• Testo approvato 1878 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1878 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1728

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 marzo 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Beni, Chaouki, Realacci, Iacono, Roberta Agostini, Basso, Berlinghieri, Biondelli, Franco Bordo, Borghese, Braga, Bruno Bossio, Capone, Capozzolo, Cenni, Cimbro, D'Agostino, De Micheli, D'Incecco, Fossati, Ginoble, Gozi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Incerti, Iori, La Marca, Locatelli, Malpezzi, Marchi, Marcon, Mariani, Mattiello, Melilla, Migliore, Mognato, Morani, Moscatt, Narduolo, Nicchi, Pastorino, Pellegrino, Piazzoni, Quartapelle Procopio, Rocchi, Sberna, Scuvera, Sereni, Tentori, Valeria Valente, Valiante, Villecco Calipari e Zaccagnini, già approvato dalla Camera dei deputati:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza.

2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.

Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE