• C. 1352 EPUB Proposta di legge presentata l'11 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1352 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1352


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ARGENTIN, BIONDELLI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BONACCORSI, BONAFÈ, PAOLA BRAGANTINI, CAPONE, CAROCCI, CARRA, CASATI, CENNI, CHAOUKI, COSCIA, DE MICHELI, D'INCECCO, FANUCCI, FEDI, FERRO, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GASPARINI, GHIZZONI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARTELLA, MAZZOLI, MELILLI, META, MOGHERINI, MONGIELLO, MORANI, MOSCATT, MURER, GIORGIO PICCOLO, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RUGHETTI, SCUVERA, SENALDI, STUMPO, VALERIA VALENTE, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
Presentata l'11 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'indagine campione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) su «Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari» ha stimato in Italia circa 2.600.000 persone affetta da disabilità, pari al 4,8 per cento della fascia di popolazione con più di sei anni di età. Si è trattato di una stima basata su un criterio molto restrittivo, secondo cui sono state considerate persone disabili unicamente quelle che si caratterizzano per una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana. Un fenomeno, quello della disabilità, che interessa direttamente o indirettamente circa il 15 per cento delle famiglie italiane. Per le persone affette da disabilità il sostegno della rete familiare rappresenta da sempre la più efficace e completa delle soluzioni non solo per i loro bisogni assistenziali, ma anche per i loro processi di integrazione sociale.
      Le associazioni dei familiari sono state indubbiamente negli ultimi decenni, con gli operatori e con le organizzazioni del terzo settore, un elemento di stimolo alle istituzioni, esprimendo con continuità un'azione che ha contribuito a promuovere importanti cambiamenti normativi. Dalla legge n. 118 del 1971 alla legge n. 517 del 1977 sull'integrazione scolastica, alla legge n. 18 del 1980 sull'indennità di accompagnamento, alla legge quadro n. 104 del 1992, alla legge n. 68 del 1999 sull'inserimento lavorativo. Un complesso di leggi che hanno promosso un importante processo di integrazione sociale, sviluppato una rete di servizi e di opportunità che hanno fatto dell'Italia il Paese di riferimento in Europa in materia di integrazione delle persone affetta da disabilità.
      Ma, inevitabilmente, quella generazione di famiglie che ha creduto e si è quotidianamente impegnata per i diritti dei loro figli disabili invecchia e viene meno. E, sempre più, ciò che preoccupa maggiormente i genitori riguarda il «dopo», il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e, soprattutto, il momento in cui i genitori non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste. Si tratta di una preoccupazione che riguarda sia i genitori sia gli stessi figli disabili e che, talvolta, arriva finanche a gettare nello scoramento e a portare a gesti estremi.
      A fronte di una crescente situazione di disagio comuni e servizi sanitari hanno indubbiamente arginato il problema, anche sviluppando reti assistenziali con forme innovative e sperimentali di assistenza e di tutela. Ma manca, ad oggi, un quadro complessivo di norme recanti agevolazioni che consentano alle famiglie e alle istituzioni locali di definire, programmare e attuare percorsi individualizzati che garantiscano tutela assistenziale, qualità della vita e integrazione nel territorio di appartenenza a quanti vedono di giorno in giorno venire meno il sostegno e la tutela familiari. Crescono così le preoccupazioni delle famiglie per quello che esse definiscono il «dopo di noi». E l'ansia che attanaglia un numero crescente di genitori provoca un crescente atteggiamento di sfiducia, distacco e antagonismo nei confronti dei servizi pubblici. Tutto questo genera solo tensioni, chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, e costose, se non, addirittura, negative.
      La presente proposta di legge, che si compone di tredici articoli, vuole essere un segno di attenzione, una mano tesa da parte dello Stato nei confronti di chi si trova a vivere in queste condizioni, per fare in modo che nessuno possa essere lasciato nella solitudine e nell'abbandono.
