelle mense scolastiche;

            b) valuti, altresì, la Commissione di sostituire all'articolo 9, il comma 1 con il seguente: 1. «Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radio Televisione Italiana, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre sprechi alimentari, energetici o di altro genere.».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale»;

            considerato che:

                l'articolo 1, al comma 1, prevede le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la finalità della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

                non è chiara la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale» (C. 3057 Gadda e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati;

            sottolineate positivamente le finalità del testo unificato volte a promuovere la piena utilizzazione dei prodotti da parte dei consumatori con azioni mirate a prevenire gli sprechi, in particolare alimentari, e semplificare il processo di donazione delle eccedenze ai fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro;

            osservato che appare importante per l'industria alimentare e la rete della distribuzione incentivare e agevolare le donazioni delle eccedenze alimentari, sia riducendo gli oneri e gli adempimenti burocratici, sia prevedendo strumenti che incoraggino un crescente numero di operatori del settore attraverso la semplificazione delle regole che disciplinano la donazione degli alimenti ai più bisognosi;

            rilevato che l'articolo 4, reca disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva;

            sottolineato infine che l'articolo 16 consente ai comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e o per l'alimentazione animale,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3057 e abbinate, recante disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale;

            apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende favorire la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, individuando specifiche misure finalizzate, in particolare, all'utilizzo dei beni per finalità di solidarietà sociale e al riutilizzo dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti;

            considerato con favore il ruolo centrale attribuito dal provvedimento alle associazioni senza scopo di lucro che, già da anni, operano perché le eccedenze dei prodotti alimentari e di altri generi di prima necessità non vadano sprecate ma possano essere riutilizzate a beneficio dei cittadini in stato di bisogno;

            condiviso l'obiettivo di promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale, che accomuna il provvedimento in esame al nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione Agricoltura,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 ed abb., recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale;

            considerato che il provvedimento riveste particolare interesse per il comparto primario in quanto volto alla riduzione degli sprechi alimentari, inclusi i prodotti agricoli freschi e non trasformati;

            rilevato, inoltre, che il provvedimento rifinanzia, all'articolo 10, con 2 milioni di euro per il 2016, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti ed istituisce, contestualmente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze;

            rilevato, inoltre, che, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato specificato, all'articolo 3, comma 5, che è consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

            considerata con favore l'impostazione complessiva dell'intervento normativo basata prevalentemente su meccanismi di incentivazione piuttosto che di repressione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che per eccedenze alimentari si intendono, oltre ai prodotti alimentari, anche i prodotti agricoli ed agro-alimentari.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda e abbinate, recante «Norme per la limitazione degli sprechi,

l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che il testo unificato in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione);

            rilevato che le singole disposizioni intervengono su una pluralità di ambiti materiali, quali l’«ordinamento civile» e il «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed e), della Costituzione), l’«alimentazione» e la «tutela della salute», oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e le «politiche sociali», attribuite alla competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

            rilevato altresì che l'articolo 8 prevede l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze; il tavolo è composto di 25 membri, di cui solo uno in rappresentanza delle regioni e delle province autonome e solo uno in rappresentanza dell'ANCI,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 8, sia rinforzata la rappresentanza delle regioni e delle province autonome e dell'ANCI nell'ambito del tavolo di coordinamento da esso previsto.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

          a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;

          b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

          c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

          d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma e alla riduzione

della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

          e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Al fine della presente legge si intendono per:

          a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

          b) «soggetti cessionari»: gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

          c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;

non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

          d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;

          e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;

          f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

          g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI
Art. 3.
(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale).

      1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti cessionari i quali

possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto cessionario.
      2. I soggetti cessionari di cui al comma 1 devono destinare le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, a favore di persone indigenti.
      3. Le cessioni di eccedenze alimentari sono destinate prioritariamente al consumo umano.
      4. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
      5. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti cessionari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Art. 4.
(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari).

      1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
      2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
      3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti

presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti cessionari.
Art. 5.
(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita).

      1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essi, secondo quanto previsto dalla legge 25 giugno 2003, n. 155, sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.
      2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.
      3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 6.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571).

      1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o

animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Art. 7.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

      1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Art. 8.
(Tavolo di coordinamento).

      1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato «Tavolo», di cui al

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, sono integrate secondo i seguenti criteri:

          a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:

              1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;

              2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;

              3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;

              4) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;

              5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;

          b) il Tavolo è composto da:

              1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;

              2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

              3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

              4) un rappresentante del Ministero della salute;

              5) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

              6) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

              7) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;

              8) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

              9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

              10) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;

              11) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;

              12) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

              13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;

              14) un rappresentante della cooperazione agricola.

      2. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.
(Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi).

      1. Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa,

ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre sprechi alimentari, energetici o di altro genere.
      2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.
      3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
      4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
      5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.
Art. 10.
(Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti).

      1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 11.
(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).

      1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è

rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
      2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità degli stessi e al loro concreto riutilizzo. Tali progetti possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata legge n. 208 del 2015 e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari).

      1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Capo III
ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
Art. 13.
(Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155).

      1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e

realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».
Art. 14.
(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale).

      1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti cessionari.
      2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).

      1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

Art. 16.
(Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).

      1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
      4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.
      5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

              2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

              3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente

decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

      6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «i prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

          b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».

      7. La cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1, è qualificata come operazione permutativa esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17.
(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti).

      1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno

    ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

Capo IV
MISURE IN MATERIA DI APPALTI
Art. 18.
(Modifica all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva).

      1. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

          «e-ter) la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza».