• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03606-A/117    premesso che:     la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03606-A/117presentato daBUSIN Filippotesto diMercoledì 23 marzo 2016, seduta n. 596

   La Camera,
   premesso che:
    la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;
    la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di –55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;
    a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;
    tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 per quasi 1 miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi «persuasivi» ai limiti del vero e proprio «ricatto»;
    ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,50 euro per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48 euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);
    con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'iter di trasformazione della popolare Veneto Banca in S.p.a.;
    attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;
    il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21 euro;
    gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;
    ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischiosità dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;
    il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza, nelle banche italiane, di crediti in sofferenza. Simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incoraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;
    nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;
    si rende necessario l'affrancamento contabile delle azioni emesse dalle banche sottoposte da ultimo a procedura di risoluzione e dalle due banche in evidente stato di difficoltà a causa, anche, di npl presenti nel loro patrimonio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

9/3606-A/117. Busin, Guidesi.