• C. 1745 EPUB Proposta di legge presentata il 29 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1745 Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1745


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARZANO, CAPUA, MALPEZZI, MATTIELLO, MORANI, PARIS, PASTORINO, RICHETTI, ROTTA
Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
Presentata il 29 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l'audiologia, la pedagogia e la logopedia nonché nelle relative tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società.
      Dagli anni settanta, inoltre, si sono registrati cambiamenti nel modo di intendere la disabilità, che sono culminati in una nuova maniera di affrontare tale tema: cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del diritto internazionale.
      Le lingue dei segni sono richiamate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18; dai princìpi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992; dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.
      L'ONU nella sua risoluzione n. 48/96, del 20 dicembre 1993, alla regola 5, lettera b), punto 7, esorta a considerare l'uso della lingua dei segni «nell'educazione dei bambini sordi, nell'ambito delle loro famiglie e della loro comunità. Dovrebbero ugualmente essere organizzati servizi di interpretazione del linguaggio dei segni per facilitare la comunicazione con i non udenti» e, al punto 6, si invitano gli Stati a «elaborare strategie che permettano ai differenti gruppi di disabili di consultare i servizi di informazione e la documentazione».
      Anche l'Unione europea, attraverso la Carta dei diritti fondamentali, e il Consiglio d'Europa, attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla legge e alla protezione contro la discriminazione. L'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita nella comunità. Da parte sua, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione degli studenti disabili, nel suo documento del 2003 sui princìpi fondamentali in materia, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l'integrazione con una dotazione di mezzi che amplifichi lo sviluppo e i processi che operano per l'inclusione.
      Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla protezione della lingua dei segni negli Stati membri del Consiglio d'Europa (raccomandazione n. 1598 del 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e per facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati membri che riconoscano ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1/2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che «le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro».
      In Italia, in virtù della ratifica della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la lingua dei segni italiana a livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l'inclusione sociale. Ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche», la sordocecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella citata dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004.
      Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e, in generale, alle risorse della nostra società.
      Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la «spina dorsale» delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, ma trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita nella società.
      Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva nell'ambito di un sistema democratico senza l'accesso all'informazione e alla comunicazione e senza l'espressione di idee e di volontà attraverso una lingua.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e di promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche o con problemi uditivi in genere.
      Nella presente proposta di legge si afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o i loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto delle loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione, cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile.
      Una vera integrazione sociale si realizza, però, non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone disabili, ma deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso nelle istituzioni e negli enti nei quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.
      La presente proposta di legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell'udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di vita, al deficit uditivo e a scelte personali: questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione attraverso la lingua dei segni, mentre altre preferiscono utilizzare strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione), mentre molte optano per scelte miste.
      In conclusione, la presente proposta di legge riconosce il diritto di scelta e lascia tale scelta ai principali interessati: le persone con disabilità uditiva e sordo-cieche, o i loro genitori o tutori quando si tratta di minori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione).

      1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che garantisce il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone disabili, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in conformità ai princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, alla vita collettiva.
      2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, quali screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali e tecniche di riabilitazione e logopedia. In particolare, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS). Garantisce, altresì, la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle stesse persone e delle loro famiglie.

Art. 2.
(Libertà di scelta e non discriminazione).

      1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce, inoltre, che le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e, in particolare, il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
      2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, a seguito dell'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi settore, pubblico e privato.

Art. 3.
(Prevenzione della sordità e strumenti per attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo).

      1. La Repubblica promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.
(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione).

