• C. 3683 EPUB Proposta di legge trasmessa dal Senato il 17 marzo 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3683 Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"


Frontespizio Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3683


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 marzo 2016 (v. stampato Senato n. 1894)
d'iniziativa dei senatori
DIRINDIN, ZANDA, MARTINI, LEPRI, MATURANI, FEDELI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIANCONI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CALEO, CAPACCHIONE, CARDINALI, CASSON, CERVELLINI, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DE BIASI, DE CRISTOFARO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, FILIPPI, FILIPPIN, FINOCCHIARO, FISSORE, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MARAN, MATTESINI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MOSCARDELLI, MUSSINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PETRAGLIA, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, ROMANO, SANGALLI, SILVESTRO, SOLLO, SUSTA, TOCCI, TONINI, TURANO, URAS, VACCARI, VALDINOSI, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI, ZANONI, ZAVOLI, ASTORRE, MINEO, RUTA, SCALIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie»
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 marzo 2016
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
      2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
      3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.