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Atto a cui si riferisce:
S.312 Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 312
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Riforma della legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Onorevoli Senatori. -- Sono ormai trascorsi ventinove anni dall'entrata in vigore della legge n. 798 del 1984, l'ultimo di una serie di interventi legislativi contrassegnati dalla straordinarietà e dall'occasionalità in favore della salvaguardia di Venezia.

Alla luce del processo di declino demografico, economico, sociale e ambientale di Venezia, di Mestre, di Marghera, del Lido, delle isole e degli altri centri della terraferma, manifestatosi negli ultimi anni, si ritiene debba oggi essere compiuto un rinnovato sforzo programmatico, ispirato a una nuova strategia politica, anche in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, come modificata dalla riforma del titolo V della parte seconda del 2001.

Si impone, infatti, la necessità di imprimere una svolta nell'approccio delle politiche per Venezia e per la sua laguna: a tale obiettivo si ispira il presente disegno di legge.

La realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE), nel fronteggiare la principale minaccia alla sicurezza fisica di Venezia, costituisce la cornice di un primo intervento strutturale di vasta portata (attesa anche la sua straordinaria rilevanza tecnologica) che può creare i presupposti di un rilancio della città e dell'area lagunare.

È necessario però, adesso, procedere a un intervento organico, a carattere strategico sull'insieme dei profili (fisico, ambientale, socio-economico, artistico-culturale) che caratterizzano la specialità di Venezia; un intervento che superi la logica emergenziale, occasionale e straordinaria delle precedenti «leggi speciali» e che ponga le basi non solo per porre un freno al declino, ma anche per la rivitalizzazione dell'area e per la successiva stabilizzazione di un trend di sviluppo adeguato alla specifica vocazione che fa di Venezia un unicum -- nel tempo e nello spazio -- della storia dell'umanità.

Con questa iniziativa legislativa si cerca, pertanto, di rappresentare un approccio di politica pubblica significativamente discontinuo rispetto al passato.

La specialità va innanzitutto intesa non tanto con riferimento alla straordinarietà o all'occasionalità dell'intervento, quanto alla peculiarità del proprio oggetto: Venezia (e la sua laguna) come conglomerato urbano e storico-ambientale unico al mondo e dotato pertanto di una naturale e insopprimibile vocazione transnazionale e internazionale, intesa sia come naturale e storica predisposizione della città a essere destinataria di flussi provenienti da tutto il mondo, sia come luogo privilegiato di incontro tra culture, esperienze e professionalità delle più diverse provenienze.

Quanto alla natura dell'intervento, poi, esso si propone di superare la politica degli interventi una tantum e di precostituire le condizioni non solo per la salvaguardia fisica e ambientale e per il risanamento socio-economico, ma anche per la determinazione di condizioni di sviluppo autopropulsivo, sostenibile nel tempo, che emancipi la salvaguardia dall'esigenza dei suddetti periodici e ricorrenti interventi straordinari.

Le misure di promozione socio-economica, pertanto, sono finalizzate e strumentali (come ricorda il comma 1 dell'articolo 1) a rendere sostenibile nel tempo la salvaguardia stessa.

Il disegno di legge, che è stato redatto tenendo in considerazione anche i numerosi progetti di legge presentati in Parlamento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, supera la settorialità delle azioni contenute nei precedenti provvedimenti e contiene disposizioni che, invece, prevedono interventi più coordinati e finalizzati al raggiungimento dell'unico obiettivo rappresentato dalla salvaguardia della città.

In particolare esso prevede, nell'arco del prossimo decennio, la realizzazione di un sistema di investimenti infrastrutturali e di interventi di riqualificazione urbana in grado di cambiare permanentemente l'attrattività economica, abitativa, sociale e ambientale dell'intero territorio, al fine di realizzare l'aumento della base economica e il contemporaneo incremento della popolazione residente.

L'intento è quello di realizzare nuovamente una città in grado di produrre ed esportare cultura, di ospitare grandi eventi, di essere sede di organizzazioni internazionali, di offrire dialogo interculturale e interreligioso, di ospitare offrendo servizi di qualità e di rappresentare un riferimento per il Veneto, per il Nord-est, per il resto del Paese e per il mondo.

Dato, inoltre, il recente cambiamento economico del contesto nazionale e internazionale, risulta necessario che Venezia riprogrammi al più presto il suo modo di essere e ricostruisca le proprie basi produttive, attraverso la graduale ripresa della propria capacità produttiva e degli investimenti connessi a una coraggiosa economia delle trasformazioni e delle innovazioni territoriali, strutturali, organizzative e tecnologiche che consenta di arrivare all'appuntamento con la ripresa mondiale con un profilo competitivo rafforzato.

