Testo DDL 255
Atto a cui si riferisce:
S.255 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme
sulla cittadinanza
Onorevoli Senatori. -- LItalia è passata, in un arco di tempo relativamente breve, da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. Ma se questo dato di fatto può dirsi ormai acquisito a livello teorico, non lo è altrettanto nella mentalità dei nostri concittadini, e questo forse anche a causa dellesistenza di norme del nostro ordinamento che mal vi si adeguano. LItalia, infatti, non è solo diventata un Paese di immigrazione, ma di unimmigrazione stabile, strutturale. Se allinizio di questa trasformazione, come ponte sul Mediterraneo, essa era meta transitoria di flussi di persone dirette per lo più verso lEuropa centrale, adesso lItalia è diventata meta finale del processo migratorio. Emblematico, in questo senso, il dato riguardante la cancellazione dai registri anagrafici degli stranieri. Nel 2007, circa 20.000 persone si sono cancellate a fronte delle 480.000 presenti; un saldo positivo, quindi, di circa 460.000 unità, in costante crescita rispetto agli anni precedenti. Ma altri indici testimoniano ancora meglio larticolazione della popolazione straniera nel nostro territorio. Sempre nel 2007, i nati di cittadinanza non italiana hanno superato quota 64.000, corrispondenti a circa 111,4 per cento del totale, con un incremento di quasi il 90 per cento rispetto alla situazione di soli sei anni fa. Importanti sono anche le cifre riguardanti il mondo del lavoro (stranieri sono poco meno del 10 per cento degli occupati), lincidenza sul lavoro autonomo (165.000 nel 2007 sono stati i titolari di impresa; 52.000 i soci e 86.000 le altre figure societarie) e di chi acquista casa (120.000 i mutui accesi dagli stranieri). Tutti dati che dimostrano come la popolazione straniera tenda a scegliere lItalia come Paese di adozione.
Questa «doppia vocazione», di porta di accesso dei flussi e di tappa finale di essi, rende evidente la necessità, non più derogabile, di un combinarsi di politiche capaci di governare limmigrazione tanto sul fronte della sicurezza che su quello dellintegrazione. È necessario, infatti, garantire una gestione dei flussi di ingresso ordinata e tale da evitare lingenerarsi nella popolazione residente di allarmismi e di paure e, allo stesso tempo, impegnarsi nel supportare chi ha deciso di stabilirsi nel nostro Paese e di intraprendere un cammino volto a raggiungere la piena integrazione sociale, civile e culturale, condizione che ha riflessi evidenti sulla stabilità sociale.
I numeri assoluti dellimmigrazione riguardanti il nostro Paese confermano questo stato di cose. Sempre prendendo il 2007 come anno di riferimento, si nota che lItalia si colloca tra i primi Paesi di immigrazione dellUnione europea con i suoi circa 4.000.000 stranieri regolarmente residenti, con unincidenza intorno al 6 per cento rispetto allintera popolazione, dati vicini a quelli della Francia (4.900.000) e inferiori alla Germania (7.200.000) e alla Spagna (5.200.000). Numeri simili, dunque, per quanto riguarda la rilevanza del fenomeno, ma completamente diversi rispetto alla sua articolazione, Se prendiamo uno dei tipici indici di integrazione, ovvero il numero di cittadinanze concesse, notiamo la differenza macroscopica tra questi Paesi: nel 2005, 19.266 stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana; nello stesso periodo erano 154.827 in Francia, 117.241 in Germania e 48.860 in Spagna. Utile in questo senso è anche lanalisi delle cittadinanze concesse in Italia negli ultimi anni. Si nota un aumento importante (dalle 10.645 nel 2002 alle 35.766 del 2006) ma che non raggiunge mai il livello degli altri grandi Paesi europei di immigrazione. Emblematico è, poi, il dato riguardante il rapporto tra cittadinanze concesse per matrimonio, che raccolgono circa i quattro quinti delle intere richieste di concessione, rispetto a quelle per residenza. E un dato, questo, tipicamente italiano, che dimostra come la cittadinanza per residenza, frutto di un processo di radicamento sostanziale, sia unopzione che di fatto non viene presa in considerazione dal cittadino straniero, che continua per lo più a sentirsi e a vivere in Italia come ospite, dato sottolineato recentemente anche dal Consiglio nazionale delleconomia e de lavoro (CNEL), che giudica lincidenza delle acquisizioni di cittadinanza in Italia come «poco significativa se non insoddisfacente» («Indici di integrazione degli immigrati in Italia, IV e V Rapporto», Roma 2008).
Del resto la legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina lacquisto della cittadinanza in Italia, individua un percorso meramente quantitativo attraverso alcune condizioni passive. È richiesto un arco temporale molto lungo (dieci anni che salgono nella realtà a tredici-quindici anni) che impedisce, di fatto, che lacquisizione a pieno titolo dei diritti civili legati alla cittadinanza diventi un obiettivo che il cittadino straniero residente in Italia reputa davvero perseguibile. Inoltre è un provvedimento di tipo concessorio, che esclude quindi la partecipazione attiva del richiedente alliter di acquisizione.