      1. La Repubblica assicura l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici, nonché ai rapporti con la pubblica amministrazione da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva in condizioni di sicurezza e garantendo, per quanto possibile, la loro autonomia e libertà di scelta.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica, in particolare:

          a) assicura l'accessibilità degli edifici pubblici e privati, con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere e all'adattamento di eventuali apparati e strumenti, promuovendo l'adozione di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nonché di sistemi di automazione e di domotica;

          b) promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi televisivi di attualità, ai film, alle fiction, ai documentari, ai messaggi promozionali e a ogni contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubbliche e private;

          c) garantisce l'accessibilità alle campagne pubblicitarie istituzionali, nonché alle pagine e ai portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e di interpretariato nella LIS. A tale fine, le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi o seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, sono tenute ad assicurarne l'accessibilità mediante appositi

servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di stenotipia;

          d) garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e di pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali che coinvolgono la popolazione;

          e) promuove, in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa, lingua italiana parlata, LIS e LIS tattile, e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione, assicurando la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile, nonché la piena fruizione dei servizi e delle risorse destinati ai cittadini;

          f) assicura che l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, penale e civile, provveda all'attivazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.

Art. 5.
(Scuola).

      1. La Repubblica garantisce la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, assicurando, in particolare, la presenza di un insegnante si sostegno, di un assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e di altre risorse od operatori nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché la libertà di scelta, da parte dei medesimi studenti e delle loro famiglie, tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, che hanno optato per tali linguaggi, nonché l'accesso a modelli educativi che promuovono l'uso

della lingua italiana parlata e della LIS o l'oralismo, oggetto di libera scelta da parte dei medesimi studenti e delle loro famiglie.
      3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, al fine di promuovere l'inclusione degli alunni sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva che utilizzano la LIS e i valori di eguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
      4. Ai fini della formazione di figure professionali qualificate per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete della LIS, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, sentite le associazioni di tutela delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva più rappresentative a livello nazionale, i titoli di studio e l’iter formativo per tali figure professionali e prevede la loro formazione permanente.
Art. 6.
(Formazione universitaria e post-universitaria).

      1. La Repubblica garantisce l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche o di altra natura, assicurando le pari opportunità e l'autonomia degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva.
      2. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nell'ambito dei corsi di laurea nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva e il loro accesso all'informazione.

Art. 7.
(Inclusione lavorativa e formazione permanente).

      1. La Repubblica garantisce che nei luoghi di lavoro siano assicurati le pari opportunità e l'accesso ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e di aggiornamento, colloqui, riunioni e, in generale, ad ogni aspetto dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti, ausili e tecnologie finalizzati a realizzare la piena inclusione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 8.
(Tutela della salute).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di strumenti comunicativi e linguistici nonché di tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.
      2. Le amministrazioni pubbliche competenti assicurano che le campagne informative e preventive in materia di salute siano rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso l'uso della LIS e di sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.
(Arte, cultura e tempo libero).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, dell'attività sportiva, di manifestazioni o di eventi ricreativi attraverso la realizzazione di

servizi di interpretariato nella LIS e di sistemi di sottotitolazione, nonché mediante un'adeguata formazione del personale, l'organizzazione di visite guidate con l'uso della LIS, e di video guide, la predisposizione di cartelli esplicativi accessibili e l'uso di ogni altro strumento e metodologia ritenuto utile ai fini di cui al presente comma.
Art. 10.
(Trasporti).

      1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS e sistemi di sottotitolazione, in particolare nei punti di informazione e di contatto con il pubblico.
      2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni in materia di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche nella LIS e siano sottotitolate.

Art. 11.
(Partecipazione politica).

      1. Le istituzioni pubbliche e le amministrazioni competenti, allo scopo di garantire la completa partecipazione alla vita politica, provvedono a rendere accessibili e fruibili da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, ogni atto, documento o evento di interesse pubblico, quali riunioni consiliari o elezioni, assicurando l'uso della LIS, di sistemi di sottotitolazione e di ogni altro strumento e metodologia ritenuto utile ai fini di cui al presente comma.

Art. 12.
(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).

      1. Le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti provvedono, in base alle proprie competenze e responsabilità,

ad assicurare l'attuazione della presente legge, monitorandone l'applicazione e stabilendo adeguate sanzioni in caso di inadempienze.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.