• C. 1550 EPUB Proposta di legge presentata il 6 settembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1550 Modifica dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di istituzione del sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF) nonché modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1550


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARRESCIA, DONATI, BIFFONI, SENALDI, GADDA, ALBANELLA, BRUNO BOSSIO, CASELLATO, COMINELLI, MARCO DI MAIO, FANUCCI, GOZI, LODOLINI, MAGORNO, MAZZOLI, VENITTELLI, ZANIN
Modifica dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di istituzione del sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF) nonché modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Presentata il 6 settembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), è lo strumento informativo introdotto nel nostro ordinamento per monitorare i rifiuti pericolosi tramite la loro tracciabilità mediante il trasferimento in formato digitale degli adempimenti documentali in forma cartacea costituiti dal modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), dal registro di carico e scarico dei rifiuti e dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
      Il tentativo di monitorare la movimentazione dei rifiuti attraverso la loro tracciabilità con strumenti informatici risale a circa quindici anni fa.
      Il 4 luglio 2000, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) depositò la richiesta di un brevetto di un sistema e di un metodo per la gestione e il controllo di dati relativi al trattamento di materiale, in particolare rifiuti, ma il progetto e il brevetto non ebbero seguito.
      Sempre nello stesso anno, con ordinanza del 30 novembre 2000, il Commissario all'emergenza rifiuti in Campania lanciò il progetto Sirenetta (Sistema informativo regionale. Emergenza rifiuti – Network e tecnologia ambientale) aggiudicato il 21 settembre 2001 dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Enterprise Digital Architects Ericsson Spa, Daelit srl e Cid Software studio srl. L'obiettivo era quello di ricostruire (tramite «scatole nere» poste sui veicoli e un sistema satellitare) i percorsi degli automezzi di rifiuti. A ottobre 2007 la Enterprise venne dichiarata fallita e posta in liquidazione con il conseguente scioglimento del raggruppamento di imprese e la fine (provvisoria) del progetto Sirenetta.
      Con il comma 1116 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 venne poi previsto che: «Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti».
      Il 17 febbraio 2007, con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministro», venne apposto il segreto di Stato al Sistema sicuro tracciabilità rifiuti (SSTR) stante, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, la possibilità, per i contratti relativi ad attività protette da segreto di Stato, di essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, purché i contratti siano eseguiti da operatori in possesso dell'abilitazione di sicurezza, dopo gara informale alla quale siano invitate almeno cinque imprese.
      L'operatore economico prescelto per presentare un progetto fu la Selex Management Spa società del gruppo Finmeccanica.
      Nel 2008, con il decreto legislativo n. 4 del 2008, vennero individuati i soggetti obbligati al nuovo sistema informatico modificando, con il comma 24 dell'articolo 2, l'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e statuendo che «3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (...). Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
      3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche».
      L'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti fu confermato il 5 settembre 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che attribuì di nuovo al progetto istitutivo del sistema di tracciabilità la classifica di segreto, in quanto incidente su questioni di interesse strategico nazionale e rilevanti per la sicurezza interna dello Stato.
      E occorre ricordare che l'articolo 17 della direttiva 2008/98 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, richiedeva agli Stati membri di porre in essere entro il 12 dicembre 2010 un sistema di tracciabilità dei soli rifiuti pericolosi.
      Intanto, con il riesplodere delle cicliche crisi dei rifiuti in Campania, con il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008 viene stabilito che: «Il Sottosegretario di Stato (...) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi».
      È il cosiddetto progetto SITRA che riesuma il progetto Sirenetta in due fasi.
      Fu così costituita un commissione tecnico-operativa che, a sua volta, istituì un tavolo tecnico per attivare il progetto SITRA, da integrare anche con il progetto Sistema informativo per la gestione emergenza rifiuti in Campania: un sistema per la raccolta e l'analisi dei flussi di dati ed informazioni sui rifiuti urbani (SIGER).
      Il tavolo tecnico approvò un progetto suddiviso in due fasi:

          reingegnerizzazione del progetto Sirenetta;

          interfaccia con il SISTRI.

      Nell'agosto del 2009, con l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, venne previsto che il Ministro definisse, entro sei mesi, le modalità e i tempi di attivazione e di operabilità del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
      Il 14 dicembre 2009 viene firmato il contratto fra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministero», e Selex per la realizzazione e la gestione del SISTRI.
      Per svolgere le attività previste dal contratto la Selex appalta parte di tali attività e, in particolare, assegna a Sedin e a Eldim Security la formattazione e la predisposizione delle chiavette USB.
      Il 13 gennaio 2010 viene pubblicato il decreto del Ministro nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». È la nascita ufficiale del SISTRI.
      Il 5 gennaio 2010 viene nominata dal Ministero una Commissione tecnica di vigilanza per verificare periodicamente il funzionamento del SISTRI.
      Le difficoltà con gli operatori del settore sono frequenti perché non è possibile completare le procedure di iscrizione nei tempi tanto che si dà corso a una prima proroga di trenta giorni con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010.
      Ma la criticità non è solo formale, bensì sostanziale: malfunzionamenti delle chiavette USB, ritardi nelle installazioni delle black-box e malfunzionamento delle stesse; procedure confuse e poco chiare per molti casi specifici; problemi di formazione del personale e di interfacciabilità dei software; difficoltà operative dovute all'assenza di campo eccetera.
      Diverse software house nel marzo 2010 presentano un ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio per l'annullamento del decreto e richiedendo di acquisire dal Ministero alcuni documenti rilevanti, tra i quali quelli relativi alle modalità di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di hardware e di software.
      Un'altra criticità è il sito dove, insieme ad altre informazioni, sono pubblicati le guide e i manuali che spiegano le modalità di funzionamento del sistema ma che sono soggetti a un continuo processo di revisione.
      Il 9 luglio 2010 viene formalizzata, con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, una seconda proroga e i termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto 17 dicembre 2009 relativi all'operabilità del SISTRI sono posposti al 1o ottobre 2010.