Prima di entrare nel dettaglio dell'articolato, è utile indicare alcune misure particolarmente qualificanti in esso contenute.

Una significativa previsione attiene allo sviluppo dell'area dell'Arsenale e di Porto Marghera, entrambe, per ragioni diverse, destinate a un profondo processo di conversione funzionale, rivitalizzazione e rilancio. Quanto al primo, si prevede una consistente opera di sdemanializzazione del patrimonio (anche) militare e la sua riqualificazione e destinazione ad attività finalizzate allo sviluppo.

L'avvio di processi di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate nell'area di Porto Marghera si inserirà, invece, nell'obiettivo di realizzare il progetto edilizio e di recupero urbano denominato «Progetto Marghera» (articolo 7).

Sul piano degli strumenti operativi e di governance si prevede, per l'Arsenale, la realizzazione di un'attività di pianificazione da affidare alla Commissione per la salvaguardia di Venezia presieduta dal sindaco di Venezia, con successiva realizzazione e con definitiva acquisizione dei beni e delle aree sdemanializzate al patrimonio del comune di Venezia (articolo 8).

Per l'area di Porto Marghera si propone di affidare la trasformazione ad accordi di programma promossi dalla regione insieme agli altri enti territoriali. In entrambi i casi sono però previsti degli interventi sostitutivi da porre in essere nel caso in cui l'inerzia dei soggetti istituzionali si prolunghi eccessivamente, minacciando di pregiudicare le finalità di riqualificazione, trasformazione e rivitalizzazione previste dal presente disegno di legge (articolo 6).

Altri significativi interventi riguarderanno misure di incentivazione nella prospettiva di un'ulteriore e sempre maggiore internazionalizzazione di Venezia, favorendo l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico (articolo 10), e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale (articolo 9).

Inoltre sono previsti specifici e mirati interventi volti alla riqualificazione e alla manutenzione urbana e residenziale della città di Venezia, per soddisfare la domanda di nuovi insediamenti produttivi commerciali e culturali (quali, ad esempio, il progetto fondaci) e per sostenere il turismo.

Ciò garantirà, a breve termine, più sviluppo, più occupazione e più ricchezza nei settori coinvolti, un effetto di medio-lungo periodo sulla crescita dell'intera economia locale, nonché benefìci permanenti sulle entrate dell'amministrazione locale.

È in questo contesto che si inserisce il presente disegno di legge, ma anche in vista di ulteriori obiettivi programmatici quali, ad esempio, la riorganizzazione dell'edilizia pubblica residenziale, il divieto per le petroliere e le navi portacontenitori oceaniche di accedere in laguna, il risanamento delle aree inquinate, la realizzazione del progetto MOSE, della sub-lagunare e dei nuovi collegamenti per una migliore mobilità e accessibilità della grande Venezia, nonché lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione.

Sul presupposto che la città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale, sia in ambito nazionale che internazionale, ci si prefigge, quali obiettivi specifici e permanenti, la salvaguardia fisica e ambientale, da perseguire e da rendere sostenibili nel tempo mediante il recupero socio-economico delle comunità interessate (articolo 4).

In particolare, all'articolo 2, si prevede che lo Stato, la regione Veneto, l'autorità provinciale e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, in concorso tra loro, garantiscono, tra i vari obiettivi individuati, la riqualificazione e il recupero ambientali, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico idrico e, realizzando il mantenimento del regime lagunare, la tutela, il recupero e la conservazione dell'ecosistema lagunare, in accordo con le esigenze di tutela fisica della città; la bonifica dei siti inquinati; l'equilibrio idrogeologico e idraulico; l'individuazione di risorse energetiche alternative prodotte da fonti rinnovabili naturali, ivi compreso lo sfruttamento dell'energia prodotta dalle correnti lagunari e maree.

Inoltre, sono previsti il controllo del fenomeno delle acque alte, anche eccezionali, così da evitare l'allagamento dei centri storici e dei centri abitati; il mantenimento dei fondali e dei marginamenti dei canali lagunari; la tutela, il recupero e la conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici, la valorizzazione delle istituzioni culturali, scientifiche e universitarie elevandole a centri di eccellenza a vocazione internazionale; lo sviluppo della portualità e della logistica quale risorsa produttiva; la riqualificazione del tessuto urbano, turistico-ricettivo e industriale con azioni mirate a garantire lo sviluppo socio-economico e produttivo nonché a favorire la residenzialità.

