• C. 3606-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 17 marzo 2016); SANGA Giovanni, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3606 [Riforma banche credito cooperativo] Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge Decreto Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3606-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
Presentato il 15 febbraio 2016
(Relatore per la maggioranza: SANGA)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 17 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3606. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3606 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento, che si compone di diciotto articoli, contiene disposizioni che intervengono su un ambito materiale omogeneo, in quanto reca un complesso di interventi che investono la materia della riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, dei quali forniscono puntuale indicazione il titolo e il preambolo del decreto-legge; l'oggetto dell'articolo 16, estesamente indicato nella rubrica («Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie»), viene assorbito nella rubrica del capo II e nel titolo del decreto dal più generico riferimento alle «disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi»;

        sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali interviene mediante novelle. Fa eccezione l'articolo 15 che, intervenendo sul regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, fa sistema con l'articolo 43 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che disciplina tale cessione, senza tuttavia novellarlo;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il decreto-legge, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di intervenire sulle disposizioni recate dai medesimi articoli (rispettivamente al comma 1 e ai commi 1, 2 e 3) al fine di: raddoppiare da 18 a 36 mesi il periodo durante il quale lo Stato può concedere garanzie sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti e di «variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea». Si demanda così a decreti ministeriali la possibilità di innovare completamente la disciplina della concessione della garanzia di Stato, intervenendo anche sulla complessa metodologia di calcolo del corrispettivo annuo da corrispondere a fronte della garanzia stessa, oggetto anche di equazioni complesse esposte nell'allegato 2, ed attribuendo così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme

rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            all'articolo 13, comma 2, il decreto-legge demanda inoltre ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni di attuazione del capo II del decreto, relativo alla garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare»;

            all'articolo 2, comma 1, il decreto-legge dispone inoltre che, in sede di prima applicazione delle novelle introdotte nel decreto legislativo n. 385 del 1993 dall'articolo 1, comma 5 (articoli 37-bis e 37-ter), la comunicazione prevista dal nuovo articolo 37-ter «è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7»: si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per la cui adozione non è tuttavia previsto alcun termine;

            infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, al fine di renderle conformi al sistema delle fonti del diritto;

            all'articolo 13, comma 2, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa ed anche al fine della rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure contenute nel decreto-legge – che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti – si dovrebbe indicare il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 7, dalla cui adozione decorre a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di 18 mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo;

            all'articolo 2, comma 5, che prevede l'obbligo per le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, si dovrebbe precisare che il riferimento è all'articolo 34 come risultante all'esito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 3, primo periodo, si dovrebbero sopprimere le parole: «e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1», visto che quest'ultimo comma non contiene riferimenti a decisioni europee (presenti invece nello stesso comma 3 e nel comma 2);

            all'articolo 11, comma 3, che contiene un riferimento alla «contabilità speciale di cui all'articolo 10», si dovrebbe correggere l'errore ivi contenuto, in quanto si tratta della contabilità speciale di cui all'articolo 12.

                 


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3606, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

            considerato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, gli articoli 1 e 2 sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato che gli articoli da 3 a 13 sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «tutela della concorrenza», nonché «sistema contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

            osservato che gli articoli da 14 a 16 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

            evidenziato che l'articolo 17 è riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato, altresì, che, per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3606, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

            rilevato per le parti di competenza della Commissione Giustizia che:

                il capo I è volto a riformare il settore bancario cooperativo al fine di sostenere con il sistema del credito cooperativo superando talune debolezze strutturali derivanti, come espressamente rilevato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, «sia dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento) sia dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta»;

                gli stessi tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa possono costituire in alcuni casi, tra i quali si segnalano la ristrettezza della base sociale, i limiti al possesso azionario del socio e il voto capitario, un ostacolo al raggiungimento della predetta finalità;

                appare, quindi, condivisibile sia il principio stabilito dal decreto-legge secondo cui l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo sia la scelta di prevedere che, al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, la società capogruppo sia una banca società per azioni;