Il presente disegno di legge poggia invece su due capisaldi: da un lato mira a fare sì che il minore nato in Italia da un nucleo familiare stabile acquisisca i pari diritti dei coetanei con i quali affronta il percorso di crescita e il ciclo scolastico, in tal modo si evita il crearsi di una «terra di mezzo», dove i bambini nati da genitori non italiani crescano con un senso di estraniazione dal loro contesto, pericoloso per il futuro processo di integrazione e di inserimento sociali del minore. Questo si ottiene passando dallattuale principio dello «jus sanguinis», sul quale è basata la legislazione vigente, al principio dello «jus soli», temperato e condizionato dalla stabilità del nucleo familiare in Italia o dalla partecipazione del minore a un ciclo scolastico-formativo.
Laltro caposaldo del presente disegno di legge prevede una svolta paradigmatica nella concezione del meccanismo di attribuzione della cittadinanza in Italia, passando da unottica «concessoria e quantitativa» a unottica «attiva e qualitativa». La cittadinanza deve diventare per lo straniero adulto un processo certo, ricercato e formativo; il punto di arrivo di un percorso di integrazione sociale, civile e culturale e il punto di partenza per il suo continuo approfondimento. Lidea fondamentale è, da un lato, quella di fornire tutti gli strumenti idonei a favorire il processo che porta al pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza a chi dimostri di volersi integrare nel tessuto sociale e civile della nazione che lo ospita; dallaltro, quella di non far scattare automatismi laddove questa volontà non sia espressa esplicitamente. È difficile affermare infatti, vista lentità dei flussi, che le vigenti norme sulla cittadinanza abbiano costituito un efficace deterrente contro limmigrazione nel nostro Paese: inefficaci in questo, esse rischiano, invece, di costituire un poderoso argine contro il processo di integrazione, con ricadute dirette sulla stabilità sociale e, quindi, sulla sicurezza reale e percepita dei cittadini.
Per compenetrare i due aspetti complementari della questione, sicurezza e integrazione, alcuni articoli del presente disegno di legge individuano con precisione anche le condizioni per le quali la cittadinanza può essere negata, preclusa o sospesa. Quello che ci preme sottolineare, in generale, è che, una volta riconosciuta la positività per la collettività del garantire lintegrazione completa e consapevole di chi sceglie di vivere stabilmente nel nostro Paese, è opportuno che lo Stato stesso intervenga attivamente per facilitare il realizzarsi di questo processo.
Lispirazione del presente disegno di legge, per ciò che concerne i minori, si rifà alla Convenzione europea sulla nazionalità, del 6 novembre 1997, la quale prevede che lo Stato faciliti nel suo diritto interno lacquisto della cittadinanza per le « persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente » [(articolo 6, paragrafo 4, lettera e)]. Si prevede in questo senso che il minore nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno legalmente soggiornante da almeno cinque anni e attualmente residente, possa diventare cittadino italiano, previa dichiarazione di un genitore da inserire «obbligatoriamente» nellatto di nascita. Lobbligatorietà della dichiarazione introduce, per così dire, un onere a carico dello Stato a fare sì che il diniego sia consapevole o, da un altro punto di vista, a evitare che lomissione dellassenso avvenga per ignoranza della norma. È uno dei tanti meccanismi previsti dal presente disegno di legge che testimoniano linteresse dello Stato nel favorire e nel garantire linstaurarsi del processo di integrazione. Se il genitore, poi, dovesse dissentire, al soggetto è comunque garantita la possibilità di diventare cittadino italiano richiedendolo entro due anni dal compimento della maggiore età. Attenzione particolare è prestata anche ai minori che, seppure non nati in Italia, vi risiedano legalmente ovvero compiano in Italia il loro percorso formativo. È infatti previsto che un minore diventi cittadino italiano, su istanza del genitore (o del soggetto stesso se compie la maggiore età durante gli studi), se ha completato un percorso scolastico o professionale nel nostro Paese.
Unaltra colonna portante del presente disegno di legge consiste nellintento di superare lattuale procedimento di concessione della cittadinanza, basato su condizioni esclusivamente quantitative, introducendo un meccanismo di attribuzione che, a fronte della riduzione del numero di anni necessari per ottenere la cittadinanza, richieda alcuni impegnativi requisiti che implichino la valutazione della qualità della presenza nel nostro Paese dello straniero e la sua volontà di intraprendere effettivamente con successo un percorso di integrazione che possa culminare con la concessione della cittadinanza. Sono previste, pertanto, la verifica della residenza attuale e della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero. Infine, è previsto un giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto dei suoi valori fondamentali. È importante sottolineare che, nel presente disegno di legge, la prestazione di tale giuramento non è un mero atto formale, ma è indispensabile al fine del perfezionamento della procedura di attribuzione della cittadinanza, tanto che, in caso di mancata e ingiustificata presenza alla cerimonia del giuramento, il provvedimento viene sospeso, mentre lo stesso procedimento addirittura decade nel caso di rifiuto a prestare il giuramento.
Si ritiene, in questo modo, di riuscire a compenetrare e ad armonizzare le esigenze, diverse ma intimamente legate, di sicurezza e di integrazione nel governo dei processi di immigrazione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Nascita)
1. Allarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nellatto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di unaltra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
Art. 2.