Il provvedimento intende garantire anche l'incentivazione e la valorizzazione delle imprese locali attraverso la formazione universitaria, lo sviluppo e il sostegno dell'imprenditoria giovanile, nonché la previsione di strumenti di carattere fiscale e finanziario, anche in deroga alla disciplina ordinaria.

L'articolo 2, inoltre, dispone che l'autorità portuale, d'intesa con il Magistrato alle acque, provveda alla progettazione e alla realizzazione di un terminale off-shore (struttura portuale d'altura) finalizzato anche all'estromissione dalla laguna del traffico petrolifero e delle navi porta contenitori oceaniche.

In applicazione del principio del federalismo demaniale, è previsto il trasferimento al comune di Venezia dei canali e dei rii, ubicati all'interno del territorio comunale, individuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutti questi obiettivi costituiscono elemento fondamentale dell'economia veneziana e contribuiscono a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna (articolo 1, comma 3).

L'articolo 3 istituisce e regolamenta il Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; vi partecipano, inoltre, il presidente della regione Veneto, i sindaci di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti e il sindaco di uno dei comuni della gronda lagunare allo scopo designato. A tale Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge.

Tra le varie iniziative volte alla rivitalizzazione e allo sviluppo socio-economico e produttivo dei comuni citati (articolo 4), interessante è la realizzazione dei cosiddetti «fondaci» quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali, nonché lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli e del Parco scientifico tecnologico di Venezia, oltre che la manutenzione urbana e la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera.

Sempre l'articolo 4 (comma 5) prevede che l'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni statali interessate, indichi in un apposito elenco gli immobili, presenti nel territorio del comune di Venezia, necessari al funzionamento degli uffici dello Stato e degli altri uffici pubblici, anche in previsione di nuovi fabbisogni per il decennio successivo.

Tutti gli immobili, appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, non compresi in tale elenco saranno trasferiti a titolo gratuito al comune di Venezia. Il comune sarà poi tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili. Le risorse che saranno recuperate mediante la concessione o locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attivazione delle finalità di cui alla legge. Si demanda, infine, a decreti legislativi delegati la previsione di incentivi e agevolazioni in favore delle imprese operanti nelle zone di censimento.

Nell'articolo 5 sono indicati gli interventi per la manutenzione urbana e per lo sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia, da realizzare anche attraverso la possibilità riconosciuta al comune stesso di sottoscrivere e di alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nella medesima area.

Con l'adozione di un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, previsto dagli articoli 6 e 7, si intende perseguire lo scopo di favorire lo sviluppo del settore terziario, anche avanzato, nonché lo sviluppo di aree residenziali.

In particolare, tra i vari interventi saranno realizzate infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie sia per le persone che per le merci, nonché per l'area produttiva di Porto Marghera.

L'articolo 6 prevede, inoltre, tutta una serie di interventi e di procedure al fine di perseguire il risanamento e la bonifica, attuati mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del citato sito di Porto Marghera.

Gli interventi economici, amministrativi e socio-ambientali relativi a Porto Marghera, previsti dagli articoli in questione, saranno attuati mediante appositi accordi di programma tra la regione Veneto e il comune di Venezia; è previsto che qualora tali accordi non siano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le relative attività saranno svolte da un Alto commissario (articolo 6, comma 7).

Un altro intervento molto importante e di grande respiro, peraltro in linea con la riforma volta a realizzare il cosiddetto «federalismo demaniale», riguarda il recupero delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia che sarà realizzato attraverso un processo di sdemanializzazione, dismissione e riutilizzazione dei relativi beni immobili (articolo 8). A tale riguardo è prevista l'istituzione di un'apposita Commissione, presieduta dal sindaco di Venezia e composta da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da uno nominato dall'Agenzia del demanio, da uno del Ministero per i beni e le attività culturali e da uno della regione Veneto.

L'articolo 9 contiene disposizioni riguardanti gli istituti universitari e, in particolare, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo degli istituti universitari, degli enti culturali e delle fondazioni con sede a Venezia secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati.

Il testo prevede anche l'istituzione di un consorzio (articolo 10) per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. Tale consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, sarà costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto e la provincia di Venezia; saranno membri di diritto, inoltre, l'università Ca’ Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di architettura di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Tale consorzio, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

Per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e private di valore superiore nel territorio dei centri storici dei comuni in argomento, è previsto il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, che opera come conferenza permanente di servizi fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale (articolo 11).

Per il finanziamento dei piani e dei programmi previsti dal provvedimento è previsto (articolo 12) il concorso dello Stato, sia attraverso risorse stanziate e da stanziare per il finanziamento delle opere in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici e di altri interventi per il rilancio delle attività produttive, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia con stanziamenti annuali da inserire nelle leggi di stabilità sia destinando i proventi derivanti dalle accise sulla produzione, importazione e commercializzazione degli idrocarburi nella regione Veneto, sia mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.