      L'obiettivo è quello di garantire le condizioni affinché in un insieme di risorse pubbliche, familiari e solidaristiche si possano sviluppare nuove reti assistenziali, alloggiative e di tutela che vedano protagoniste, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato e senza scopo di lucro che, insieme ai comuni, si pongono l'obiettivo di fare in modo che il disabile possa essere assistito rimanendo nella propria abitazione o possa essere progressivamente inserito in comunità-familiari o case-famiglia, creando percorsi che rasserenino la vecchiaia delle famiglie toccate dal fenomeno della disabilità.
      L'articolo 1 stabilisce, quale finalità della legge, l'assistenza alle persone affette da disabilità grave che restano prive del sostegno familiare. Per disabili gravi si intendono i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Con l'articolo 2 si istituisce un apposito Fondo, da gestire in conformità ai princìpi delle leggi n. 328 del 2000 e n. 104 del 1992 e si rinvia, altresì, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei relativi livelli essenziali.
      L'articolo 3 individua, quali finalità del Fondo, il finanziamento: di programmi di intervento svolti da organizzazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro volti alla cura e all'assistenza di persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare; di piani di apprendimento volti al recupero delle capacità di gestione della vita quotidiana; di progetti volti alla creazione di case-famiglia e di famiglie-comunità, con particolare riferimento agli oneri relativi all'acquisto, alla locazione e alla ristrutturazione di immobili e delle apparecchiature necessarie per la loro messa in opera. L'articolo 4 disciplina il funzionamento del Fondo, prevedendo l'adozione di un decreto, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, con cui si ripartiscono le risorse del Fondo tra le regioni. Il decreto dovrà, altresì, contenere i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, la disciplina della loro eventuale revoca e, soprattutto, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.
      L'articolo 5 istituisce i nuovi fondi di sostegno, istituiti da parenti entro il terzo grado o da affini entro il secondo con atto pubblico, finalizzati al sostegno e a garantire la qualità della vita e l'inserimento sociale della persona affetta da disabilità grave. L'istituzione è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o del suo amministratore di sostegno, che ne è il garante. I fondi, costituiti da beni mobili, immobili, titoli di credito, rendite o vitalizi, anche derivanti da contratti assicurativi, potranno essere integrati con risorse aggiuntive proprie dal beneficiario o dal garante, previa autorizzazione del giudice tutelare. Sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a registrarne l'iscrizione in un apposito elenco.
      La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno sono disciplinate dall'articolo 6 che le affida ad apposite fondazioni iscritte allo specifico Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolato dal successivo articolo 8. Le fondazioni, in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dal soggetto che istituisce il fondo, amministrano i beni in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante, nonché allo specifico regolamento che dovrà essere adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 7 prevede agevolazioni per la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative finalizzate al «dopo di noi».
      Agevolazioni fiscali sono anche previste, all'articolo 9, per erogazioni liberali finalizzate al medesimo obiettivo.
      Campagne di informazione, ai sensi dell'articolo 10, saranno promosse presso gli enti locali, le strutture sanitarie e le associazioni del settore della disabilità e del sociale al fine di divulgare la conoscenza delle nuove norme. Mentre sarà il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo l'articolo 11, a presentare una relazione alle Camere, ogni due anni, sullo stato di attuazione della legge.
      Alla copertura finanziaria provvede l'articolo 12 con uno stanziamento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. L'articolo 13 fissa i termini di entrata in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge prevede misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave che sono prive del sostegno familiare, in quanto mancanti del nucleo familiare o con famiglie non più in grado di assisterle.
      2. Ai sensi della presente legge, per persone con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

