• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08240    l'articolo 174, comma 1, del codice della strada, stabilisce che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08240presentato daSPESSOTTO Ariannatesto diMartedì 29 marzo 2016, seduta n. 597

   SPESSOTTO, DE LORENZIS, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI e CARINELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 174, comma 1, del codice della strada, stabilisce che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, in materia di tempi di guida dei suddetti autoveicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate;
   in base al citato regolamento, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, i conducenti osservano un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma;
   tale regolamento identifica, all'articolo 3, lettera a), come esente dall'applicazione della suddetta normativa il trasporto stradale effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
   inoltre, la legge 14 febbraio 1958, n. 138, recante la disciplina in materia di orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori, prevede come campo di applicazione il solo trasporto extra-urbano, specificando all'articolo 5, comma 4, che «le norme di cui ai commi precedenti della suddetta legge non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capolinea siano di durato superiore ai 15 minuti primi»;
   dal combinato disposto delle leggi nazionali e dalla normativa comunitaria di riferimento in materia, gli autisti del trasporto pubblico locale il cui percorso è inferiore ai 50 chilometri risulterebbero d'altra parte esclusi dall'applicazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto –:
   se il Governo possa chiarire quale sia la normativa di riferimento da applicarsi al servizio pubblico di linea e al trasporto urbano, con particolare riguardo alla disciplina dei tempi di guida e di riposo del personale addetto alla guida dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate, evidenziando se nel trasporto urbano, in caso di corse brevi e ripetute, i quindici minuti di pausa siano da considerarsi tassativi siano sufficienti 5 minuti;
   se il Governo possa chiarire quale sia la disciplina normativa da applicarsi con riferimento alla pausa di 5 minuti prevista fra arrivo e partenza di due linee diverse, anche ove esse siano singolarmente inferiori ai 50 chilometri;
   se il Governo possa chiarire se, al fine dell'applicazione ai servizi extraurbani delle disposizioni normative di cui alla legge 14 febbraio 1958, n. 138, in materia di orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti a trasporto viaggiatori, l'eventuale pausa di 5 minuti primi sia congrua al fine di considerare due tratte, dello stesso percorso, come linee differenti ed inferiori ai 50 chilometri o se tale pausa debba essere necessariamente superiore ai 15 minuti. (5-08240)