Inoltre, al fine di agevolare lo sviluppo socio-economico delle aree bonificate di Porto Marghera e di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni ivi residenti, tale area sarà trasformata in zona franca urbana. In quest'area, ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica potranno usufruire di particolari esenzioni fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. Venezia è città metropolitana, capoluogo storico, culturale e politico della regione Veneto, sede del consiglio e della giunta regionali nonché della corte d'appello, della corte dei conti e del tribunale amministrativo regionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socioeconomico delle comunità interessate.

2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socio-economico del territorio, il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 attraverso:

a) il recupero e la riqualificazione ambientali e la bonifica dei siti inquinati;

b) la conservazione dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;

c) il controllo del fenomeno delle acque alte, al fine di tutelare i centri storici e i centri abitati;

d) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio lagunare;

e) il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;

f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d'altura, al fine di rendere Venezia un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo;

g) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la realizzazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso;

h) la riqualificazione urbana anche mediante l'incentivazione della residenzialità;

i) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;

l) l'attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree;

m) la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana, contribuisce a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna e assume valore strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi di salvaguardia di cui al comma 1.

4. Al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti. Il coordinamento dei progetti e dei programmi di intervento ordinati al perseguimento di tali obiettivi spetta al Comitato istituzionale di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Salvaguardia fisica e ambientale)

1. Alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, l'autorità portuale e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, esercitando le competenze indicate nel presente articolo.

2. Lo Stato, tramite il Magistrato alle acque di Venezia, esercita le funzioni relative alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, ivi incluse quelle di concessione di aree e di specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:

a) al completamento e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;

b) alla difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per insulae;

c) alla difesa dei litorali e alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;

d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico e all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;

e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza.

3. Il Magistrato alle acque di Venezia è competente a individuare e ad autorizzare, anche in deroga alla normativa vigente in materia, lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare.

4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza il Magistrato alle acque di Venezia può operare attraverso il proprio concessionario, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e dalle convenzioni vigenti nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. L'autorità portuale provvede:

a) alla progettazione e alla realizzazione, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia, secondo le modalità di cui all'accordo di programma del 4 agosto 2010, di una struttura portuale d'altura, al fine di realizzare la progressiva estromissione del traffico petrolifero e delle navi porta contenitori dalla laguna di Venezia;

b) al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;

c) alla regolamentazione, disciplina e organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad essi correlati, ferma restando la competenza del Magistrato alle acque ai sensi del comma 2, lettera a), per la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;

d) all'escavazione dei canali di grande navigazione.

6. La regione Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione degli interventi relativi alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e, in particolare, provvede:

a) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e per la rinaturalizzazione del territorio rurale;

b) al completamento delle opere di difesa dei litorali;

c) al completamento delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante nella laguna di Venezia;

d) alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;

e) alla riduzione o all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali e sotterranei e sul mare Adriatico;

f) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché dei dragaggi dei sedimenti inquinati;

g) all'attuazione del Progetto integrato Fusina;

h) all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale e al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al comune di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio dello stesso comune; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.

9. I comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione e alla manutenzione del sistema fognario delle isole e dei centri storici dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti.

10. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini del territorio comunale. Il controllo è affidato al Corpo di polizia municipale.

11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla giurisdizione del comune di Venezia.

12. La sezione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è costituita in Corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza del Magistrato alle acque di Venezia sono affidati al Corpo di polizia lagunare del Magistrato stesso.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del Corpo di polizia lagunare ed è stabilita la dotazione organica.

Art. 3.

(Comitato istituzionaleper Venezia e la sua laguna)

1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite al Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna, di seguito denominato «Comitato», che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è costituito:

a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) dal Ministro dello sviluppo economico;

d) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

e) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

h) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) dal presidente della regione Veneto;

l) dal sindaco del comune di Venezia;

m) dal sindaco del comune di Chioggia;

n) dal sindaco del comune di Cavallino-Treporti;

o) dal sindaco di uno dei comuni della gronda lagunare allo scopo designato.

