• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00175 Risoluzione conclusiva 8-00175presentato daGHIZZONI Manuelatesto diGiovedì 17 marzo 2016 in Commissione VII (Cultura) 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00175presentato daGHIZZONI Manuelatesto diGiovedì 17 marzo 2016 in Commissione VII (Cultura)

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
  premesso che:
   dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; in particolare, sulla base dell'articolo 8, sono entrate in vigore le nuove norme per il calcolo dell'ISEE degli studenti universitari relativamente alle prestazioni del diritto allo studio universitario erogate dalle aziende regionali e dalle università a partire dall'anno accademico 2015/2016;
   il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 486 del 14 luglio 2015, ha aggiornato per l'anno accademico 2015/2016 i limiti dell'ISEE e dell'indicatore della situazioni patrimoniale equivalente (ISPE) entro cui ciascuna regione deve fissare la soglia massima di ISEE e di ISPE per l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario, ma l'aggiornamento è stato operato esclusivamente sulla base della variazione annuale dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
   di conseguenza le nuove modalità di calcolo dell'ISEE e dell'ISPE, pur avendo positivamente permesso di valutare con maggiore precisione il reale livello di benessere delle famiglie, hanno però provocato, a parità di condizioni economiche delle famiglie, un innalzamento dei valori dei loro indicatori ISEE e/o ISPE, col risultato che, per superamento della soglia massima di uno o di entrambi gli indicatori, una quota non trascurabile di studenti nuovi o già beneficiari di borsa di studio non l'hanno ottenuta o mantenuta;
   del resto, quanto alle tematiche del sostegno alle disabilità, si prende atto della sentenza del TAR Lazio (poi confermata dal Consiglio di Stato), che ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
   per quanto riguarda l'ISPE, esso è stato introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – sulla base dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 – come modalità integrativa di selezione rispetto all'ISEE per gli studenti universitari; questa modalità integrativa di selezione è stata successivamente ribadita dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo;
   quest'ultimo decreto non è stato però mai emanato e, nel frattempo, l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2013 ha abrogato il decreto legislativo n. 109 del 1998 e ha chiarito e rafforzato la presenza dell'ISPE all'interno dell'ISEE;
  considerato che:
   l'articolo 1, comma 254, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto di aumentare il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio del diritto allo studio universitario di euro 54.750.000 per il 2016 e di euro 4.750.000 a decorrere dal 2017;
   l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario presenta attualmente una grande varietà di norme, di procedure e di scadenze nelle differenti regioni, col risultato di porre spesso in difficoltà gli studenti neo-immatricolati alle prese con informazioni carenti e con regole molto differenziate,

impegna il Governo:

   a raccogliere quanto prima dalle regioni i dati definitivi relativi alle prestazioni del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015/2016 e dalle università quelli relativi alle prestazioni di loro competenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
   a predisporre, sull'esempio di altri paesi europei, un unico portale informatico nazionale di accesso al diritto allo studio universitario tramite il quale ogni studente possa ricevere tutte le informazioni necessarie e procedere in modo informato a presentare la propria domanda di borsa di studio nella sede prescelta, col risultato aggiuntivo di poter disporre tempestivamente e organicamente, sia a livello regionale che nazionale, di tutti i dati relativi;
   a proseguire, tramite tavoli di lavoro già istituiti o da istituire, l'approfondimento delle complesse problematiche del diritto allo studio universitario, onde intervenire in modo efficace per migliorare il sistema di diritto allo studio universitario, che purtroppo vede l'Italia in ritardo rispetto ai maggiori Paesi europei;
   ad emanare quanto prima il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, già in ritardo di tre anni, destinato a stabilire i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per le borse di studio, nonché l'importo della borsa di studio e i requisiti di eleggibilità per ottenerla, al fine di dare completa attuazione alla riforma del diritto allo studio universitario stabilita dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   ad accelerare altresì le procedure per l'attivazione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 68 del 2012;
   nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012:
    a) a valutare l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di ridurre la valutazione della situazione economica delle famiglie per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario al solo indicatore ISEE, non utilizzando più l'ISPE (peraltro già ricompreso all'interno dell'ISEE) che era un indicatore integrativo rispetto all'ISEE sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, poi abrogato dall'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 159 del 2013;
    b) a fissare quanto prima – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dell'articolo 5, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – i valori monetari entro cui le regioni devono stabilire il limite massimo di ISEE ed eventualmente di ISPE per l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, tenendo conto delle analisi tecniche condotte negli ultimi mesi e delle proposte provenienti sia dalle regioni, sia dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, al fine di poter estendere nel 2016/2017 la platea dei beneficiari e contrastare altresì le esclusioni intervenute nel 2015/2016;
    c) a valutare l'opportunità di procedere gradualmente ad una ripartizione del fondo integrativo statale per le borse di studio effettuata sulla base del fabbisogno delle regioni, come disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012; a tal fine siano individuati criteri omogenei per la definizione della platea degli idonei beneficiari;
   a rivedere la normativa dell'ISEE per verificare l'opportunità di disporre l'esclusione delle borse del diritto allo studio universitario e dei corrispettivi per le attività a tempo parziale svolte dagli studenti universitari ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2012 dal calcolo dei redditi delle loro famiglie ai fini della determinazione dell'ISEE o, quantomeno, ad autorizzare i Centri di assistenza fiscale e l'INPS a detrarre automaticamente tali somme dal computo dei redditi nelle dichiarazioni ISEE specificamente destinate all'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 159 del 2013;
   altresì, tenuto conto della sentenza del TAR Lazio sopra richiamata, ad esplicitare normativamente lo scorporo dell'ISEE dell'assegno di disabilità percepito dal nucleo familiare, nel caso di studenti disabili o appartenenti ad un nucleo familiare in cui uno o più membri percepiscano tale assegno;
   a rivedere la normativa dell'ISEE per verificare la possibilità, esclusivamente nel caso delle prestazioni del diritto allo studio universitario, di pesare in modo differente nell'ISEE familiare i redditi dei fratelli e delle sorelle degli studenti e per riconsiderare le condizioni affinché uno studente universitario coniugato o con figli a carico possa formare ai fini ISEE un nucleo familiare autonomo senza dover invece appartenere a quello di origine;
   a prevedere interventi compensativi per gli studenti che siano rimasti esclusi dai benefici nell'anno accademico 2015/2016 sebbene non avessero modificato le condizioni economiche delle famiglie;
   a rendere stabile, a decorrere dal 2017, un incremento di almeno 50 milioni di euro del fondo integrativo statale per le borse di studio, al fine di mantenere e, se possibile, aumentare lo stanziamento disponibile nel bilancio statale del 2016.
(8-00175) Ghizzoni, Pannarale, Vacca, Palmieri.