• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01522 il decreto legislativo n. 85 del 2010, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ha delineato un percorso di attribuzione, a titolo gratuito, ai diversi livelli di governo,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01522presentato daBUSIN Filippotesto diMercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

BUSIN e MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 85 del 2010, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ha delineato un percorso di attribuzione, a titolo gratuito, ai diversi livelli di governo, di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, e il processo di trasferimento si articola in fasi distinte che prevedono, a seconda della natura dei beni trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione ovvero un decreto di previa individuazione dei beni da trasferire successivamente, su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento;
ad oggi, tuttavia, lo schema di decreto del direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, di cui all'articolo 5, comma 3, ancora non è stato emanato, in ragione del fatto che il processo di individuazione e di attribuzione comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni;
alla luce di ciò, il legislatore ha in taluni caso emanato, nell'ambito di provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento;
l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto-legge del Fare), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso, ha precisato i beni esclusi dal processo di trasferimento e la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi;
in merito a quest'ultima, il provvedimento stabilisce che dal 1o settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;
il comma 4 del medesimo articolo 56-bis disciplina il caso di richiesta di assegnazione dello stesso immobile da parte di più livelli di Governo territoriale, disponendone l'attribuzione in via prioritaria ai comuni, alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni;
il comune di Roncà (Verona), ha in queste ultime settimane formulato richiesta di attribuzione di quattro edifici appartenenti allo Stato ricadenti sul proprio territorio comunale ed attualmente abbandonati; mentre per alcuni di questi non dovrebbe sussistere alcun problema, per altri sussiste la difficoltà che essi ricadono parzialmente su territorio di altro comune, in un caso anche di altra provincia, e che la loro unitarietà è un elemento imprescindibile;
gli altri enti locali interessati dalla vicenda non manifestano tuttavia alcuna volontà di ottenere i beni, nemmeno in acquisizione, così che si rischia di vedere vanificata la possibilità di valorizzare questi immobili;
il medesimo comune di Roncà ha ricevuto in questi giorni la comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio nella quale si esprime parere negativo rispetto alla possibilità di attribuire all'ente comunale uno dei beni richiesti; tale immobile, pur non figurando nell'elenco dell'applicativo messo a disposizione dall'Agenzia dell'entrate per la richiesta di attribuzione di cui al citato articolo 56-bis, era tuttavia originariamente presente nel primo elenco collegato al decreto legislativo n. 85 del 2010;
sul medesimo immobile, il comune di Roncà ha in essere con l'Agenzia del demanio un contratto di locazione d'uso, e lo stesso ente, proprio in ragione di detto contratto di locazione ed a mezzo di una cooperativa locale, ha già iniziato da tempo lavori di recupero volti a valorizzare l'area in questione;
a fronte di ciò, non sono chiare le ragioni per le quali l'ente comunale ora dovrebbe essere privato della possibilità di accedere interamente all'immobile, tanto più che il rischio, qualora non si concretizzasse il trasferimento, sarebbe quello di prolungare l'attuale stato di abbandono del bene, chiuso ed inutilizzato dal 1995, ponendo così tale scelta in antitesi con le medesime finalità che il decreto legislativo sul federalismo municipale invece si pone –:
se non ritenga opportuno, all'interno del processo di assegnazione dei beni demaniali agli enti locali, così come previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, e pur mantenendo fermi i principi di territorialità e sussidiarietà, concedere gli enti locali che ne fanno richiesta la possibilità di ottenere la porzione di immobile ricadente sul territorio di un ente diverso, purché il medesimo ente non manifesti interesse alcuno per il suo utilizzo, e se non ritenga opportuno permettere ai comuni la possibilità di accedere al trasferimento dei beni inseriti all'interno dell'originario elenco collegato al decreto legislativo n. 85 del 2010 e sui quali, proprio in ragione di tale classificazione, sono sorti istituti contrattuali o pianificati lavori per il loro recupero. (5-01522)