Testo DDL 270
Atto a cui si riferisce:
S.270 Disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità del Mare Adriatico
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013
Disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità
del mare Adriatico
Onorevoli Senatori. -- In tutto il mondo, nel corso degli ultimi anni, si sono verificati gravissimi incidenti che hanno interessato le piattaforme marine per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, causando disastri ambientali a volte irreversibili. Basti pensare alla catastrofe ambientale conseguente alla fuoriuscita di petrolio che ha gravemente danneggiato lambiente e leconomia del Golfo del Messico, provocata da un guasto alle strutture di servizio estrattivo della piattaforma marina di proprietà della British Petroleum, e che fa riflettere sui gravissimi pericoli a danno della sostenibilità ambientale, ma anche dello sviluppo economico, che possono venire dallinstallazione di infrastrutture che si occupano di estrazioni di idrocarburi in mare. Si ricordano, poi, tra gli altri gravi incidenti accaduti, «il disastro della piattaforma Sedco 135F nella baia di Campeche al largo delle coste del Messico (1979) con la fuoriuscita di 3,5 milioni di barili di greggio; lincidente della piattaforma Ekofisk Bravo al largo delle coste della Norvegia (1977) con la fuoriuscita di 202.000 barili di greggio; la fuoriuscita di 200.000 barili dalla piattaforma Funiwa in Nigeria (1980) che ha devastato il delta del fiume Niger; lincidente sulla piattaforma Piper Alpha al largo delle coste del Regno Unito (1988) che ha comportato la perdita di 167 lavoratori; infine, i disastri che hanno coinvolto le piattaforme High North nelloceano Indiano (2005) e Usumacinta sempre nel golfo del Messico (2007) che hanno causato la perdita di circa sessanta persone» (Atto di sindacato ispettivo, Senato della Repubblica, interrogazione a risposta orale, n. 3-01311 XVI legislatura).
Lintero mare Adriatico è sempre più oggetto degli interessi economici delle compagnie petrolifere di tutto il mondo: «Solo nellarea del medio-alto Adriatico sono attualmente operative circa 50 piattaforme (oltre a circa 940 pozzi per lestrazione del gas, prevalentemente di fronte alle coste venete ed emiliane, e diverse piattaforme di estrazione del petrolio nellarea di fronte alle coste marchigiane ed abruzzesi (...) in Italia, potrebbero diventare operative a breve termine numerose altre piattaforme per lestrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità paragonabile a quella della piattaforma della British Petroleum. Le più recenti scoperte di giacimenti si trovano infatti a profondità superiori a 500 metri (...). La stessa Unione petrolifera nella pubblicazione del 2005 "Traffico petroliero e sostenibilità ambientale" ha denunciato che il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico sui fondali pari a 38 milligrammi per metro quadrato, seguito a distanza dal mar dei Sargassi con 10 milligrammi per metro quadrato e poi dal mar del Giappone con 3,8 milligrammi per metro quadrato» (Atto di sindacato ispettivo, Senato della Repubblica, interrogazione a risposta orale, n. 3-01311 XVI legislatura).
In quanto ad attività proprie, le piattaforme cosiddette «off-shore», nella fase esplorativa e in quella estrattiva, sversano in mare un quantitativo di idrocarburi valutato nel 10 per cento del totale dellinquinamento marino da idrocarburi. Si tratta di fluidi e fanghi generati dalle trivellazioni e dagli scarti degli idrocarburi estratti e lavorati che, nel loro insieme, risultano essere letali per la fauna marina e lintero ecosistema dellAdriatico.
Al danno conclamato, causato giornalmente dalle attività estrattive di ogni piattaforma petrolifera, si somma linquinamento provocato dal transito in mare di ogni tipo di natanti e, soprattutto, delle navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi. La situazione del mare Adriatico è ancor più aggravata dal fatto di essere un mare «chiuso» e poco profondo, inadatto a smaltire le sostanze inquinanti, più simile a un grande lago e già interessato da un forte riscaldamento delle acque, da fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento da scarichi industriali e civili apportati dalle aste fluviali che in esso confluiscono: il fiume Po, in particolare, che convoglia nellAdriatico una quantità enorme di prodotti inquinanti. Si consideri, poi, la presenza di importanti raffinerie come quelle di Ravenna e di Venezia.
