• Testo DDL 243

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Atto a cui si riferisce:
S.243 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 243
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, MARTINI, LEPRI, MATURANI, AMATI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, PIGNEDOLI, PINOTTI, BUBBICO, CANTINI, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CORSINI, CUOMO, D’ADDA, DE BIASI, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, FEDELI, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARCUCCI, MARGIOTTA, MICHELONI, MINNITI, NENCINI, ORRÚ, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, SPOSETTI, TOMASELLI, VACCARI, VATTUONE e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011

Onorevoli Senatori. -- II 27 settembre 2012 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, Elsa Fornero, alla presenza del Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ha firmato a Strasburgo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. La firma del Ministro segue la discussione, svoltasi al Senato il 20 settembre scorso, sulle mozioni sul contrasto alla violenza sulle donne, approvate con un dispositivo unitario che impegnava il Governo «a sottoscrivere la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica previa verifica della conformità ai principi e alle norme della Carta costituzionale e a presentare al più presto il relativo disegno di legge di ratifica». In sede di discussione delle suddette mozioni, il Ministro Fornero ha affermato che l'approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote contro la pedofilia, la pedopornografia, la violenza e lo sfruttamento dei minori e la discussione delle mozioni sul contrasto alla violenza sulle donne rappresentano il segnale di una piena «consapevolezza che è di conforto al Governo e gli dà la forza per continuare in questa azione di diffusione di una cultura che rifiuti la violenza e la sanzioni, ma soprattutto che faccia crescere in ciascuno di noi qualcosa di positivo proprio nell'accettazione del prossimo».

La sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rappresenta un passo di fondamentale importanza per proseguire l'azione del nostro Paese contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne e delle bambine.

La Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché il primo trattato internazionale che riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione.

La Convenzione di Istanbul rappresenta il più completo tra gli strumenti vincolanti esistenti nel proporre un inquadramento esaustivo teso a prevenire la violenza sulle donne, proteggere le vittime, perseguire i perpetratori e definire una vasta gamma di provvedimenti per affrontare tale flagello in tutta la sua complessità, esorta ad un cambio di mentalità in seno alla società per estirpare i pregiudizi fondati sulla cosiddetta «inferiorità» delle donne o sui ruoli stereotipati attribuiti a donne e uomini, attribuisce ai singoli Stati il compito di prevenire, fermare e sanzionare la violenza sulle donne, sia domestica sia esterna, affermando che nessun argomento di natura culturale, storica o religiosa può essere addotto per giustificare o scusare la violenza verso le donne. A conferma di ciò, nel preambolo si riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi de jure e de facto e un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

Nel «Rapporto sulla violenza contro le donne, le sue cause, le sue conseguenze», redatto per il Consiglio dei diritti umani dell'ONU da Rashida Manjoo, si afferma che «In Italia sono stati fatti sforzi da parte del Governo, attraverso l'adozione di leggi e politiche (...) questi atti non hanno però portato a una diminuzione dei femicidi e non sono stati tradotti in un miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine».

La foto che emerge da tale rapporto dà la misura di una condizione molto grave per il nostro Paese. Da esso emerge che in Italia la violenza in famiglia e una realtà molto diffusa, ma anche poco denunciata: il 76 per cento delle violenze nel nostro Paese avviene tra le mura domestiche a opera di ex partner, mariti, compagni o persone conosciute.

In Italia, nel 2011, 7 omicidi su 10 sono stati preceduti da violenze e sono morte 127 donne, il 6,7 per cento in più rispetto al 2010. Nel 2012 sono state uccise 124 donne e 47 sono state ferite.

Secondo l'ISTAT nel nostro Paese sono quasi 7 milioni le donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. Dall'inizio degli anni Novanta è diminuito il numero di omicidi di uomini su uomini mentre il numero di donne uccise da uomini e aumentato.

L'intensità e il grado di diffusione di episodi di violenza e abuso nei confronti delle donne sono tali da aver suggerito alla letteratura sociologica di coniare il termine «femminicidio».

La Convenzione di Istanbul attribuisce alle Parti il compito di adottare le misure, legislative o di altro tipo, necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata, nonché di condannare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

Per entrare in vigore la Convenzione di Istanbul dovrà essere ratificata da almeno dieci Stati di cui otto dovranno essere Stati membri del Consiglio d'Europa. Ad oggi, 24 Paesi hanno firmato la Convenzione: si tratta di Albania, Austria, Belgio, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Italia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Repubblica slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, ma soltanto l'Albania, il Portogallo e la Turchia l'hanno ratificata.

L'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul rappresenta un passo di fondamentale importanza per proteggere le donne da ogni forma di violenza, per eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne al fine di realizzare una concreta parità tra i sessi, per promuovere la cooperazione internazionale e per predisporre politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione e stabilisce che essa deve intendersi «nei limiti dei princìpi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione». Si è inteso palesare questi limiti, esplicitandoli nel disegno di legge di ratifica, a seguito della dichiarazione interpretativa presentata dalla Rappresentanza permanente d'Italia a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, con nota verbale del 27 settembre 2012, al momento della firma da parte italiana della Convenzione. Con tale nota verbale, il nostro Paese ha dichiarato che «l'Italia applicherà la Convenzione nel rispetto dei princìpi e delle previsioni costituzionali».

L'articolo 2 stabilisce inoltre che l'esecuzione della Convenzione e da intendersi con riserva del diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze una o più disposizioni tra quelle indicate dall'articolo 78, paragrafi 2 e 3, della Convenzione. Tale specificazione, rispondente all'esigenza di lasciare alle autorità nazionali ampio margine nella determinazione del tipo di sanzioni (amministrative, civili o penali) utili ad un efficace contrasto del fenomeno, si fonda sullo stesso regime specifico delle riserve al trattato che sancisce un divieto generale di dichiarazioni che escludono l'applicazione o consentono un'applicazione limitata delle disposizioni convenzionali, fatta eccezione per le clausole richiamate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 78.

In particolare, si è ritenuto di non introdurre nuove norme penali con riferimento agli articoli 36, 37, 38, 39, 41, 46, 56 della Convenzione. Le condotte descritte in tali articoli -- dalla violenza sessuale al matrimonio forzato, dalle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili all'aborto e alla sterilizzazione forzati, al favoreggiamento o complicità, alle circostanze aggravanti del reato -- anche a seguito di recenti interventi legislativi (da ultimo, la legge 1º ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contra lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) appaiono già, in gran parte, sanzionate dal codice penale nell'ambito dei delitti contro l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, sebbene, talvolta, sotto un diverso nomen juris. Nell'ambito della comunità internazionale, l'ordinamento italiano si colloca, dunque, tra quelli che già assicurano un elevato grado di conformità alla Convenzione, anche sotto il profilo della tutela penale.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 75 della Convenzione stessa, nei limiti dei princìpi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione, e con la riserva del diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze una o più disposizioni tra quelle indicate dall’articolo 78, paragrafi 2 e 3, della Convenzione.

Art. 3.

(Partecipazione italiana)

1. Le misure amministrative necessarie all’attuazione ed esecuzione della Convenzione sono assicurate con le strutture e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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