      Poi, con il decreto del Ministro 28 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1o ottobre 2010, i termini di entrata in vigore del SISTRI (con riferimento in particolare alla funzionalità delle chiavette USB e all'installazione delle black-box) sono prorogati per la terza volta, al 30 novembre 2010.
      Peraltro, nel mese di dicembre viene pubblicato il decreto legislativo n. 205 del 2010 che recepisce la citata direttiva 2008/98/CE che prevede pesanti sanzioni per chi non ottempera alle disposizioni del SISTRI.
      Il 22 dicembre 2010 si provvede alla quarta proroga.
      Con il regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di cui al decreto del Ministro 18 febbraio 2011, n. 52.
      L'11 maggio 2011 è il giorno del click-day (verifica dell'operatività del SISTRI) che proprio un successo non è visto che il Ministro, con il decreto 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, proroga ancora (quinta proroga) l'entrata in funzione del SISTRI.
      Questa volta i termini di entrata in vigore del SISTRI sono diversificati per categorie di operatori interessati.
      Con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011 si stabilisce una nuova proroga (la sesta) per alcune categorie di operatori.
      L'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), dello stesso decreto-legge, stabilisce infatti, che per i produttori di rifiuti con non più di dieci dipendenti il SISTRI non entrerà in vigore prima del 1o giugno 2012.
      Dal 26 al 28 luglio ha luogo la sperimentazione dei servizi del SISTRI per i trasportatori, organizzata con il supporto e l'assistenza del Ministero e dell'Albo nazionale gestori ambientali.
      Secondo la Federazione autotrasportatori italiani (FAI) solo il 25 per cento circa delle operazioni effettuate termina con esito positivo.
      Nel frattempo con il decreto legislativo n. 121 del 2011 vengono aggiornate le sanzioni relative al SISTRI.
      Il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011, articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, così recita: «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
      3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria».
      Con il decreto-legge n. 216 del 2011 (cosiddetto «milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, l'entrata in vigore del SISTRI è stata rinviata (ottava proroga) al 2 aprile 2012.
      Il 18 gennaio 2012 la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati esprime parere favorevole sul decreto-legge n. 216 del 2011 invitando le Commissioni di merito – al fine di pervenire definitivamente all'adozione di una disciplina stabile e efficace del sistema di tracciabilità dei rifiuti – a considerare l'opportunità di estendere in modo congruo il termine di proroga per l'entrata in operatività del sistema medesimo.
      Il 26 giugno 2012 è sospeso il SISTRI. L'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, prevede che: «Allo scopo di procedere (...) alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (...) il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006 (...)».
      Il 23 agosto 2012 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le nuove semplificazioni. Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 agosto 2012, è stato pubblicato il nuovo decreto del Ministro 25 maggio 2012, n. 141, recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro n. 52 del 2011 (cosiddetto «TU SISTRI»). Le novità entrano in vigore il 7 settembre 2012.
      Il 19 novembre 2012 il Ministero conferma la sospensione del contributo. Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito viene segnalato che, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, «vigente», risulta sospeso il pagamento del contributo per il SISTRI dovuto dagli operatori per il 2012.
      Il 5 dicembre 2012 viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una nuova modifica al «TU SISTRI». Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il regolamento di cui al decreto del Ministro 17 ottobre 2012, n. 210, che abroga la previsione relativa al pagamento dei contributi per il 2012 entro il 30 novembre prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro n. 141 del 2012.
      Il 20 marzo 2013, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, il Ministero rende nota l'approvazione di un decreto che prevede l'attivazione del SISTRI a partire dal 1o ottobre 2013, per i produttori (con più di dieci dipendenti) e per i gestori di rifiuti pericolosi e, dal 3 marzo 2014, per tutti gli altri soggetti.
      Il 19 aprile 2013 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il decreto del Ministro 20 marzo 2013, che conferma il citato comunicato.
      Secondo la Confcommercio le imprese direttamente coinvolte nel SISTRI sono 325.000, per le quali è prevista l'installazione di 504.000 chiavette USB e di 90.000 black-box.
      Con l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, è stato tra l'altro previsto che: «2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o ottobre 2013.
      3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8».
      Al momento sono obbligati, sempre ai sensi del citato decreto-legge n. 101 del 2013, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
      I contributi per l'iscrizione al SISTRI ammontano a oltre 70 milioni di euro.
      Un trasportatore di medie dimensioni si stima che abbia dovuto sostenere costi pari a 35.000 euro nei due anni di avvio del sistema (contributi versati, spese per montaggio delle black-box e danno stimato per il fermo degli automezzi necessario all'installazione delle black-box, la formazione del personale eccetera).
      Il rinvio (e una completa revisione) del SISTRI è stato chiesto, in questi ultimi anni, ufficialmente da Conftrasporto, Confcommercio, Confartigianato e Assintel. I rappresentanti di 31 organizzazioni delle imprese, in un incontro di consultazione avvenuto il 20 giugno 2013 presso il Ministero, hanno approvato all'unanimità un documento nel quale sottolineano come il continuo rinvio dell'effettiva operatività del SISTRI è esso stesso prova della non funzionalità operativa di questo sistema a causa proprio del suo eccessivo sovraccarico organizzativo per le imprese; esse ritengono che il termine operativo del 1o ottobre 2013, qualora fosse confermato, comporterebbe notevoli disagi alle diverse decine di migliaia di imprese e di operatori che producono e gestiscono rifiuti pericolosi; i costi economici e organizzativi di tale avvio sarebbero rilevanti, in particolare in un momento di crisi e di difficoltà per le imprese.
      Occorre voltare decisamente pagina, prendere atto che il SISTRI è stato un fallimento, ridisegnare il sistema di tracciabilità dei rifiuti focalizzandolo su tipologie di attività e quantitativi di rifiuti prodotti o gestiti che effettivamente possono arrecare un danno all'ambiente; esentando al contempo, specifiche categorie di attività che per tipologie e per volumi prodotti hanno un impatto marginale, se non indifferente, ai fini della tutela dell'ambiente e della tracciabilità dei rifiuti.
      La proposta di legge si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 attribuisce al Ministero la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF) per la movimentazione di rifiuti pericolosi che superi il quantitativo di una tonnellata e, comunque, quando essa superi, da parte del produttore o del gestore, il quantitativo di 3 tonnellate nell'anno solare. In tal modo si circoscrive il campo dei soggetti obbligati evitando un'applicazione delle direttive europee penalizzante per le imprese italiane. L'articolo indica anche il contenuto del decreto ministeriale.
      L'articolo 2 prevede la cessazione degli impegni contrattuali assunti dal Ministero nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del SISTRI e demanda a un decreto ministeriale di definire le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI.
      L'articolo 3 contiene norme transitorie per il passaggio dall'attuale regime a quello del nuovo STRIF.
      L'articolo 4 reca modifiche di norme non più compatibili con il nuovo STRIF.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

