• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02706 in data 6 novembre 2013 è stata depositata dal primo firmatario del presente atto, l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-00139 rivolta al Ministero della salute, avente ad...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02706presentato daDI VITA Giuliatesto diMercoledì 27 novembre 2013, seduta n. 126

DI VITA, DALL'OSSO, BARONI, BONAFEDE, SILVIA GIORDANO, CECCONI, MARZANA, CHIMIENTI e LOREFICE. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
in data 6 novembre 2013 è stata depositata dal primo firmatario del presente atto, l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-00139 rivolta al Ministero della salute, avente ad oggetto la corretta applicazione della procedura d'indennizzo ex legge 210 del 1992 (in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni e trasfusioni di sangue);
in data 7 novembre 2013, nonostante la delicatissima questione sollevata da tale interrogazione, il Sottosegretario di Stato alla salute, Paolo Fadda, in parte della sua risposta, in modo ritenuto pressoché apodittico dall'interrogante, affermava che: «[...] gli Uffici i competenti del Ministero della Salute, appena acquisito il citato parere del Consiglio di Stato hanno da quel momento, modificato l'espletamento dei criteri di valutazione delle istanze adeguando gli stessi alle nuove indicazioni del Consiglio di Stato. Decidendo nel contempo di non dover rivedere anche i provvedimenti di rigetto assunti precedentemente a tale parere»;
proprio con particolare riferimento a quest'ultima ultima parte dell'affermazione, il Sottosegretario ometteva di indicare in modo chiaro e univoco le specifiche basi giuridiche a fondamento e sostegno della decisione del Ministero di «non rivedere anche i provvedimenti di rigetto assunti precedentemente» al parere del Consiglio di Stato del 28 settembre 2011;
la linea scelta dal Ministero è ad avviso degli interroganti censurabile in ordine all'evidente disparità di trattamento che deriverà da questo approccio; è evidente infatti che proprio quei soggetti da cui è scaturita la pronuncia del Consiglio di Stato non vedranno soddisfatte le proprie legittime istanze;
se così stanno le cose, è difficile non pensare che la linea scelta dal Ministero non segua mere logiche di risparmio economico, secondo gli interroganti violando apertamente elementari esigenze di giustizia ed equità –:
se il Ministro interrogato non intenda fornire un'analisi dettagliata di tali «criteri di valutazione delle istanze», menzionati nella risposta all'interrogazione n. 5-00139, di cui alla premessa;
se intenda chiarire in che termini i competenti uffici del Ministero della salute abbiano «modificato l'espletamento dei criteri di valutazione delle istanze» ex legge n. 210 del 1992, in seguito al parere del Consiglio di Stato del 28 settembre 2011;
se il Ministro interrogato non intenda chiarire le ragioni per cui, in riferimento alla procedura di cui all'articolo 5 della legge n. 210 del 1992 sia stato categoricamente deciso di non rivedere i provvedimenti di rigetto assunti precedentemente al parere del Consiglio di Stato del 28 settembre 2011, ma solo quelli successivi;
in particolare, sulla base di quali elementi o principi giuridici sia stata fondata la decisione di considerare rivedibili i soli provvedimenti di rigetto successivi al parere del Consiglio di Stato;
se non ritenga discriminatorio assumere tale posizione, considerato il fatto che la stessa pronuncia del Consiglio di Stato del 28 settembre 2011 abbia trovato origine causale proprio a seguito del significativo contenzioso, amministrativo e ordinario, instaurato precedentemente allo stesso parere del Consiglio di Stato.
(4-02706)