• C. 1478 EPUB Proposta di legge presentata il 2 agosto 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1478 Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1478


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
D'UVA, AGOSTINELLI, ALBERTI, BASILIO, BATTELLI, PAOLO BERNINI, BRESCIA, CARINELLI, CASO, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLONNESE, CORDA, CURRÒ, DA VILLA, DALL'OSSO, DI BENEDETTO, DI VITA, D'INCÀ, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, CRISTIAN IANNUZZI, LIUZZI, MARZANA, MICILLO, NESCI, PESCO, SCAGLIUSI, TOFALO, VACCA, VIGNAROLI, ZOLEZZI
Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni
Presentata il 2 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi del Parlamento europeo adottata il 17 giugno 1988, vuole riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS) quale lingua ufficiale della Repubblica italiana, riconoscendola come lingua liberamente utilizzabile dalla comunità dei sordi all'interno del nostro Paese e disponendo, altresì, che sia introdotta nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università. Con l'articolo 1 della proposta di legge, si riconosce ufficialmente la LIS, quale lingua ufficiale di minoranza della Repubblica, un risultato di estrema importanza per l'Italia, non solo dal punto di vista degli obblighi europei e internazionali ma, soprattutto, per far progredire ulteriormente il nostro Paese dal punto di vista culturale e civile, assicurando così il pieno rispetto del principio fondamentale garantito dall'articolo 3 della Costituzione, così come disposto dal secondo comma dello stesso articolo. Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce in maniera chiara come attraverso il riconoscimento della LIS non si voglia imporre alcun utilizzo della stessa ma, piuttosto, introdurre nel mondo dei soggetti affetti da sordità un ulteriore strumento, rimuovendo gli ostacoli e le barriere che ne impediscono la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale. È evidente come non ci si possa fermare al mero riconoscimento della LIS per farla diventare un efficace ed effettivo strumento di comunicazione per la comunità dei sordi ma, così come disposto dall'articolo 2, si ritiene di fondamentale importanza che tale lingua sia promossa e valorizzata in tutto il territorio nazionale, attraverso atti e accordi che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, possono adottare per tali fini, di concerto con tutti gli organismi europei e internazionali, così come avvenuto il 17 giugno 1988 con il Parlamento europeo e con l'adozione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità nell'anno 2006, resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009 mentre oltre 44 Paesi, tra i quali gli Stati Uniti d'America, la Francia e la Cina, hanno adottato una lingua ufficiale dei segni, in Italia il suo mancato riconoscimento rappresenta una grave inadempienza nonostante la ratifica della citata Convenzione dell'ONU, mancanza che la presente proposta di legge intende colmare. L'articolo 3 introduce nell'ordinamento italiano una disposizione di fondamentale importanza per la piena tutela di diritti a oggi non del tutto garantiti ai cittadini affetti da sordità, quali il diritto allo studio e il diritto a rapportarsi in maniera chiara e consapevole con le pubbliche amministrazioni. Esso, pertanto, prevede l'utilizzo della LIS nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università, attraverso traduzioni simultanee dalla lingua italiana che permettano, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica, una chiara comprensione e un libero accesso alle informazioni per tutti i soggetti affetti da sordità medicalmente accertata che ne facciano espressamente richiesta. Garantire anche ai soggetti disabili il libero accesso alle pubbliche amministrazioni e assicurare agli studenti sordi il diritto di accesso agli studi è un atto dovuto e un principio suscettibile di essere pienamente condiviso. Per ottenere, infine, una piena ed efficace diffusione in tutto il territorio nazionale e per garantirne l'accesso a tutti i soggetti affetti da sordità, sarà necessario prevedere l'insegnamento della LIS attraverso l'attivazione di corsi e di seminari che, al pari della diffusione e della promozione della LIS, sarà consentita a tutti gli enti e a tutte le associazioni che si siano regolarmente e legalmente costituiti per rappresentare, tutelare e favorire le persone affette da sordità, che siano dotati di regolare statuto costitutivo e che siano operanti nel territorio dello Stato da almeno cinque anni. Queste disposizioni sono contenute nell'articolo 4 della presente proposta di legge, che siamo certi troverà larga condivisione, dati i temi trattati e la loro importanza, per consentire al nostro Paese di progredire sia dal punto di vista civile che culturale e nel pieno rispetto degli impegni assunti a livello europeo e internazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana, quale lingua ufficiale di minoranza della Repubblica).

      1.    La lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta ufficialmente come lingua di minoranza della Repubblica e ad essa si applicano le tutele previste dall'articolo 6 della Costituzione.
      2. A ogni soggetto affetto da sordità è riconosciuto e garantito il diritto all'utilizzo, all'apprendimento e alla diffusione della LIS quale forma di comunicazione, assicurando libertà di scelta sugli strumenti e sulle forme di comunicazione ritenuti più idonei per tutelare e garantire il proprio diritto a comunicare nonché assicurando una piena ed effettiva integrazione nella vita sociale, politica, economica e culturale del Paese, in conformità con il principio riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.
(Promozione e valorizzazione della LIS).

      1. La Repubblica si impegna a promuovere, valorizzare e diffondere in tutto il territorio nazionale la LIS quale possibile strumento di comunicazione per i soggetti affetti da sordità.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, d'intesa con gli organismi internazionali che operano per la tutela dei diritti dei soggetti affetti da sordità, adottano, con propri decreti, misure per la promozione e per la realizzazione di progetti nazionali e locali finalizzati alla diffusione, all'insegnamento e alla tutela della LIS.

Art. 3.
(Utilizzo della LIS nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università).

      1. Nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e didattica, nonché nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale, al fine di assicurare l'apprendimento degli alunni affetti da sordità medicalmente accertata è riconosciuto e garantito l'insegnamento attraverso la LIS con l'utilizzo di un assistente alla comunicazione regolarmente certificato previa richiesta dei genitori o di chiunque eserciti la potestà parentale ovvero del medesimo alunno.
      2. L'insegnamento ai sensi del comma 1 è garantito attraverso la traduzione simultanea, durante il normale svolgimento delle lezioni, dalla lingua italiana, o da una diversa lingua, alla LIS.
      3. Nelle università, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, qualora uno studente affetto da sordità medicalmente accertata ne faccia richiesta, è consentita la traduzione simultanea dalla lingua italiana, o da una diversa lingua, alla LIS di lezioni, corsi ed esami effettuata da un interprete della LIS regolarmente certificato per favorire l'apprendimento e per garantire il diritto allo studio dei soggetti affetti da sordità.
      4. Nelle pubbliche amministrazioni, al fine di tutelare il diritto a una comprensione chiara della loro attività il soggetto affetto da sordità ha il diritto di chiedere che le informazioni di suo interesse siano tradotte da un interprete della LIS regolarmente certificato anche in sede differita.

Art. 4.
(Insegnamento, diffusione e promozione della LIS).

      1. Il diritto all'insegnamento, attraverso l'attivazione di corsi e di seminari, nonché alla diffusione e alla promozione della LIS,

è riconosciuto a tutti gli enti e a tutte le associazioni regolarmente e legalmente costituiti per rappresentare, tutelare e favorire i soggetti affetti da sordità, dotati di regolare statuto costitutivo e operanti nel territorio nazionale da almeno cinque anni.
      2. I corsi e i seminari attivati dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1 possono tenersi esclusivamente alla presenza di un professionista in possesso di idonea certificazione abilitativa all'insegnamento della LIS.