                opportunamente il decreto-legge modifica l'articolo 150-bis del Testo Unico bancario, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori nonché prevedendo l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, in luogo dei tributi ordinariamente dovuti, riferendosi ad operazioni non previste a legislazione vigente, non è suscettibile di determinare effetti di riduzione delle entrate;

                per quanto riguarda gli articoli da 3 a 13, in materia di garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, la natura una tantum della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS) è confermata alla luce delle regole di contabilità europee SEC 2010, in particolare di quelle del Manual on Government Deficit and Debt, che definiscono le garanzie standardizzate come parte di politiche pubbliche di natura permanente, requisito non presente nelle GACS, alla concessione delle quali il Governo è autorizzato per un periodo limitato;

                le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13, possono trovare copertura anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12, posto che su tale contabilità confluiscono anche agli introiti derivanti dalla concessione delle garanzie dello Stato che sono computabili anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto;

                la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto, sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse;

                all'articolo 12, comma 2, la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui

all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, risulta pienamente coerente con le finalità di tale ultimo Fondo, anche tenuto conto del fatto che le disponibilità del capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le risorse che alimentano il fondo stesso non sono allo stato vincolate da alcuna finalizzazione;

                all'articolo 14, in materia di irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, ai fini della stima dell'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale previsto si è tenuto conto in via prudenziale sia di una fattispecie di natura eccezionale sia di un flusso tendenziale;

                all'articolo 14, comma 1, non è stata prevista, nell'ambito delle disposizioni antielusive, la fattispecie del versamento dei soci alla controllata, posto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del TUIR, i versamenti dei soci, anche a titolo di liberalità, non concorrono alla formazione del reddito della partecipata, in quanto contribuiscono a incrementare direttamente voci del patrimonio della controllata stessa, mentre, in capo al socio, incrementano il costo fiscale della partecipazione;

                con riferimento alla predetta disposizione non sembra sussistano effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, poiché i contributi in oggetto, ricadenti nella previsione di cui all'articolo 88 del TUIR e quindi ripartibili fiscalmente in cinque anni, determinerebbero eventualmente in capo al beneficiario l'iscrizione in bilancio di imposte differite (e non anticipate);

                il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo, all'articolo 14, comma 4, per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, reca le necessarie disponibilità;

                l'articolo 15, concernente il regime fiscale applicabile alla cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito, posto che la cessione in esame è stata introdotta, solo di recente, con l'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e pertanto, con riferimento ad essa, non sono stati ancora scontati effetti nelle previsioni di bilancio;

                con riferimento all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, ai fini della quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), sono stati presi in considerazione i dati relativi alle aste immobiliari pubblicati dal Ministero della giustizia;

                le entrate derivanti dalla voluntary disclosure risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 16, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, posto che, alla data del 30 novembre 2015, risultano presentate 129.565 istanze di collaborazione volontaria, e pertanto il volume complessivo delle entrate stesse, stimato in termini di competenza, ammonta a circa 3.835 milioni di euro;

                le verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, le necessarie attività di accertamento e riscossione derivanti dal predetto articolo 16, saranno effettuate dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge n. 3606, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

            rammentato che il provvedimento in argomento è suddiviso in quattro capi concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III), disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV);

            sottolineato che la riforma del settore bancario cooperativo – di cui al capo I del provvedimento – è motivata dal fatto che tale settore «potrebbe dunque presentare – come si legge in sede di relazione di accompagnamento – oltre a esigenze di razionalizzazione della governance, anche esigenze di stabilità nel suo complesso e di rafforzamento patrimoniale a livello di singole banche di credito cooperativo (BCC) che potrebbero trovare ostacolo in alcuni tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa in quanto tale (tra cui la ristrettezza della base sociale, i limiti al possesso azionario del socio, il voto capitario)», e che, pertanto, «principio cardine» della riforma «è che – come ancora si legge in sede di relazione di accompagnamento – l'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni», peraltro senza che ciò alteri «la qualificazione delle BCC come cooperative a mutualità prevalente»;

