• C. 1278 EPUB Proposta di legge presentata il 27 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1278 Modifiche alle leggi 2 luglio 2004, n. 165, e 23 febbraio 1995, n. 3, per il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi nell’elezione dei consigli regionali


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1278


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCO MELONI, FRANCESCO SANNA, CANI, MARROCU, MURA, PES, GIOVANNA SANNA, SCANU, ROBERTA AGOSTINI
Modifiche alle leggi 2 luglio 2004, n. 165, e 23 febbraio 1995, n. 43, per il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'elezione dei consigli regionali
Presentata il 27 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a rendere pienamente e direttamente operative le disposizioni sul riequilibrio della rappresentanza tra i sessi recentemente introdotte, con particolare riferimento alla legge 23 novembre 2012, n. 215, per l'elezione dei consigli regionali.
      Essa consentirà di applicare i meccanismi individuati – la quota minima dei due sessi nella composizione delle liste e la doppia preferenza di sesso – nelle regioni nelle quali, ai sensi dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001 o per eventuali rinvii da parte della legislazione delle regioni a statuto ordinario, continui a trovare applicazione in via transitoria la legge n. 43 del 1995, come modificata dalla legge n. 108 del 1968 che, invece, non le prevede.
      L'obiettivo della proposta di legge, dunque, è quello di contribuire a rimuovere le disuguaglianze di genere in maniera diretta. L'assenza o la presenza marginale delle donne ai vertici della società è una costante della storia del nostro Paese, da sempre relegato in posizioni di retrovia nelle più autorevoli indagini a livello internazionale. Il Global Gender Gap Index, l'indice sul divario tra i sensi stilato annualmente dal World Economic Forum, nel 2012 assegna all'Italia l'ottantesima posizione, dietro al Botswana e al Ghana e davanti, nell'Unione europea, solo all'Ungheria, alla Grecia e a Malta. Gli ostacoli all'accesso delle donne alle posizioni apicali della società sono di origine culturale, radicati in maniera talmente profonda da rendere necessario un intervento legislativo per introdurre un cambiamento.
      Al fine di riequilibrare la sottorappresentanza delle donne nei consessi politici rappresentativi e negli organi decisionali, i proponenti ritengono che sia necessario modificare il funzionamento delle istituzioni e delle forze politiche, nonché riformare norme e comportamenti in grado di incidere sui tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle persone, sulla ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e dei suoi schemi di conduzione, attraverso la previsione di nuovi ausili alla maternità, così da offrire a tutte le donne la possibilità di competere paritariamente nel sistema di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, del nostro Paese. Il raggiungimento di queste finalità può essere tuttavia coadiuvato da politiche di discriminazione positiva, che, anche per un periodo limitato, «forzino» il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne.
      Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure molto rilevanti per favorire il riequilibrio tra i sessi nell'economia e nelle istituzioni: da un lato le misure introdotte dalla legge n. 120 del 2011 per i consigli di amministrazione delle società pubbliche e private e, dall'altro, gli interventi rivolti alle assemblee elettive. La regione Campania è stata la prima regione a prevedere la doppia preferenza di sesso per l'elezione del proprio consiglio regionale, con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4. Tre anni dopo è stata approvata la citata legge del 2012, con la quale sono state introdotte, nelle elezioni dei consigli dei comuni con più di 5.000 abitanti, sia la doppia preferenza di sesso sia una «quota di lista», per la quale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Per quanto riguarda le regioni, la citata legge introduce il principio della parità di rappresentanza dei sessi nella legge statale di principio (legge n. 165 del 2004) in materia elettorale che, ai sensi dell'articolo 122, mira a fornire il quadro generale all'interno del quale le regioni, nel rispetto della loro autonomia, si trovano a operare.
      Recentemente anche altre regioni hanno adottato o hanno proposto l'introduzione della doppia preferenza di sesso.
      Tuttavia si pone il caso in cui alcune regioni potrebbero, in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, o continuare a impiegare il sistema elettorale previgente che non contiene alcuna disposizione per il riequilibrio della rappresentanza o limitarsi a recepirlo come normativa regionale, ma senza modificarlo nella parte in cui non prevede alcun tipo di quota, in palese violazione sia dell'articolo 51, sia dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, che alle regioni specificamente si indirizza, sia del principio recentemente introdotto nella legge statale di principio.
      Per ovviare a tale vuoto normativo, la presente proposta di legge si propone di introdurre un principio più stringente nella legge n. 165 del 2004 e, al contempo, detta una disciplina transitoria, che renda direttamente e temporaneamente applicativa una regolamentazione del sistema elettorale costituzionalmente legittima rispetto ai parametri appena indicati.
      La presente proposta di legge, dunque, mira a costituire una base normativa generale per tutte le regioni nelle quali trova applicazione – anche in virtù di un recepimento diretto – la legge n. 43 del 1995. Si tratta, come detto, di una normativa transitoria e cedevole, destinata cioè a rendere effettiva l'applicazione di un principio fondamentale in materia elettorale, ma destinata anche a essere superata da ogni regione qualora volesse prevedere forme e modalità più adatte alle peculiarità del territorio con propria legge e, dunque, nel pieno rispetto del riparto delle competenze legislative operato dall'articolo 122 della Costituzione.
      In questo senso, la modifica dell'articolo 2 della legge n. 43 del 1995, che incide sulla legge n. 108 del 1968, introduce le quote massime di sesso e la doppia preferenza di sesso nelle liste per l'elezione del consiglio regionale. Con le quote massime la presenza di un solo sesso nelle liste (regionali, circoscrizionali o provinciali) per l'elezione del consiglio regionale è limitata al 60 per cento del totale. La quota massima di candidatura ha effetti particolarmente intensi nella presentazione del cosiddetto «listino» e rende effettivo il meccanismo della doppia preferenza di sesso nella parte del consiglio regionale eletta nelle circoscrizioni provinciali. Tale meccanismo, com’è noto, dà all'elettore la facoltà di esprimere, all'interno della lista scelta per l'elezione del consiglio regionale, il proprio voto di preferenza – attualmente prevista dalla legge limitatamente a un unico candidato – a un secondo candidato. Tale facoltà, tuttavia, può essere esercitata solo a condizione che la seconda preferenza sia indirizzata a favore di un candidato di sesso diverso dal primo. Il voto alla lista provinciale e la preferenza a due donne o a due uomini vede annullate le preferenze e mantenuta la validità al voto di lista.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

      1. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

          «c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive da parte del sesso sottorappresentato, tramite la previsione di una quota minima di candidati del sesso sottorappresentato nelle liste e di meccanismi che contemplino, nel caso di espressione di voto di preferenza, la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di sesso diverso».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

      1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo sono riportati il nome e il cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancati dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e il cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima

lista regionale, il nome e il cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e il cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di sesso diverso da quello indicato per primo. L'espressione del secondo voto di preferenza in favore di un candidato dello stesso sesso del primo comporta l'annullamento del secondo voto. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale scelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche in favore della lista regionale collegata.
      2. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista regionale o provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina».

      2. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come sostituito dal comma 1 del precedente articolo, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che ne adegua l'ordinamento ai princìpi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.