3. Il Presidente del Magistrato alle acque di Venezia è segretario del Comitato. Egli assicura altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Rivitalizzazionee recupero socio-economico)

1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e della laguna di Venezia sono perseguiti attraverso:

a) l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;

b) la realizzazione di fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci e di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o di aree demaniali;

c) lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli e del Parco scientifico tecnologico di Venezia;

d) l'incentivazione della residenza nel centro storico attraverso la previsione di contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato, di contributi per l'acquisto della prima casa e dell'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, anche attraverso l'utilizzo dei ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico;

e) la manutenzione urbana e l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;

f) il recupero del patrimonio immobiliare privato;

g) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;

h) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito del territorio comunale;

i) l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;

l) l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'università Ca’ Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dell'Accademia delle belle arti di Venezia, degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche situati a Venezia e della Fondazione Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;

m) la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, per il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, per la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, per la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera;

n) il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale di Venezia da destinare, tra l'altro, alle attività di gestione e di manutenzione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e delle opere di ricerca e di sviluppo a queste correlate;

o) lo sviluppo e la valorizzazione delle aree di Porto Marghera;

p) la realizzazione di una rete idrica antincendio.

2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), provvedono secondo le loro rispettive competenze i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, anche avvalendosi delle misure di agevolazione fiscale previste dalla presente legge.

3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera l), è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario intervenire. A tale fine, la pianificazione delle rispettive attività è integrata allo scopo di permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse che sono messe a disposizione ai sensi della presente legge.

4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b), c), i), m), n), o) e p), è di competenza del comune di Venezia, secondo un programma definito dal Comitato.

5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del demanio, sentite le Amministrazioni statali interessate, indica in un apposito elenco gli immobili, presenti nel territorio del comune di Venezia, necessari al funzionamento degli uffici dello Stato e degli altri uffici pubblici, anche in previsione di nuovi fabbisogni per il decennio successivo. Gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, non compresi in tale elenco, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 7 sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Venezia. Il comune è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili. Le risorse recuperate mediante la concessione o la locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attivazione delle finalità di cui alla presente legge.

6. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere, nelle misure stabilite dalla stessa, contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico di Venezia da adibire a iniziative commerciali purché queste ultime garantiscano un numero di occupati non inferiore a quindici.

7. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, in conformità alla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, di cui alla decisione C(2007)5618 della Commissione, del 28 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C90 dell’11 aprile 2008, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni in favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti di Stato.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscere incentivi e agevolazioni anche di carattere finanziario e fiscale per interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;

b) promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in favore dell'ambiente;

c) sostenere l'accessibilità e la viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;

d) prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi quelli di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri tariffari;

e) prevedere misure per il contenimento di costi di trasporto delle merci per le imprese, anche sotto forma di parziale defiscalizzazione delle tariffe dei servizi di trasporto;

f) prevedere forme di defiscalizzazione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, nonché per favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;

g) prevedere misure per il contenimento di costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, anche sotto forma di parziale defiscalizzazione delle tariffe;

h) in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori componenti di costo del fattore lavoro, prevedere il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali, anche nella forma:

1) di incentivi per l'incremento dell'occupazione, costituiti da un contributo annuo attribuito, per un periodo determinato, nella forma di credito d'imposta, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato;

2) della defiscalizzazione delle aliquote d'imposta sulle attività produttive;

i) costituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefìci di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.

9. Gli atti di acquisto relativi alla prima casa, aventi ad oggetto immobili presenti nel territorio dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, anche se non assistiti da contributo, sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.

10. L'efficacia delle misure di cui al comma 7 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. I comuni del bacino idrografico della laguna di Venezia promuovono la costituzione di società a capitale misto per la gestione associata dei servizi pubblici locali.

Art. 5.

(Manutenzione urbana e sviluppodell'innovazione nel comune di Venezia)

1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del comune di Venezia è volta:

a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, secondo il programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;

b) al restauro e alla ristrutturazione di ponti e di fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per insulae, già avviate dal Magistrato alle acque di Venezia, e comunque comprese nelle attività del medesimo Magistrato;

c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;

d) alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.

2. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, e gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

3. Al fine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili a intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso e assegnando altresì il termine entro cui i lavori devono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato a eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo a essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo.

5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generarle dello Stato, nel rispetto delle norme applicabili dell'Unione europea.

Art. 6.

(Disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suoloe delle acque di falda contaminate)

1. La regione Veneto promuove uno o più accordi di programma con il comune di Venezia, con la provincia di Venezia, con l'autorità portuale di Venezia, con il Magistrato alle acque di Venezia e con l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di perseguire, in concomitanza con i tempi di realizzazione e di funzionamento della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a):

a) la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del sito le cui disposizioni prevalgono sugli altri strumenti di pianificazione in vigore;

b) la redazione di un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dall'approvazione del piano, sia completata la dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e con la salvaguardia della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano individua altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati dovranno attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge. Le disposizioni del piano sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;

c) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e di recupero di rifiuti e di materie seconde;

d) la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici.