            sottolineato altresì che la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) – di cui al capo II del provvedimento – ha lo scopo «di favorire – come annota la relazione di accompagnamento – lo sviluppo del mercato italiano dei «non performing loans» (NPL), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l'ostacolo principale per la crescita di questo mercato», fermo restando che la suddetta garanzia potrà essere rilasciata solo a favore dei detentori di titoli senior con rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, e che il prezzo della garanzia assumerà a riferimento i credit default swap di società italiane con livelli di rischio corrispondenti a quello dei titoli senior;

            richiamate, inoltre, le disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi – di cui al capo III del provvedimento – con cui si dispone l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi (articolo 14), si disciplina il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione (articolo 15), si modifica la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16);

            richiamate, infine, le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio – di cui al capo IV del provvedimento – con cui, all'articolo 17, si disciplina «l'attività di concessione di crediti – annota la relazione di accompagnamento – svolta in Italia da fondi di investimento alternativi (FIA), istituiti in Italia (FIA italiani) o presso Stati membri dell'Unione europea (FIA UE)», escludendo l'ambito di attività del credito al consumo, disponendo l'applicazione delle norme del TUF ai FIA italiani che concedono crediti, stabilendo – per i FIA UE che operino concessione diretta di crediti in Italia – procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali, assoggettando FIA italiani e FIA UE alle norme sulla trasparenza del TUB, e tutto ciò nel convincimento che la mancanza «di una disciplina nazionale organica e completa in materia – come conclude la relazione di accompagnamento – impedisce tra l'altro alle imprese italiane di far ricorso a un importante canale di finanziamento alternativo a quello bancario rappresentato dai fondi di credito esteri che, nell'incertezza sul quadro giuridico di riferimento, non operano nel nostro Paese»;

            ravvisata – in riferimento all'articolo 1, comma 5, recante l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei nuovi articoli 37-bis e 37-ter in materia di disciplina e di costituzione del gruppo bancario cooperativo – l'opportunità di prevedere – fermo restando il valore generale dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), laddove dispone che la maggioranza del capitale della capogruppo sia detenuta dalle BCC aderenti al gruppo – la possibilità di consentire alle BCC medesime di scendere sotto la soglia di maggioranza, qualora ricorrano necessità patrimoniali tali da mettere a rischio la stabilità del gruppo o di sue componenti rilevanti, e – di conseguenza – positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, con cui si dispone, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze «al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo»;

            ravvisata ancora – sempre in riferimento all'articolo 1, comma 5, recante l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, dei nuovi articoli 37-bis e 37-ter in materia di disciplina e di costituzione del gruppo bancario cooperativo – l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), allo scopo di non limitare – in linea con i principi contabili internazionali (IFRS 10) e ferma restando la motivazione dell'intervento – i poteri della capogruppo in materia di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo soltanto a casi eccezionali, e – di conseguenza – positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore - degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109, Petrini 1.139, con cui, appunto, all'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), si dispone la soppressione delle parole: «ed eccezionali»;

            ravvisata inoltre – in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo e terzo periodo, concernenti la c.d. way-out, cioè la possibilità, per BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di procedere alla trasformazione in società per azioni senza devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione ed a fronte del versamento di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve – l'opportunità di rivedere tale meccanismo – tanto in considerazione di connessi rischi di eccessiva demutualizzazione e di instabilità del settore, quanto in ragione del principio di indivisibilità delle riserve mutualistiche e del possibile conflitto tra regime d'eccezione, tutela costituzionale della cooperazione e normative europee in materia di aiuti di Stato - e, di conseguenza, positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, che prevedono termini temporali contenuti (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) per la facoltà di esercizio della way-out soltanto da parte di BCC che possiedano la richiesta dotazione patrimoniale (in caso di istanza congiunta, posseduta almeno da una delle banche istanti) già a fine esercizio 2015 e che, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio, conferiscano l'attività bancaria ad una società per azioni, con obbligo per le conferenti di modifica dell'oggetto sociale, di mantenimento delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile e di assicurazione ai soci di «servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la Spa conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza», fermo restando che l'inosservanza di tali obblighi determina la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

