• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01870/011 premesso che: l'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recita: "le indennità...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1870/11 presentato da FRANCO PANIZZA
mercoledì 23 marzo 2016, seduta n. 598

Il Senato,
premesso che:
l'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recita: "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammnistrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;";
lo spirito con il quale è stato aggiunto il periodo "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche" è, chiaramente, quello di aiutare i corsi istituiti dalle bande musicali, dato che senza nuove leve questi gruppi sparirebbero nel giro di pochi anni;
nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, coloro che insegnano uno strumento musicale in detti corsi sono dei soci che svolgono altra attività lavorativa. Se si dovessero pagare le tasse per tali corsi, allora i costi aumenterebbero a dismisura e le bande musicali non potrebbero più permetterseli;
lo stesso dicasi per coloro che percepiscono proventi in virtù del loro impegno ad insegnare uno strumento musicale o a svolgere musica d'insieme, facendo suonare in gruppo gli allievi, od anche che avvicinano i bambini fin dalla tenera età al mondo della musica facendo fare loro la propedeutica musicale (quindi giochi, danze, canto, movimento ecc.);
a tali soggetti, viene applicato un tetto esentasse di 7.500,00 euro annui per le loro collaborazioni con le bande musicali. Se tale tetto lo si supera, allora (giustamente) le tasse vengono pagate;
diverso è il caso di chi lo fa per professione, visto che se collabora con una banda musicale emette regolare fattura;
infine c'è un altro caso, meno rilevante ma altrettanto importante. Se, per esempio, per un servizio musicale in una banda viene a mancare all'improvviso uno strumentista, se ne deve cercare un altro che lo sostituisca, altrimenti non si riesce ad effettuare il servizio. In questo caso, il sostituto è uno strumentista di altra banda, al quale vanno rimborsate almeno le spese di trasporto. Vale, pertanto, lo stesso discorso di cui sopra e cioè paga le tasse sia la banda che lo strumentista su una cifra irrisoria? Di sicuro lo strumentista chiamato in sostituzione non accetterebbe più;
considerato che:
sembrava che la volontà fosse chiara nel testo, invece vi è il rischio concreto, già ventilato in varie parti d'Italia, che l'applicazione di tale comma non venga riconosciuta alle Bande Musicali,
impegna il Governo a fornire un'interpretazione chiarificatrice dei "collaboratori tecnici", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, corentica e filodrammatica, intendendo per tali i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori.
(numerazione resoconto Senato G9.102)
(9/1870/11)
PANIZZA