• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/08143    il comma 332 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per 2015) dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possano conferire le supplenze brevi di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08143presentato daROCCHI Maria Graziatesto presentato Mercoledì 16 marzo 2016 modificato Giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 592

   ROCCHI, CAROCCI e MALPEZZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il comma 332 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per 2015) dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possano conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
    personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
    personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
    personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza;
   il primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che «I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica»;
   si segnala come, nel precedente periodo, non si citi mai il personale ATA; si parla, comunque, di nominare il personale al fine di garantire il servizio scolastico;
   il decreto n. 430 del 2000 (Regolamento supplenze ATA) individua all'articolo 1 tre tipologie di supplenze:
    a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b) supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
    c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6; tale articolo specifica che i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno;
   la mancanza di una definizione di «supplenza breve» fa sì che questa sia interpretata come supplenza temporanea; pertanto il comma 332 della legge n. 190 del 2014 appare sia applicato senza distinzione in tutte le situazioni rientranti nel caso c) previsto dal decreto ministeriale n. 430 del 2000 e, talvolta, anche nel caso b) –:
   se nell'ambito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, tale interpretazione sia corretta o meno;
   in particolare se nei seguenti casi il dirigente scolastico possa procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per sostituzione del personale ATA:
    a) in caso di personale ATA in pensione in corso l'anno per dispensa, per «VI salvaguardia» o deceduto;
    b) in caso di personale ATA la cui assenza è senza assegni, come ad esempio le diverse aspettative non retribuite;
    c) in caso di personale ATA che fruisce dell'articolo 59 a seguito dell'accettazione di un contratto a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, mantenendo senza assegni il posto nel proprio profilo;
    d) in caso di personale ATA «utilizzato» a svolgere altri compiti, come ad esempio la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi come disposto dal CCNL, dalla sequenza contrattuale 2008 e dall'articolo 5 del contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni;
    e) in caso di personale ATA assente per lunghi periodi, come ad esempio maternità, malattia, congedi assistenza disabile e comunque per copertura di posti non vacanti resisi disponibili entro il 31 dicembre e disponibili fino alla fine dell'anno scolastico. (5-08143)