            valutati altresì positivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo le riformulazioni proposte dal relatore – in materia di gruppi bancari cooperativi costituiti da BCC aventi sede legale nelle province autonome

di Trento e Bolzano – con l'inserimento, all'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1, del comma 1-bis – nonché in materia di «fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo», volto a favorire – secondo le disposizioni recate dal nuovo articolo 2-bis – «processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento alle disposizioni di cui al capo II (GACS), valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, ai fini dell'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione, strumenti di aggregazione di crediti in sofferenza quali l'acquisto infra-bancario di crediti per la loro successiva cartolarizzazione o la cessione diretta al veicolo da parte di più banche secondo lo schema della cartolarizzazione «multioriginator», nonché di ampliare – secondo lo schema di cui all'emendamento 3.24 presentato dal relatore nella seduta del 16.3.2016 – il perimetro degli intermediari finanziari cedenti crediti in sofferenza suscettibili della concessione della garanzia dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

            b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15 concernenti il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale previsione di applicazione della norma dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che non ne consente, dunque, la fruibilità per gli interventi di risoluzione adottati nel novembre 2015;

            c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16 concernenti la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare – secondo lo schema di cui all'emendamento 16.15 presentato dal relatore nella seduta del 16 marzo 2016 – la condizione del ritrasferimento entro un biennio – condizione la cui mancata realizzazione comporta il pagamento delle imposte in misura ordinaria, di interessi moratori e di una sanzione amministrativa del 30 per cento – per gli acquirenti che abbiano i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni «prima casa».

                 


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3606, di conversione in legge del decreto-legge n.    18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

            evidenziato come il provvedimento in esame contenga misure di ristrutturazione e consolidamento del settore bancario italiano volte, in particolare, a rafforzare il sistema del credito cooperativo e garantire una maggiore sicurezza del sistema bancario ed una più incisiva tutela ai risparmiatori;

            rilevato che le disposizioni si collocano nel quadro di un più ampio intervento di riforma del settore bancario, adottato dall'Italia per rafforzare il governo societario delle banche e agevolare la sorveglianza da parte degli azionisti e l'accesso al capitale, come evidenziato dalla Commissione europea nella Relazione per paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici del 26 febbraio 2016;

            sottolineata l'opportunità che il provvedimento tenga conto delle caratteristiche dei sistemi di credito cooperativo operanti nelle regioni a statuto speciale, al fine di preservarne le specificità;

            richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, volte a definire un meccanismo per lo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazione di cartolarizzazione;

            preso atto in proposito della posizione assunta dalla Commissione europea, che ha chiarito che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea;

            viste le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del provvedimento, laddove si dispone che le banche con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro possano uscire dal gruppo bancario cooperativo, versando all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento delle proprie riserve;

            rilevato che tale misura – che incide sui principi generali della cooperazione mutualistica – esime gli istituti che esercitano l'opzione di uscita dal gruppo bancario cooperativo dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione;

            ritenuto che la previsione richiamata andrebbe valutata alla luce del regime di agevolazioni fiscali di cui il sistema cooperativo

beneficia, al fine di accertarne la conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato, volta a garantire il rispetto del principio di concorrenza tra imprese,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a svolgere un approfondimento, con riguardo alla disciplina europea degli aiuti di Stato, sulla richiamata misura di cui all'articolo 1, comma 6, anche procedendo alla preventiva notifica della disposizione alla Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge n. 3606, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

            rilevato che il decreto-legge interviene nelle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 

    