2. L'area di Porto Marghera è esclusa dal novero dei siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e i relativi fondi sono trasferiti al Comitato per l'attuazione dei progetti relativi alla medesima area.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la regione Veneto, favorendo la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i princìpi dell'Agenda 21, provvede, direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o attraverso proprio concessionario:

a) al completamento del Progetto integrato Fusina;

b) all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti e di infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;

c) alla predisposizione e all'integrazione di studi tecnici e di ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;

d) alla progettazione e alla realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;

e) alla stipula di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;

f) alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di impianti e di servizi di tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e di recupero dei rifiuti;

g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

h) alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

i) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

l) alla determinazione e alla riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e di servizi realizzati o gestiti direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o tramite concessionario.

5. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.

6. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato a uno specifico riuso del sito da bonificare.

7. Qualora gli accordi di programma di cui al comma 1 non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione dell'improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e di sviluppo dell'area di Porto Marghera, la regione Veneto si può avvalere di un commissario denominato «Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera», nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta della regione Veneto, di concerto con il sindaco di Venezia.

8. Fermo restando il rispetto dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti all'Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per l'attuazione del presente articolo attraverso un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.

9. Gli investimenti per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica restano a carico degli operatori economici che hanno determinato l'inquinamento delle aree oggetto di intervento. Nel caso di impossibilità di individuare colui che ha provocato l'inquinamento, gli oneri sono considerati nei costi delle opere di infrastrutturazione affidate in regime di concessione. Al recupero delle risorse dovute anche a titolo di risarcimento per il danno ambientale dai soggetti privati responsabili dell'inquinamento, provvede l'Alto commissario di cui al comma 7 senza oneri aggiuntivi per i privati nel caso in cui siano perfezionate apposite transazioni.

Art. 7.

(Progetto Marghera)

1. La regione Veneto e il comune di Venezia, tramite accordi di programma, approvano e aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato «Progetto Marghera».

2. Il Progetto Marghera favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:

a) la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, individuata dalla vigente variante al piano regolatore generale per Porto Marghera, di cui alla deliberazione del consiglio comunale di Venezia del 22-23 luglio 1996, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 350 del 9 febbraio 1999;

b) le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie per le persone e per le merci;

c) una rete viaria separata da quella urbana su cui far viaggiare le merci;

d) una rete ciclabile che colleghi le aree di sviluppo con il polo universitario di via Torino, con il Parco di San Giuliano e con le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di Porto Marghera;

e) lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi e di centri congressuali, direzionali e logistici;

f) la riconversione industriale di siti contaminati;

g) l'acquisizione, mediante procedure espropriative o negozi di diritto privato, di lotti destinati ad attività economico-produttive, e la loro attrezzatura, ivi compresi la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento con le reti di trasporto o di telecomunicazione;

h) la cessione alle imprese di lotti attrezzati;

i) la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali e artigianali;

l) la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti nelle aree attrezzate;

m) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e per la gestione di tutti gli impianti a rete;

n) la progettazione, costruzione e gestione di interporti e centri intermodali;

o) il recupero degli immobili preesistenti e l'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

p) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità, di impianti ricreativi e di centri direzionali, congressuali e fieristici.

3. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia approvato l'accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo, le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo sono svolte dall'Alto commissario di cui all'articolo 6, comma 7.

Art. 8.

(Arsenale di Venezia)

1. Le aree e gli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono trasferiti al demanio civile e sono sottoposti al processo di sdemanializzazione e di riutilizzazione previsto dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Commissione per la sdemanializzazione e la riutilizzazione dell'Arsenale di Venezia, nominata e presieduta dal sindaco di Venezia e composta da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante della regione Veneto. Gli enti interessai indicano una terna di nomi, all'interno della quale il sindaco procede alla scelta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma 2 predispone il piano di valorizzazione dell'Arsenale di Venezia, tenendo in considerazione gli insediamenti esistenti. Il piano è sottoposto all'approvazione del Comitato e costituisce variante al piano regolatore del comune di Venezia. Qualora entro dodici mesi dall'adozione del piano il comune di Venezia non provveda a dare attuazione al piano, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

4. La proprietà dei beni di cui al comma 1 è trasferita al comune di Venezia dopo l'approvazione del piano da parte della Commissione di cui al comma 2.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la società Arsenale di Venezia spa è posta in liquidazione.

6. Gli immobili occupati dal personale dipendente dell'Amministrazione militare sono trasferiti gratuitamente al comune di Venezia. Il comune procede al trasferimento a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i singoli compendi immobiliari, tenendo conto del valore catastale delle singole porzioni abitative, nonché, ai fini della riduzione del prezzo d'acquisto, dei canoni versati dagli acquirenti, fino al momento dell'alienazione.