      1. L'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
      «Art. 14-bis. – (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF) per la movimentazione di rifiuti pericolosi che supera il quantitativo di una tonnellata e, comunque, quando essa supera, da parte del produttore o del gestore, il quantitativo di 3 tonnellate nell'anno solare, che:

          a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione e il funzionamento del sistema, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni

di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

          b) prevede, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, a un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

      2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

          a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività d'impresa;

          b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole e artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

          c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese e organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

          d) la data di avvio dell'operatività del sistema, subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) e all'adozione del decreto di cui al comma 3;

          e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

          f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o all'integrazione delle disposizioni citate;

          g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

          h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

      3. Il Governo provvede ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, un decreto che definisce le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal nuovo STRIF e che provvede alla modifica o al coordinamento delle sanzioni previste per la violazione

degli obblighi di cui alla lettera f) del citato comma 1. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e alla quantità dei rifiuti nonché alla natura dell'illecito, prevedendo altresì, la graduazione della responsabilità nel primo periodo di applicazione e forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità».
Art. 2.
(Cessazione degli impegni contrattuali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti della società Selex-SEMA).

      1. Gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti della società Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati cessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, definisce con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le tipologie di attività e di quantitativi di rifiuti prodotti o gestiti che possono arrecare un danno effettivo all'ambiente, prevedendo l'esenzione delle disposizioni in materia di sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF), esenta al contempo specifiche categorie di attività che per tipologie e volumi prodotti hanno un impatto marginale se non indifferente ai fini della tutela dell'ambiente e della tracciabilità dei rifiuti.

Art. 3.
(Norme transitorie).

      1. Nelle more dell'avvio dell'operatività del nuovo STRIF, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti degli articoli 189, 190 e 193, con l'applicazione del

relativo regime sanzionatorio, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto comunque salvo quanto disposto dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Modifiche di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) nel decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 2009, n. 102, le parole: «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF)»;

          b) sono abrogati:

              1) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

              2) gli articoli 188-bis, 188-ter, 260-bis, 264-bis, 264-ter e 264-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

              3) gli articoli 16, 35, 36, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni;

              4) l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

              5) i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013;

              6) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia gli articoli 183, 188, 189, 190, 193, 258 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.