TESTO
del disegno di legge
    
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

      1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1:

          al comma 3, le parole: «, sono introdotte» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite»;

          al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      “1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione”»;

          al comma 5:

              all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono introdotti» sono sostituite dalle seguenti: «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;

              al capoverso Art. 37-bis:

                  al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

              «c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c)»;

                  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis»;

                  al comma 3:

              alla lettera a), le parole: «è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti»;

              alla lettera b), numero 2), le parole: «ed eccezionali» sono soppresse;

              la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                  «d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»;

                  al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» sono inserite le seguenti: «, il recesso»;

                  al comma 6, le parole «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;

                  il comma 7 è sostituito dai seguenti:

        «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

            a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

            b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;

            c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

        7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento a:

            a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

            b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

            c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis»;

                  al capoverso Art. 37-ter, comma 3, dopo le parole: «le banche di credito» è inserita la seguente: «cooperativo»;

            al comma 6, lettera b), capoverso, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

            al comma 7:

                alla lettera b), le parole: «all'articolo 150-bis, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 150-bis, comma 1»;

                alla lettera f), capoverso 4-bis, la parola: «altresì» è sostituita dalle seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

        All'articolo 2:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis»;

            al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis» e dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.    385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

        3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

        3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23

dicembre 2000, n.    388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3».

        Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

        «Art. 2-bis. – (Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo). – 1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.    385, introdotto dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, mediante strumento di natura privatistica.

        2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

        3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente».

        All'articolo 3:

            al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» sono inserite le seguenti: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.    385, di seguito denominati “società cedenti”,»;

            al comma 3, primo periodo, le parole: «nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione della Commissione europea».

        All'articolo 4, comma 1:

            all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» è sostituita dalla seguente: «cartolarizzazione»;

            alla lettera a), le parole: «valore netto di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «valore contabile netto alla data della cessione»;

            alla lettera d), la parola: «antergate» è sostituita dalle seguenti: «possono essere antergate»;

            alla lettera f), dopo le parole: «interessi sui Titoli» è inserita la seguente: «senior».

        All'articolo 5:

            al comma 1, secondo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 1060/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,»;

            al comma 2:

                al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n.»;

                ai periodi secondo e terzo, le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI».

        All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».

        All'articolo 7:

            al comma 1:

                all'alinea, le parole «NPLs Servicer» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti» e la parola: «impiegati» è sostituita dalla seguente: «impiegate»;

                al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «banca cedente» sono sostituite dalleseguenti: «società cedente» e le parole: «della banca» sono sostituite dalle seguenti: «della società cedente»;

            al comma 3, dopo le parole: «Titoli junior o mezzanine» sono aggiunte le seguenti: «emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1».

        All'articolo 9:

            al comma 2, terzo periodo, le parole: «sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al comma 1»;

            al comma 3, lettera a), le parole: «alla media dei prezzi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «come la media dei prezzi giornalieri».

        All'articolo 10, comma 1, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente».

        All'articolo 11:

            al comma 1, le parole: «in concerto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

            al comma 2, le parole: «alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «non pagato dalla società cessionaria»;

            al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti» sono inserite le seguenti: «e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior» e, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12».

        All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni di euro».

        All'articolo 13:

            al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1 luglio 2009, n.    78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»;

            al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Nel capo II, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

        «Art. 13-bis. – (Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate). – 1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.    130, le parole: “commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1”».

        La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)».

        All'articolo 14:

            al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto esclusi» e le parole: «all'articolo 70 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 70 e seguenti»;

            al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi».

        All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente ponte», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «ente-ponte».

        All'articolo 16:

            al comma 1, dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;

            al comma 3, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

            al comma 5, la parola: «modificata» è sostituita dalla seguente: «modificato».

        Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 17-bis.(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.    385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). – 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

            b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.

        Art. 17-ter. – (Assegni bancari). – 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

            “3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.