Ai fini dellincidenza ambientale vengono, purtroppo, valutati singolarmente i progetti di intervento, senza tener conto delleffetto cumulativo degli stessi, mentre il reale impatto sullambiente dovrebbe essere commisurato alla sommatoria delle singole attività, con laggiunta della crescita del rischio di catastrofe ambientale, in ragione della presenza costante di ulteriori fattori di rischio (fuoriuscita di greggio dalle navi cisterna, aumento dellafflusso di elementi inquinanti dalla terraferma eccetera).
Altro rischio non quantificabile è, inoltre, quello connesso a preoccupanti fenomeni di subsidenza che rischiano di investire ampi tratti della costa adriatica. Il fenomeno di subsidenza, che consiste in un lento e progressivo abbassamento verticale del piano di terreno, può essere indotto dalla minore presenza di fluidi interstiziali residui nel terreno causata, per lappunto, dallestrazione di petrolio e gas.
Inoltre, sotto altri aspetti, lesperienza degli ultimi anni consegna unanalisi impietosa sulle presunte «convenienze» per lo sviluppo economico in presenza di piattaforme petrolifere. A tale situazione hanno contribuito notevolmente le disposizioni introdotte dal comma 34 dellarticolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Lirrilevante beneficio economico in favore delle singole regioni, derivante dallintroito di una quota minima delle royalty, pagate dalle multinazionali del petrolio, non compensa neanche minimamente i gravissimi danni sullindotto del settore turistico, sullesercizio della pesca e sulla qualità della vita, ma soprattutto non è paragonabile ai danni irreparabili che potrebbero insorgere a seguito di un «incidente» come quello verificatosi nel Golfo del Messico; danni che, i bilanci di molte società beneficiarie di concessioni ricadenti nel mare Adriatico, non sarebbero mai in grado di risarcire, neppure in minima parte.
Va, altresì, considerato che la problematica ambientale in esame coinvolge anche aspetti della partecipazione democratica a scelte che impegnano il futuro di ciascuno e di tutti: il carattere pervasivo dellindustria estrattiva di idrocarburi e la conseguente destinazione coatta delle aree marine interessate vanifica ogni forma di partecipazione delle popolazioni locali al processo di formazione delle decisioni che riguardano gli assetti territoriali. Il livello decisionale, relegato nellambito della categoria dellinteresse nazionale, si colloca ben al di sopra di ogni possibile interlocuzione democratica territoriale.
In considerazione di quanto evidenziato in precedenza, il presente disegno di legge si compone di tre articoli.
Larticolo 1 prevede il divieto di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospiciente le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Tale divieto si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge. Sono fatti salvi, fino allesaurimento dei relativi giacimenti, soltanto i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi. Tale articolo, peraltro, è stato oggetto, nel corso dellanno 2011, di una proposta di legge presentata alle Camere da parte di alcuni Consigli regionali, quali la Puglia e lAbruzzo, proprio a seguito delle numerose richieste di autorizzazioni, avviate lungo le coste di tali regioni, al fine di realizzare indagini preliminari propedeutiche alla vera e propria attivitò di ricerca di idrocarburi.
Larticolo 2 abroga le disposizioni di cui ai commi 79 e 80 dellarticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, modificati dallarticolo 27, comma 34, della legge n. 99 del 2009, con le quali si dispone, per quanto riguarda il comma 79, che il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate e, per quanto concerne il comma 80, che lautorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili allattività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale (VIA), su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dellufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente. Si sottolinea, pertanto, che in base a tali disposizioni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare è sempre rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano però le sole amministrazioni statali interessate e che lautorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie e connesse è concessa, dopo lottenimento della VIA, da parte dellufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, ma non in seguito ad un procedimento unico. Tali semplificazioni hanno notevolmente contribuito allincremento delle richieste e del rilascio di autorizzazioni alla ricerca, alla prospezione e della coltivazione dei pozzi al largo delle coste adriatiche, lasciando le regioni prive dei necessari poteri decisionali e di intervento.
Si evidenzia come tale disegno di legge sia stato presentato già nel corso della passata legislatura (A.S. 3050). Al fine di salvaguardare lambiente e la biodiversità del mare Adriatico, i promotori auspicano un esame ed unapprovazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nel mare Adriatico)
1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.
2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi, fino allesaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.
Art. 2.
(Modifiche allarticolo 1della legge 23 agosto 2004, n. 239)
1. I commi 79 e 80 dellarticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, sono abrogati.