• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03606-A/026    premesso che:     l'articolo 16 del decreto in esame prevede misure fiscali di favore per gli atti e provvedimenti che trasferiscono la proprietà o diritti reali su immobili...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03606-A/026presentato daDI BATTISTA Alessandrotesto diMercoledì 23 marzo 2016, seduta n. 596

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto in esame prevede misure fiscali di favore per gli atti e provvedimenti che trasferiscono la proprietà o diritti reali su immobili sottoposti a vendite giudiziarie, prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro a condizione che l'immobile, se acquistato da imprese, venga ceduto nei due anni successivi ovvero, se acquistato da privati, venga posseduto per almeno un quinquennio e sia adibito a prima casa;
    come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a favorire la dismissione degli immobili oggetto di procedure esecutive rendendo più «appetibili» gli immobili posti in vendita giudiziaria;
    tuttavia, perseguendo tale finalità, non va trascurato che oltre a soddisfare l'esigenza del creditore al recupero del credito, la procedura esecutiva deve tutelare al contempo l'interesse del debitore a non vedersi depauperato (per mere logiche di profitto) il valore del patrimonio posto in esecuzione; tale interesse è meritevole di tutela quanto l'interesse del creditore alla soddisfazione del credito;
   la tutela del patrimonio del debitore trova riconoscimento nei princìpi fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nonché in numerose pronunce della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha già sancito, in passato, l'illegittimità costituzionale di una disposizione (l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) in considerazione della sua irragionevolezza, la quale «discende dal fatto che la norma, nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare, fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere, anche irrisorio» (Corte cost. 281/2011),

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre, nei casi di eccessiva sproporzione tra valore dell'immobile e debito residuo, uno specifico obbligo di preavviso del debitore dell'avvio della procedura di vendita, con attribuzione di un termine non inferiore a 90 giorni per provvedere all'estinzione del debito e della procedura esecutiva.
9/3606-A/26. Di Battista.