      1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo».
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3.
(Finalità del Fondo).

      1. Allo scopo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

          a) finanziamento di programmi di intervento, realizzati da associazioni e da altri organismi senza scopo di lucro, nonché dalle fondazioni di cui all'articolo 8, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza di tali persone, con particolare attenzione ai casi di non autosufficienza;

          b) sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana da parte delle persone affette disabilità grave in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assisterle.

          c) finanziamento di progetti volti alla costituzione di famiglie-comunità, di case-famiglia, o di soluzioni alloggiative di tipo familiare in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilita grave; in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, compreso l'arredamento.

Art. 4.
(Funzionamento del Fondo).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.
      2. I decreti di cui al comma l definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
Art. 5.
(Fondi di sostegno).

      1. Possono essere istituiti, a favore di persone affette da disabilità grave, fondi di sostegno, dotati di personalità giuridica, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, di seguito denominate «beneficiari», nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale.
      2. Il fondo di sostegno di cui al comma 1 è istituito, a pena di nullità, mediante atto pubblico tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata autenticata.
      3. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona affetta da disabilità, di seguito denominato «istituente».
      4. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e di controllo sull'operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tale scopo designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e, comunque, a quello superstite.
      5. L'istituzione del fondo di sostegno è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità

dello stesso, da parte del garante di cui al comma 6.
      6. L'amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato «garante».
      7. Il beneficiario o il garante, in tale caso ultimo previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di sostegno con beni, rendite e altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente all'istituzione del fondo di sostegno.
      8. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili, iscritti a pubblici registri o titoli di credito ovvero rendite o vitalizi anche derivanti da contratti assicurativi. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi incluso lo stesso istituente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.
      9. Le disposizioni del testamento fedecommissorio di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano anche alle persone soggette ad amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
      10. La denominazione del fondo di sostegno è indicata dall'istituente dello stesso fondo e deve contenere il numero univoco di iscrizione all'apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 8.
Art. 6.
(Gestione del fondo di sostegno).

      1. La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano alle fondazioni di cui all'articolo 8, comma 1, di seguito denominate «gestori», che hanno per oggetto sociale la tutela e la cura delle persone affette da disabilità.
      2. Il gestore opera in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dall'istituente del fondo di sostegno. I servizi socio-sanitari territorialmente competenti, su richiesta dell'istituente, svolgono attività di consulenza per la formulazione di tale protocollo.


      3. Il gestore amministra i beni del fondo di sostegno e impiega i relativi introiti per le finalità di cui alla presente legge in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante.
      4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di gestione, di contabilità, di attribuzione, di revoca e di estinzione dei fondi di sostegno, nonché il regime fiscale in materia di successione e le procedure concorsuali degli stessi fondi.
Art. 7.
(Polizze assicurative «dopo di noi»).

      1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative finalizzate alla tutela delle persone affette da disabilità grave di cui alla presente legge.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, le norme per l'attuazione del comma 1 definendo, altresì, i relativi trattamenti fiscali agevolati.

Art. 8.
(Istituzione dell'Albo delle fondazioni).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Albo delle fondazioni con la funzione di gestore dei fondi di sostegno, di seguito denominato «Albo».
      2. I criteri di ammissione all'Albo sono fissati in base alle garanzie patrimoniali, alla professionalità, all'esperienza e in relazione ad altri fattori individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto.
      3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la formazione e la

sottoscrizione di un codice deontologico da parte degli iscritti all'Albo, incentivando condotte di autoregolazione e di autocontrollo da parte degli stessi.
      4. Sono resi disponibili sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alle singole fondazioni iscritte all'Albo, il bilancio dell'ultimo biennio, lo statuto, gli organi sociali, la relazione sull'attività svolta annessa al bilancio più recente, la pendenza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti assistiti, e le categorie dei destinatari degli interventi statutari. L'accesso al sito è gratuito.
      5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei consigli di notariato, riceve le copie degli atti istitutivi dei fondi di sostegno, gestisce le relative informazioni e fornisce, altresì, su richiesta di chiunque ne ha interesse, copia di tali atti, delle loro caratteristiche principali e delle loro eventuali successive integrazioni, evitando, comunque, tutti i riferimenti che possono ricondurre al beneficiario.
Art. 9.
(Agevolazioni fiscali, aspetti successori e altre procedure in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza, ovvero per l'istituzione di fondi di sostegno».

      2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di Intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza ovvero per l'istituzione di fondi di sostegno».

Art. 10.
(Campagne di informazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede ad avviare una campagna informativa sulle disposizioni di cui alla presente legge presso gli enti locali, le strutture sanitarie e le associazioni di tutela delle persone affette da disabilità e delle loro famiglie.

Art. 11.
(Relazione alle Camere).

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute a inviare allo stesso Ministro.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,

valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.