• Testo DDL 2299

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Atto a cui si riferisce:
S.2299 [Decreto Scuolebelle] Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2299
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (GIANNINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2016

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico
e della ricerca

Onorevoli Senatori. -- Il decreto-legge di cui si chiede la conversione introduce alcune misure necessarie ed urgenti in settori di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare:

1) proroga del programma «Scuole belle». La norma si rende necessaria per poter prorogare il programma «Scuole Belle» nel periodo dal 1º aprile 2016 al 30 novembre 2016 e per rifinalizzare le risorse finanziarie necessarie del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

2) stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI). È necessario un provvedimento legislativo altrimenti, alla data del 31 marzo 2016, la Scuola non potrebbe più continuare a svolgere le attività, già avviate durante la fase sperimentale, per la mancanza degli idonei finanziamenti e, in particolare, delle risorse relative al triennio 2016-2018 di cui alla delibera CIPE n. 76/2015. La cessazione delle attività vanificherebbe gli importanti risultati ottenuti per la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo nei territori terremotati dell'Abruzzo. L'intervento normativo è altresì necessario in quanto costituisce il «provvedimento legislativo», previsto dall'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, quale atto idoneo a stabilizzare la Scuola all'esito del triennio di sperimentazione, previo reperimento di idonea copertura finanziaria.

Il decreto si compone di quattro articoli che si illustrano di seguito nel dettaglio.

Articolo 1 -- Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.

Il programma «Scuole belle» del Governo per il periodo 1º luglio 2014-31 marzo 2016, per un importo complessivo di 450 milioni di euro, ha previsto e realizzato un totale di 17.815 interventi (alcuni in corso di ultimazione) in altrettanti plessi scolastici sull'intero territorio nazionale, operando interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole (tinteggiatura ovvero riparazione/sostituzione di mobili, infissi, impianti elettrici, idraulici, eccetera). Per l'attuazione di questo programma sono stati impiegati i lavoratori delle imprese già operanti nel settore dei servizi di pulizie e ausiliari nelle scuole al fine di assicurare la continuità occupazionale e reddituale degli stessi.

Successivamente, con l'accordo del 30 luglio 2015, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato confermato l'impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma «Scuole belle» per un importo complessivo pari a 170 milioni di euro (rientranti nei 450 milioni di euro complessivi) a copertura del periodo 1º luglio 2015-31 marzo 2016 secondo quanto previsto dal precedente accordo governativo del 28 marzo 2014. In particolare, di tali 170 milioni di euro, oltre ai 60 milioni di euro del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il decreto-legge n. 154 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2015, è stato disposto il finanziamento di 110 milioni di euro per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. A tali oneri si è provveduto, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, e per ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Con l'accordo siglato il giorno 8 marzo 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti Consip, il Governo si è impegnato a sostenere la prosecuzione del programma «Scuole belle» sino alla data del 30 novembre 2016, mediante lo stanziamento di ulteriori 64 milioni di euro nell'anno 2016.

La decretazione d'urgenza serve, dunque, per dare attuazione all'impegno assunto dal Governo con l'accordo dell’8 marzo 2016 consentendo la prosecuzione del piano «Scuole belle», altrimenti destinato a cessare alla sua scadenza il 31 marzo 2016, destinandovi anche le apposite risorse finanziarie.

L'articolo consta di due commi i cui contenuti si riportano di seguito nel dettaglio:

-- il comma 1 proroga fino al 30 novembre 2016 il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, autorizzando la spesa di 64 milioni di euro nell'anno 2016, da coprire mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa previste nel bilancio del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

-- il comma 2 modifica l'articolo 2, commi 1 e 2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, già modificato dall'articolo 1, comma 174, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo quanto segue:

1) nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari (Campania e Sicilia), le istituzioni scolastiche ed educative provvedono, fino a non oltre il 31 dicembre 2016, in luogo dell'attuale termine del 31 luglio 2016, all'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. Se non fosse introdotta tale proroga, in queste regioni dal 31 luglio 2016 sarebbe impossibile l'esternalizzazione del servizio di pulizia nelle scuole e, conseguentemente, sin dal 1º aprile 2016 sarebbe impossibile l'assegnazione alle scuole di risorse finanziarie per gli interventi di scuole belle per l'intero periodo (e quindi si vanificherebbe la prosecuzione del programma «Scuole belle» in Campania e in Sicilia);