7. L'acquisto di cui al comma 6 deve essere perfezionato entro tre mesi dalla comunicazione all'uopo notificata dal comune di Venezia ai legittimi occupanti delle singole unità abitative.

8. Ove gli aventi diritto non intendano acquistare gli immobili entro il termine di cui al comma 7, le unità abitative restano nella disponibilità del comune di Venezia con l'obbligo di concederle in locazione a canoni agevolati agli stessi occupanti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità edilizie dell'Arsenale di Venezia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono nelle disponibilità della Fondazione «La Biennale» di Venezia sono trasferite, a titolo di proprietà, alla medesima Fondazione, al fine di garantire lo sviluppo delle attività istituzionali della stessa Fondazione, anche attraverso la concessione a terzi.

10. Le ulteriori unità edilizie sono trasferite, a titolo di proprietà, al comune di Venezia.

11. Tutti i trasferimenti delle unità edilizie comprese nel compendio immobiliare dell'Arsenale di Venezia sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.

12. La pianificazione delle aree dell'Arsenale di Venezia sulla base delle linee-guida proposte da esperti e definite dal Comitato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge privilegia la destinazione espositiva e museale, la destinazione alle attività di ricerca e industriali connesse alla manutenzione e gestione del sistema delle opere di regolazione delle maree e la destinazione turistico-ricettiva e terziaria, e prevede la sede per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e sugli ecosistemi sensibili di competenza dell'autorità portuale.

13. Il comune di Venezia procede, sulla base delle previsioni del piano di cui al comma 3, ad affidare, previa gara pubblica, le attività per la riqualificazione, lo sviluppo e la gestione dei compendi immobiliari dell'Arsenale di Venezia. A tal fine, il comune di Venezia procede mediante concessione di beni immobili o concessioni di costruzione e di gestione, da aggiudicare anche attraverso il sistema della finanza di progetto.

14. Al fine di cui al comma 13, conservano piena efficacia le concessioni legittimamente assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune di Venezia subentra quale concedente all'Agenzia del demanio.

15. Le somme ricavate dal comune di Venezia per effetto dell’alienazione, concessione e locazione degli immobili ai sensi del presente articolo, sono direttamente ed esclusivamente impiegate dallo stesso comune per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f). Il comune di Venezia è tenuto a comunicare al Comitato, ai fini del riparto di cui all'articolo 3, comma 1, le somme incassate per effetto dell'alienazione degli immobili.

Art. 9.

(Istituti universitari,enti culturali e fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, di istituti universitari, di enti culturali e di fondazioni con sede a Venezia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli istituti universitari, degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) prevedere un'adeguata riserva di posti di professore ordinario di prima fascia da coprire con chiamate dirette di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere con iniziative di livello scientifico e didattico le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

Art. 10.

(Area di ricerca scientifica e tecnologicadella laguna di Venezia)

1. È costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono stabiliti nello statuto del consorzio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

3. Il consorzio è costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto e la provincia di Venezia. Sono membri di diritto l'università Ca’ Foscari di Venezia, lo IUAV di Venezia e gli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche di Venezia. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti o associazioni o privati che si obbligano a erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto del medesimo consorzio.

4. Il consorzio ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

5. Nessuna zona all'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio, sentito il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati e altri beni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente e del relativo patrimonio ed è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.

Art. 11.

(Commissioneper la salvaguardia di Venezia)

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, di seguito denominata «Commissione», che opera come conferenza permanente di servizi fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale, esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire nella conterminazione lagunare, nei centri storici di Venezia, Cavallino-Treporti, Chioggia e Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che non comportano modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e che non recano pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.

3. La Commissione può delegare ai comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.

4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che sono obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.

5. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sugli strumenti di pianificazione e sulla strumentazione urbanistica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione corredate delle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

7. La Commissione esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione per le pratiche edilizie ed entro il termine di sessanta giorni per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti e integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici e a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione non sia espresso entro tali termini, si intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario del presidente, del Magistrato alle acque di Venezia, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese e il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

8. Per il funzionamento degli uffici della Commissione la regione Veneto si avvale di proprio personale.

9. La Commissione esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, ivi compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, regionale e provinciale.

10. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzarne paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è rilasciata dalla Commissione su parere vincolante della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna.