(Minori)
1. Il comma 2 dellarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta, è richiesta al soggetto unopzione.
2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo lordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di unaltra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il soggetto di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto unopzione».
Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne)
1. Larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. -- 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente allestero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, lannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.
2. I termini di cui al comma 1 non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
3. Lo straniero può inviare al Ministro dellinterno entro trenta giorni dallo scioglimento, dallannullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per lattribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente alladozione».
Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).
1. Dopo larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dallarticolo 3 della presente legge, è introdotto il seguente:
«Art. 5-bis. -- 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui allarticolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno:
a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente e senza interruzioni nel territorio della Repubblica, vi risiede ed è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dellarticolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) il cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
a) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre armi a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
Art. 5.
(Verifica dellintegrazione linguisticae civica dello straniero).
1. Dopo larticolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dallarticolo 4 della presente legge, è introdotto il seguente:
«Art. 5-ter. -- 1. Lacquisizione della cittadinanza italiana nellipotesi di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio dEuropa;
b) dalla conoscenza soddisfacente della vita civile dellItalia e della Costituzione italiana.
2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla data della comunicazione dellesito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino allaccertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a rendere edotto lo straniero circa le modalità e le possibilità per lacquisizione della conoscenza della lingua, della cultura e della Costituzione italiane nonché a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale secondo modalità stabilite ai sensi dellarticolo 25.
4. Secondo modalità stabilite ai sensi dellarticolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare allistanza, ai fini dellattestazione dei requisiti di cui al citato comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1.
5. Lacquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, alladesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana».
Art. 6.
(Motivi preclusividellattribuzione della cittadinanza)
1. Larticolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 -- 1. Precludono lattribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di unautorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia,
d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per lex Jugoslavia, annesso alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dellONU 827(1993) del 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, annesso alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dellONU 955(1994) dell8 novembre 1994, o dallo Statuto titutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998 e reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. Lattribuzione della cittadinanza non è preclusa quando listanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore ai due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e) del presente articolo è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede lufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui allarticolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dellinteressato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis.
4. La riabilitazione o lestinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. Lordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero linizio dellazione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero lapertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del citato comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono larresto, la cattura, il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale penale internazionale per lex Jugoslavia o dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per lattribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione allinteressato».
Art. 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza)
1. Il comma 1 dellarticolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«1. Ai sensi dellarticolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dellinterno, su istanza dellinteressato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-bis e 9 sono presentate al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dellistante o alla competente autorità consolare».
Art. 8.
(Procedura di reiezione delle istanze)
1. Larticolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. -- 1. Con decreto motivato, il Ministro dellinterno respinge listanza presentata ai sensi dellarticolo 4, comma 2-bis, dellarticolo 5-bis, comma 1, e dellarticolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate allarticolo 6».
Art. 9.
(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica)
1. Dopo larticolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dallarticolo 8 della presente legge, è introdotto il seguente:
«Art. 8-bis. -- 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dellinterno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato listanza presentata ai sensi dellarticolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dellinterno sospende il procedimento per lattribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Listanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta decorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».
Art. 10.
(Concessione della cittadinanza)
1. Allarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera b)sostituita dalla seguente:
«b) al minore straniero o apolide che ha frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
2) la lettera d) è abrogata;
3) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2, linteressato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
Art. 11.
(Giuramento)
1. Larticolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. -- 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua adozione.
2. Il nuovo cittadino è convocato per la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato entro un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1. Il rifiuto a prestare giuramento o lingiustificata assenza alla cerimonia è motivo per la revoca del provvedimento di attribuzione o di concessione della cittadinanza.
3. Il nuovo cittadino presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
4. In occasione del giuramento è consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione».
Art. 12.
(Doppia cittadinanza)
1. Dopo larticolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è introdotto il seguente:
«Art. 11-bis. -- 1. Ai fini dellacquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
Art. 13.
(Abolizione dellequiparazionetra rifugiati e apolidi)
1. Il comma 2 dellarticolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
Art. 14.
(Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza)
1. Allarticolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dallentrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:
a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato con- tratto prima del 1° gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al l° gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;
c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, figli di padri o di madri cittadini»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il diritto al riacquisto o allacquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dellistante, oppure alla competente autorità consolare, previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministro dellinterno, emanata di concerto con il Ministro degli affari esteri».
Art. 15.
(Prestazione del giuramento)
1. Allarticolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui allarticolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dellistante, ovvero, in caso di residenza allestero, dinanzi allautorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dellarticolo 25;
1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare linteressato per il giuramento secondo modalità che garantiscono il rispetto del termine di cui allarticolo 10, comma 1».
Art. 16.
(Modalità di computo del periododi residenza legale)
1. Dopo larticolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dallarticolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. -- 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, se prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nellanagrafe della popolazione residente».
Art. 17.
(Disciplina di attuazione)
1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui allarticolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per lattribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dellistanza, fermo restando quanto previsto dallarticolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dallarticolo 3 della presente legge.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato i requisiti di cui allarticolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e allarticolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inseriti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tale senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17 della presente legge.