        Art. 17-quater. – (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato ‘CDP SpA – gestione separata’, al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano”.

        Art. 17-quinquies. – (Strumenti bancari di pagamento). – 1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.    285, si interpreta nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

        La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

        All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA SANPAOLO» è inserita la seguente: «SPA».

        All'allegato 2:

            al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» è inserita la seguente: «previsto»;

            al numero (11), le parole: «del punto (8) e (9),» sono sostituite dalle seguenti: «dei punti (8) e (9)».

 

DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2016, N. 18

Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;  
        Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;  
        Ritenuta la necessità ed urgenza di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;  
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO
Capo I
RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

        1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  
        «1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
        1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.»;  
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        «3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.».  

        2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico.

            a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;  
            b) al comma 4, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;  
            c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
        «4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.».  

        3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,», sono introdotte le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,».

        3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,» sono inserite le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,».

        4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;             a) identica;
            b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;             b) identica;
            c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:             c) identico:
        «1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;         «1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
            d) il comma 3 è sostituito dal seguente:             d) identica.
        «3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.».  
        5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono introdotti i seguenti:         5. Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis.
(Gruppo Bancario Cooperativo).
«Art. 37-bis.
(Gruppo Bancario Cooperativo).

        1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

        1. Identico:

            a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;             a) identica;
            b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;             b) identica;
            c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.             c) identica;
              c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).
 

        1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis.

        2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

        2. Identico.

        3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:         3. Identico:
            a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;             a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
            b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:             b) identico:
                1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;                 1) identico;
                2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;                 2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
                3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;                 3) identico;
            c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;             c) identica;
            d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso.             d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell’adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

        4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

        4. Identico.

        5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.         5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
        6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.         6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:         7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
        Vedi lettera c)             a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
              b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;
              c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
 

        7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento a:

        Vedi lettera b)

            a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

            a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;             b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
              c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.
            b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;
            c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.

        8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

        8. Identico.

Art. 37-ter.
(Costituzione del gruppo bancario cooperativo).
Art. 37-ter.
(Costituzione del gruppo bancario cooperativo).

        1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

        1. Identico.

            a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;  
            b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.  

        2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

        2. Identico.

        3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.         3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
        4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.».         4. Identico».

        6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

        6. Identico:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:         a) identica;
        «1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;  

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        b) identico:
        «5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. ».         «5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

        7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

        7. Identico:

            a) prima del comma 1, è inserito il seguente:         a) identica;
        «01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.»;  
            b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, » sono soppresse;             b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1» sono soppresse;
            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:         c) identica;
        «2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.»;  
            d) il comma 3 è sostituito dal seguente:         d) identica;
        «3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.»;  
            e) il comma 4 è sostituito dal seguente:         e) identica;
        «4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»;
            f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:         f) identico:
        «4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.         «4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
        4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.».         4-ter. Identico.».
Art. 2.
(Disposizioni attuative).
Art. 2.
(Disposizioni attuative).

        1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), né l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.

        1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), né l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.

        2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità.         2. Identico.
        3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.         3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
          3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
          3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
          3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.
        4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.         4. Identico.
        5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         5. Identico.
 
Art. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).
 

      1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, mediante strumento di natura privatistica.

        2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
        3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
Capo II
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)
Capo II
GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)
Art. 3.
(Ambito di applicazione).
Art. 3.
(Ambito di applicazione).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «società cedenti», aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.         2. Identico.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.         3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.
Art. 4.
(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione).
Art. 4.
(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

            a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche);             a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione (valore lordo al netto delle rettifiche);
            b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;             b) identica;
            c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «junior», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;             c) identica;
            d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «senior» e antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;             d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «senior» e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;
            e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;             e) identica;
            f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.             f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli senior, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.
Art. 5.
(Rating).
Art. 5.
(Rating).

        1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009 e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.

        1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.

