• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12498    in Italia l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti rimane nell'esclusiva cura delle amministrazioni beneficiarie delle...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12498presentato daARTINI Massimotesto diLunedì 14 marzo 2016, seduta n. 589

   ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI e TURCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in Italia l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti rimane nell'esclusiva cura delle amministrazioni beneficiarie delle pronunce ad esse favorevoli;
   il pubblico ministero contabile non diventa creditore nei procedimenti di sequestro conservativo; infatti i tentativi di fargli assumere tale ruolo si scontrano con problemi di natura pratica, tra quali il deposito di un fascicolo dell'esecuzione nella sezione giurisdizionale, ossia la legittimazione del pubblico ministero contabile davanti al giudice ordinario;
   l'esecuzione delle sentenze è quindi affidata agli stessi enti degli amministratori infedeli: la riscossione effettiva dei fondi chiesti dai magistrati a chi ha rovinato i conti pubblici è commissionata agli stessi enti danneggiati, i quali spesso non hanno tra le loro priorità quella di chiedere i danni ai propri dirigenti o agli amministratori in carica od ex;
   quando arriva la condanna, l'azione dei magistrati contabili si traduce in una somma di denaro, poiché la Corte chiede agli amministratori infedeli di risarcire ai bilanci pubblici il danno erariale prodotto dai loro comportamenti;
   al momento l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti rimane un dato esogeno all'attività delle procure contabili e a quest'ultime spetta il compito di far valere la pretesa risarcitoria fino a costituire il credito erariale fornendogli idonea garanzia di realizzo;
   fin quando non sarà attuata la «riforma Madia» (legge 124 del 2015) della pubblica amministrazione il pubblico ministero non potrà, infatti, far altro che applicare il meccanismo appena descritto;
   durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 il procuratore generale della Corte dei conti ha illustrato alcuni dati per il quinquennio 2011-2015: condanne per 3,7 miliardi di euro in primo grado e 646 milioni in appello, mentre nelle casse degli enti pubblici sono entrati soli 213 milioni;
   ad influenzare i dati sopra riportati, rientra anche la maxi condanna pronunciata contro i gestori di slot machine che non avevano collegato le macchine al sistema di controllo dei Monopoli e così i 2,4 miliardi di euro chiesti nel 2012 dalla sezione giurisdizionale del Lazio, si sono assottigliati tra il condono dato nel 2013 e la riforma in appello giunta l'anno dopo, per chi non aveva aderito alla «definizione agevolata»;
   se si osservano le cifre del solo appello, i 213 milioni di euro recuperati sui circa 646 milioni per condanne coperte da giudicato o esecutive è pari a circa il 33 per cento di introiti sull'ammontare delle condanne, con un 66 per cento mai riscosso;
   inoltre, nel 2015 il numero delle sentenze di condanna in I grado è stato pari a 693 su un totale di 985 decisioni complessive (corrispondenti a 331,919 milioni di euro) e, dei 426 giudizi definiti in II grado (per un totale di 584,163 milioni di euro non comprensivi dei condoni), 242 si sono conclusi con sentenza di condanna;
   il problema della riscossione è stato creato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998 che affida alle amministrazioni danneggiate il recupero delle somme, mentre le procure contabili sono solo avvisate dell'avvio e della fine della procedura;
   l'accertamento giudiziale del danno erariale compendia in sé una finalità tipicamente risarcitoria con una selezione delle responsabilità sul modello penalistico e, pertanto, presuppone un'attività istruttoria e giudiziaria di particolare complessità rispetto alla quale, per quanto importante sia l'effettiva soddisfazione del credito erariale, l'esecuzione da sola non contribuisce alla valutazione dell'efficacia della giurisdizione di responsabilità amministrativa;
   in attesa dei decreti delegati di attuazione della legge n. 124 del 2015, l'esecuzione dei sequestri è nella cura delle amministrazioni creditrici che ricevono comunicazione del deposito della sentenza di condanna tramite le procure contabili e che hanno l'obbligo di estrarre copia ai fini dell'esecuzione;
   tuttavia, è dal momento del deposito della copia della sentenza esecutiva, e non della comunicazione, che decorre il termine di sessanta giorni per il compimento dell'attività imposta al sequestrante. Alle procure non resta che vigilare sulla celerità di detti adempimenti, onde evitare che il mancato tempestivo deposito della sentenza di convalida del sequestro conservativo immobiliare, nel predetto termine, determini l'estinzione del processo esecutivo  –:
   se Governo non reputi di fondamentale importanza assumere iniziative normative atte consentire l'abilitazione della procura della Corte dei conti a porre in essere tutte le attività necessarie all'effettiva riscossione dei crediti, al fine di permettere alla casse delle pubbliche amministrazioni di rientrare in possesso, in tempi brevi, dei capitali defraudati dal personale corrotto. (4-12498)