• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03606-A/049    premesso che:     la riforma del settore bancario cooperativo introduce l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ad un gruppo bancario che di fatto priva le...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03606-A/049presentato daMICILLO Salvatoretesto diMercoledì 23 marzo 2016, seduta n. 596

   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del settore bancario cooperativo introduce l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ad un gruppo bancario che di fatto priva le banche aderenti al relativo contratto di coesione dell'autonomia e della libertà di gestire il medesimo istituto di credito, infatti, alla società capogruppo vengono attribuiti poteri di direzione e coordinamento ed in particolar modo la facoltà di opporsi alla nomina o di revocare uno o più membri degli organi di amministrazione e controllo. La capogruppo può altresì sottoscrivere azioni di finanziamento con diritti amministrativi e patrimoniali in deroga ai tradizionali limiti previsti dall'articolo 2526 del codice civile posti a tutela della cooperazione. Il contratto di coesione prevede criteri e condizioni di adesione e soprattutto criteri di diniego all'adesione o di esclusione dal gruppo. La mancata adesione al gruppo bancario implica la trasformazione della banca in società per azioni ovvero, in caso contrario, la liquidazione della medesima. Le disposizioni Introdotte dalla riforma in esame violano, ad avviso del presentatore, le disposizioni di cui all'articolo 45 della Costituzione poste a tutela e promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata;
    il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere una garanzia pubblica sulle passività nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Questa previsione viola, ad avviso del presentatore, le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato. In particolar modo lo Stato provvederà a prestare garanzie su titoli caratterizzati da crediti deteriorati il cui grado di inesigibilità è elevato e porterà con molta probabilità all'escussione della garanzia pubblica con un conseguente impatto sul debito pubblico e sul deficit;
    sul piano fiscale, il decreto in esame consente alle banche di credito cooperativo di rilevante dimensione (con patrimonio netto superiore a 200 milioni) di evitare la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici con il pagamento di un'imposta straordinaria (pari al 20 per cento delle riserve), con conseguente affrancamento delle riserve, ledendo, ad avviso del presentatore, in tal modo il principio della indivisibilità e intangibilità delle riserve e l'obbligo di devoluzione a finalità di interesse pubblico (nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione che «riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»);
    gli articoli 14 e 15 introducono invece ulteriori misure fiscali di favore per gli enti sottoposti alle procedure di risoluzione prevedendo la detassazione dei contributi «volontari» percepiti a qualsiasi titolo nonché la non rilevanza fiscale delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione di cessione di diritti, attività e passività;
    l'articolo 16 prevede infine misure che tendono a favorire la dismissione degli immobili sottoposti a vendite giudiziarie prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro a condizione che l'immobile, se acquistato da imprese, venga ceduto nei due anni successivi ovvero, se acquistato da privati, venga posseduto per almeno un quinquennio,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a consentire la costituzione di una società capogruppo di un gruppo bancario cooperativo anche in forma di consorzio costituito su base regionale i cui organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.
9/3606-A/49. Micillo.