        2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016, e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating è a carico della banca cedente o della società cessionaria.         2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016, e proposta dalla società cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating è a carico della società cedente o della società cessionaria.
        3. La società cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.         3. Identico.
        4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) è diverso dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.         4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.
Art. 6.
(Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine).
Art. 6.
(Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine).

        1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:

        1. Identico.

            a) la remunerazione è a tasso variabile;  
            b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;  
            c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.  

        2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

        2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Art. 7.
(Ordine di priorità dei pagamenti).
Art. 7.
(Ordine di priorità dei pagamenti).

        1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

        1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

            1) eventuali oneri fiscali;             1) identico;
            2) somme dovute ai prestatori di servizi;             2) identico;
            3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f);             3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);
            4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;             4) identico;
            5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;             5) identico;
            6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;             6) identico;
            7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;             7) identico;
            8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);             8) identico;
            9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;             9) identico;
            10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;             10) identico;
            11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.             11) identico.
 

        1-bis. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.

Art. 8.
(Garanzia dello Stato).
Art. 8.
(Garanzia dello Stato).

        1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

        1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della società cedente e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

        2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata.         2. Identico.
        3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.         3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 9.
(Corrispettivo della garanzia dello Stato).
Art. 9.
(Corrispettivo della garanzia dello Stato).

        1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

        1. Identico.

            i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB /Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;  
            ii) BBB /Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;  
            iii) BBB/Baa2, BBB /Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB /Baa1/BBB /BBB H.  

        2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei rating sopra indicati, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.

        2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.

        3. La garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:         3. Identico:
            a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);             a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
            b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a);             b) identica;
            c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed è pari:             c) identica;
                i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);  
                ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);  
                iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);  
            d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:             d) identica.
                i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c), punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;  
                ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c), punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.  

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

        4. Identico.

Art. 10.
(Ammissione alla garanzia).
Art. 10.
(Ammissione alla garanzia).

        1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

        1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.
(Escussione della garanzia).
Art. 11.
(Escussione della garanzia).

        1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

        1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, di concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, di concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

        2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.         2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior non pagato dalla società cessionaria, senza aggravio di interessi o spese.
        3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10.         3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12.
Art. 12.
(Risorse finanziarie).
Art. 12.
(Risorse finanziarie).

        1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

        1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

        2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.         2. Identico.
Art. 13.
(Norme di attuazione).
Art. 13.
(Norme di attuazione).

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.         2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.
 
Art. 13-bis.
(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).
 

        1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1».

Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
Art. 14.
(Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi).
Art. 14.
(Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi).

        1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        1. Identico:

        «3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».         «3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

        3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.         3. Identico.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.         4. Identico.
Art. 15.
(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte).
Art. 15.
(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte).

        1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

        1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

        2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.         2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.
Art. 16.
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie).
Art. 16.
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie).

        1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

        1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

        2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.         2. Identico.
          2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
        3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.         3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2016.
        4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.         4. Identico.
        5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».         5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI TUTELA DEL RISPARMIO
Art. 17.
(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese).
Art. 17.
(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese).

        1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;  
            b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater è inserito il seguente:  
«Capo II-quinquies
OICR DI CREDITO
 
Art. 46-bis.
(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani).
 

        1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

 
Art. 46-ter.
(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia).
 

        1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

 
            a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;  
            b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
            c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.  

        2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

 
        3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.  
        4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.  
        5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.  
Art. 46-quater.
(Altre disposizioni applicabili).
 

        1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

 
        2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.».  

        2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.».

   
 
Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).
 

        1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

              «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
              b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
   
 
Art. 17-ter.
(Assegni bancari).
 

        1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

                  «3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;».
 
Art. 17-quater.
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326).
 

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

              «3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato “CDP SpA-gestione separata”, al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano».
 
Art. 17-quinquies.
(Strumenti bancari di pagamento).
 

        1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, si interpreta nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

 
Art. 18.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 14 febbraio 2016.

 
MATTARELLA
 
Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri.  
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.  
Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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