Art. 12.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge lo Stato concorre:

a) con le risorse stanziate e da stanziare per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per quanto attiene al completamento delle opere di regolazione delle maree e alla successiva gestione delle stesse, nonché per la realizzazione della metropolitana sub-lagunare;

b) destinando alle attività di cui alla presente legge le accise previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla produzione, importazione e commercializzazione degli idrocarburi erogati nella regione Veneto;

c) destinando alle attività di salvaguardia fisica ed ambientale di cui alla presente legge, un contributo aggiuntivo pari all'1 per cento degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a).

2. Alla determinazione dell'entità delle risorse di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione di quanto effettivamente versato annualmente all'erario in relazione alla produzione, importazione e commercializzazione di idrocarburi per attività espletate nella regione Veneto.

3. Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono destinate per il 30 per cento alla regione Veneto per interventi infrastrutturali, da eseguire nel territorio regionale, per il 10 per cento al comune di Venezia e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna per gli interventi di competenza di cui all'articolo 4 e, per il residuo 60 per cento, alle attività preordinate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, lettere b), c) e d), 7, 8 e 9.

4. Le risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ripartite tra gli enti competenti alla realizzazione degli interventi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, previa delibera di ripartizione del Comitato. Nella ripartizione il Comitato tiene conto delle indicazioni della segreteria tecnica in ordine al regolare avanzamento delle attività di competenza di ciascuna amministrazione potendo ripartire ulteriori risorse solo in favore degli enti i cui programmi sono in corso, in coerenza con le previsioni di cui alla pianificazione definita ai sensi della presente legge, nonché delle risorse recuperate dal comune di Venezia in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e dall'autorità portuale di Venezia ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a).

5. Al comune di Chioggia è assegnato almeno il 10 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Con le risorse assegnate il comune di Chioggia provvede a realizzare gli interventi necessari per attuare gli obiettivi di cui alle lettere a), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 4.

6. Gli stanziamenti previsti in favore del comune di Venezia sono destinati anche al comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato.

7. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), sono finanziati dal comune di Venezia mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.

8. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo, successivamente stabilito, per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalla bonifica e riconversione delle predette aree.

9. Il comune di Venezia è autorizzato ad assoggettare le valorizzazioni immobiliari derivanti generate dagli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le variazioni di destinazione urbanistica, a un contributo straordinario di urbanizzazione nella misura dell'1 per cento della predetta valorizzazione, ponendolo a carico del soggetto attuatore. Tali risorse aggiuntive sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

10. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità previste dagli articoli 120 e 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o che è in consegna allo Stato, sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.

11. Gli stanziamenti previsti in favore del comune di Venezia sono destinati anche al comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato.

12. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauro realizzate nella città di Venezia e nella laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva nelle attività di tutela, manutenzione e restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

13. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio di cui all'articolo 10 un fondo di dotazione per gli anni 2013-2015 determinato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

14. Al fine di agevolare lo sviluppo socio-economico delle aree bonificate di Porto Marghera e di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni ivi insediate, è istituita la zona franca urbana dell'area di Porto Marghera e alla stessa si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

15. Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

16. Il comune di Venezia è autorizzato a istituire un'imposta sugli immobili situati nel proprio territorio correlata al valore commerciale degli stessi non superiore all'8 per cento su base annua. Il tributo grava sul possessore e assorbe ogni altra tassa o imposta, diretta o indiretta, fatta eccezione per l'imposta di registro sulle eventuali alienazioni.

17. Per le finalità di cui alla presente legge, il comune di Venezia è autorizzato a richiedere fino al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ricavata dal gettito ottenuto dai residenti della regione Veneto. La decisione è adottata dal Comitato, tenuto conto delle risorse già acquisite nonché delle necessità indicate per l'attuazione dei programmi in corso.

18. Il comune di Venezia è autorizzato, previo assenso del Comitato, ad istituire un'imposta fino al 10 per cento del prezzo pagato dai fruitori dei servizi connessi al turismo nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei residenti del medesimo comune di Venezia.

19. Il comune di Venezia provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino del regime giuridico delle valli da pesca in esercizio nella laguna.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 31 marzo 1956, n. 294;

b) la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

c) la legge 5 marzo 1963, n. 366;

d) la legge 2 marzo 1963, n. 397;

e) la legge 5 luglio 1966, n. 526;

f) lo statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;

g) la legge 16 aprile 1973, n. 171, escluso l'articolo 5;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

i) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186;

l) la legge 5 agosto 1975, n. 404;

m) il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;

n) la legge 29 novembre 1984, n. 798, escluso l'articolo 3, e successive modificazioni;

o) l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;

p) la legge 8 novembre 1991, n. 360;

q) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, esclusi gli articoli 1, 2 e 3, e successive modificazioni;

r) l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

s) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

t) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;

u) l'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.