• Testo DDL 2284

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Atto a cui si riferisce:
S.2284 Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2284
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2953)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’11 marzo 2016

Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:

1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;

2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:

2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;

2.3) le azioni di classe;

2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-bis, terzo comma, del codice civile;

2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;

3) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, di cui ai numeri 7) e 8), assicurando che l'attività delle sezioni specializzate distrettuali sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alla sezione a norma del citato numero 8);

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione;

5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

6) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8);

7) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al numero 1) in primo grado:

7.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;

7.2) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8) della presente lettera;

7.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare, esclusi quelli di cui al numero 8);

8) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, e ogni altro procedimento attualmente attribuito al tribunale per i minorenni in materia penale, civile e amministrativa, nonché prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 siano comunicati al pubblico ministero del tribunale competente per il luogo di residenza di ciascuno dei genitori;

9) istituire le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) sul modello della sezione lavoro e prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al numero 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

10) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati ai numeri 7) e 8); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

11) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

12) prevedere che le sezioni specializzate di cui al numero 8) operino nella composizione prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935;

13) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

13.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

13.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

13.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

13.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

13.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

13.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

13.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i princìpi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

13.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

13.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

13.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

13.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

13.2.2) la comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

13.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

13.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

13.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

13.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

13.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

13.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

13.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

13.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

13.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

13.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

13.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-bis del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 7) e 8) siano esercitate in modo esclusivo o, comunque, prevalente dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;

15) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 8) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935;

16) istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7) e presso le procure generali della Repubblica, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;

17) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al numero 8) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previamente adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, nella composizione prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'articolo 2 delle medesime disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988;

18) fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedere la facoltà della parte offesa di partecipare al processo minorile;

19) prevedere che costituisca titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 16), l'aver esercitato funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad attività di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori, comunque assegnati alle sezioni specializzate, debbano svolgere corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura;

20) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, i magistrati dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche e di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore;

21) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al numero 1) nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;

22) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) quanto al processo di cognizione di primo grado:

1) valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari;

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;

3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

5) prevedere l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione;

6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modificare le disposizioni del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;

7) estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-quinquies e 281-sexies nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice medesimo;

8) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;

9) prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

10) fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, prevedere che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del medesimo codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

b) quanto al giudizio di appello:

1) prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;

2) individuare le materie relativamente alle quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;

3) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;

4) prevedere che l'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;

5) introdurre criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

c) quanto al giudizio di cassazione:

1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;

2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;

3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;

d) quanto all'esecuzione forzata:

1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicenbre 1941, n. 1368;

2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando ad ogni interessato, anche con modalità informatiche, la possibilità di visionare compiutamente l'immobile, fissi, per i successivi esperimenti di vendita, un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà;

3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui al presente numero, sia rilevabile d'ufficio;

4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;

5) ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;

6) rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

6.1) la previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;

6.2) la previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;

6.3) l'istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;

6.4) l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;

6.5) la regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, quali quelli del comune in cui l'immobile si trova, o presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);

7) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, prevedere l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione; prevedere modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; prevedere che le Forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto;

8) introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;

9) anticipare il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore, e prevedere l'attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti; prevedere che, quando l'immobile pignorato sia l'abitazione principale del debitore, il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione sia costituito dall'aggiudicazione o dall'assegnazione, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di emetterlo anteriormente;

10) regolamentare le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di acquisto degli immobili pignorati hanno diritto di esaminare i beni posti in vendita, prevedendo che la richiesta di visita sia formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non possa essere resa nota a persona diversa dal custode, che ha l'obbligo di soddisfarla entro breve termine, e prevedendo che la disamina dei beni si svolga con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro;

11) riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le modalità e i termini di deposito, da parte del creditore assegnatario, della dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare, e prevedendo che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente numero siano esclusivamente a carico del creditore, a favore del quale è fatto il trasferimento in caso di mancato tempestivo deposito delle predette dichiarazioni;

12) prevedere che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione all'esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

e) quanto ai procedimenti speciali:

1) potenziare l'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato, e razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché riordinare le disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui la società ha la sede legale;

2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;

f) introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;

g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;

h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche modificando il codice di procedura civile, prevedendo altresì:

1) l'adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

2) l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;

4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;

5) uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;

6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;

7) l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;

8) l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

9) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;

10) l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici;

11) la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico; la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;

12) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

13) l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria;

14) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma;

15) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza;

16) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 15) della presente lettera non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

17) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché stabilendo le sanzioni in caso di inadempimento;

18) che, quando il destinatario sia un'impresa o un professionista, l'avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale di cui al numero 17) della presente lettera e che allo stesso modo proceda il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

19) che, in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

20) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 17), 18 e 19) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

21) che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 19), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applichino anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

22) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 18), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente effettui la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione; attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

23) che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando:

23.1) l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore;

23.2) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti;

23.3) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

24) che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; che l'ufficiale giudiziario, salvo che sia richiesta la notifica a mano del destinatario, si avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP;

i) all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;

l) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni, d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio;

m) prevedere che i laureati in giurisprudenza di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica anche presso la Corte di cassazione.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 21), nonché dal comma 2, lettera h), numeri 16) e 20), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 648 del codice
di procedura civile)

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati».

Art. 4.

(Disposizioni per l'efficienza
del sistema giudiziario)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «redigono un» è inserita la seguente: «nuovo»;

b) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «tributari pendenti» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti»;

c) al comma 1, lettera a), le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio successivo, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni»;

d) al comma 2, le parole: «per l'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «con i programmi redatti negli anni precedenti»;

e) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il programma di cui al comma 1 è adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).

3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1 redatto per l'anno precedente. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria, al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali e ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore al 1º gennaio 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari»;

f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui al comma 11 con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultradecennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado di appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno, qualora i soggetti interessati siano ancora in vita».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 634 del codice
di procedura civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la fattura corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».