• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02680 D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: sul tema della parità di uomini e donne nell'accesso alle giunte comunali, la normativa vigente prevede, all'articolo 6,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02680 presentata da LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
martedì 15 marzo 2016, seduta n.592

D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

sul tema della parità di uomini e donne nell'accesso alle giunte comunali, la normativa vigente prevede, all'articolo 6, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti";

lo stesso testo unico dispone all'articolo 46, comma 2, che il sindaco e il presidente della provincia nominino i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Si soggiunge che la legge n. 56 del 2014 ha previsto, al comma 137 dell'articolo 1, che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, come il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;

il Ministero dell'interno, con circolare del 24 aprile 2014, ha fornito indicazioni applicative in ordine alla disposizione richiamata, sottolineando, altresì, la necessità che il sindaco, prima di nominare la giunta, in attuazione del principio di parità di genere, svolga un'attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità di persone appartenenti ad entrambi i generi. Nella circolare viene evidenziata, inoltre, l'esigenza che nell'atto di nomina della giunta, in cui risulti assente o in misura inferiore un genere, il sindaco renda adeguata motivazione circa le ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità;

considerato che:

la Giunta comunale di Acquaviva delle Fonti è composta e formata dal sindaco e da 5 assessori, di cui una sola donna;

risulta pertanto evidente una violazione di quanto stabilito dagli artt. 3, 49, 51 e 97 della Costituzione e dagli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e di tutte quelle norme contenute nello stesso codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006), che prevedono la tutela e la presenza delle donne anche nelle amministrazioni per il rispetto della parità di genere;

considerato, inoltre, che il Consiglio di Stato, V sezione, nella sentenza n. 3938 del 24 luglio 2015, ha chiarito che «l'interpretazione della disposizione statutaria nel senso che occorre assicurare la presenza "di norma" di entrambi i sessi, non può che essere riferita ad un tendenziale equilibrio dei generi nella composizione della Giunta, nel senso che, di norma, la presenza in giunta di uomini e donne deve essere effettivamente equilibrata. Pertanto, il sindaco deve dare conto, per motivi obiettivi, di essere stato impossibilitato a garantire l'effettiva parità dei generi ossia la presenza di un numero di donne tendenzialmente pari a quello degli uomini nella giunta, pena la violazione della citata norma statutaria, attuativa di una garanzia costituzionale, garantita anche a livello internazionale»;

preso atto che:

all'interrogante risulta che la Prefettura di Bari ha provveduto a richiamare l'attenzione del sindaco sulle disposizioni relative alla rappresentanza di genere, evidenziando, sulla base delle direttive impartite con la citata circolare del Ministero dell'interno e qualora non fosse stato possibile nominare assessori di sesso femminile al di fuori del consiglio, che di tale circostanza avrebbe dovuto darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale di nomina della Giunta in una composizione diversa da quella prevista dal citato articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014;

in risposta a tale sollecitazione, il sindaco di Acquaviva delle Fonti si è limitato a evidenziare che la complessità del quadro politico dell'ente e la necessità di garantire la governabilità non hanno reso possibile ottemperare alla normativa di cui si tratta nella misura percentuale prevista;

preso atto, infine, che l'atteggiamento e le scelte del sindaco appaiono all'interrogante in palese violazione delle normative vigenti riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna, nonché in netto contrasto alle più recenti pronunce giurisprudenziali in tal senso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'ingiustificata e perdurante non osservanza da parte del sindaco di Acquaviva delle Fonti delle norme che disciplinano la nomina degli assessori comunali;

se non ritenga opportuno e necessario avviare con atti di indirizzo, anche attraverso il Dipartimento degli affari interni e territoriali, una raccolta dati sulla composizione delle giunte di tutti i Comuni italiani, al fine di monitorare, controllare ed eventualmente sanzionare quei sindaci che non rispettino l'attuazione dell'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014.

(3-02680)