• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12602    la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», all'articolo 5 prevede che «gli studenti con diagnosi di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12602presentato daTARTAGLIONE Assuntatesto diMartedì 22 marzo 2016, seduta n. 595

   TARTAGLIONE, LUCIANO AGOSTINI, ASCANI, CAPELLI, CARLONI, CARNEVALI, CENSORE, CIRACÌ, COVELLO, D'INCECCO, DE MENECH, GIANNI FARINA, FEDI, TINO IANNUZZI, IORI, MANFREDI, MARANTELLI, SALVATORE PICCOLO, QUINTARELLI, ROMANINI, SGAMBATO, VECCHIO e ZOGGIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», all'articolo 5 prevede che «gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari». Aggiunge, inoltre, che «agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari»;
   il decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, all'articolo 6 prevede che «per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA»;
   le «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento», allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, non sono altrettanto chiare e sembrano limitare l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, salvo i casi di particolare gravità di DSA;
   il paragrafo 6.7 delle linee guida relativo a «Gli Atenei» statuisce, infatti, che «la presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell'iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
    la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall'Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30 per cento in più;
    la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264;
    in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia – possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse...»;
   il decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, recante «Modalità di svolgimento per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16», stabilisce, all'articolo 11, comma 2, che «i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170 del 2010 ... devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati allo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione»;
   le linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione di cui al citato decreto ministeriale n. 463 del 2015, allegate alla nota ministeriale n. 13672 del 6 agosto 2015, hanno disciplinato le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale, secondo le quali al punto «Studenti con disabilita o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento», è specificato che:
    «i candidati con certificazione ex legge n. 104 del 1992 e i candidati affetti da DSA hanno diritto:
     a tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex legge 104/1992 nella misura massima del 50 per cento e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30 per cento di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta);
     a strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia. Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, affiancamento di un tutor. Non sono ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer/tablet/smartphone...»;
   il paragrafo 6.7 delle linee guida allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 2011, così come il decreto ministeriale n. 463 del 2015 e le relative linee guida dell'agosto 2015 sembrano a giudizio degli interroganti essere in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 170 del 2010 e dal decreto ministeriale n. 5569 del 2011. Tali linee guida impediscono, infatti, il ricorso ad alcuni strumenti quali i personal computer con correttore automatico dell'ortografia o limitano alcuni supporti o attività di sostegno (ad esempio tutor) solo a «casi di particolare gravità certificata di Dsa». Tale limite, però, non si riscontra quando lo studente con diagnosi di DSA si trova a sostenere gli esami universitari. Si determina così un circolo vizioso: un giovane con diagnosi di DSA è adeguatamente supportato quando sostiene esami universitari, ma non quando deve sostenere l'esame di ammissione all'università, con l'evidente rischio di essere penalizzato rispetto agli altri candidati –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per modificare l'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, nonché le relative linee guida adottate nell'agosto 2015, così come il paragrafo 6.7 delle linee guida allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669, in quanto esse, a giudizio degli interroganti, si pongono in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 170 del 2010 e con l'articolo 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 5669 del 2011. (4-12602)