2) nelle regioni ove non sono state prorogate, alla scadenza, le convenzioni Consip attivate per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le scuole possono acquistare il servizio di pulizia alle condizioni tecniche previste dalle convenzioni Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

La data del 31 dicembre 2016, quale termine massimo per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 58 del 2014 dalle stesse imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014 nelle regioni ove la convenzione non sia attiva o sia stata sospesa o sia scaduta, si giustifica per il fatto che il 31 dicembre 2016 scadono le proroghe delle convenzioni Consip relative alle altre regioni (ossia quelle in cui sono attive le convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari), uniformando così la situazione dei servizi di pulizia nelle scuole sull'intero territorio nazionale.

Per l'attuazione della norma di cui al comma 2 non serve specifica copertura finanziaria in quanto l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, già prevede a regime lo stanziamento annuale a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 292,2 milioni di euro per le spese di pulizia e altri servizi ausiliari. Tale norma di copertura è, infatti, richiamata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 58 del 2014 quale limite di spesa anche per l'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, nelle more dell'attivazione della convenzione Consip, dei servizi di pulizia e ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Articolo 2 -- Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute».

La Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI) è stata istituita dall'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», inserito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, ai fini dello sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto, mediante il rafforzamento del sistema didattico, scientifico e produttivo, nonché al fine di realizzare un polo di eccellenza a livello internazionale, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle strutture già esistenti nella regione. La Scuola è stata attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e, come previsto dalla legge, ha svolto le proprie attività «in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013/2014».

Il comma 6 del citato articolo 31-bis ha previsto espressamente che «allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

La Scuola è stata finanziata con la delibera CIPE n. 76/2015 la quale dispone che «il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 delle condizioni normative abilitanti l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito della valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui alle premesse, comporterà la rimodulazione da parte di questo Comitato delle risorse assegnate dalla presente Delibera al fine di assicurarne il tempestivo ed efficace impiego a favore di altri interventi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma».

Come previsto dal citato comma 6, l'ANVUR a novembre 2015 ha emesso il proprio parere favorevole al riconoscimento della Scuola, accompagnandolo con alcune raccomandazioni circa l'urgenza di una stabile programmazione delle risorse infrastrutturali e di docenza in vista del riconoscimento del GSSI come Scuola a ordinamento speciale.

Le disposizioni di cui al decreto-legge in esame costituiscono, dunque, l'«apposito provvedimento legislativo» per il reperimento della necessaria copertura finanziaria a regime (dall'anno 2016), al fine di consentire al Ministro dell'istruzione, università e ricerca di emanare il necessario provvedimento per il riconoscimento stabile della Scuola quale istituto a ordinamento speciale in ambito universitario. In mancanza di tale provvedimento, come riportato dalla delibera CIPE, verrebbe a mancare anche il finanziamento dei 18 milioni di euro previsto per il triennio di consolidamento delle attività della Scuola, dal 2016 al 2018. Di qui l'evidente urgenza di predisporre l'idoneo decreto-legge.

Nel dettaglio:

-- il comma 1 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 76/2015, al fine di realizzare la stabilizzazione della Scuola di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute»;

-- il comma 2 prevede che il finanziamento previsto al comma 1 sarà disponibile successivamente all'adozione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di trasformazione di tale Scuola in istituto universitario a ordinamento speciale;

-- il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa per il personale pari all'80 percento del contributo ordinario statale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola possa procedere al reclutamento del personale necessario per l'avvio delle attività e delle relative procedure di accreditamento anche in deroga ai limiti posti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015. Si ricorda che i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 prevedono, per le istituzioni che già hanno un organico stabile, che le assunzioni possano essere disposte entro il limite del 30 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge un margine di spesa direttamente proporzionale alla virtuosità del bilancio. Non avendo il GSSI un organico stabile e non potendo contare, quindi, su cessazioni degli anni precedenti, è necessario individuare una modalità per la costituzione iniziale dell'organico; per tale motivo si fa riferimento a una deroga rispetto alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur mantenendo il limite massimo delle spese di personale entro l'80 per cento dei contributi statali stabili;

- il comma 4 prevede l'abrogazione dei commi 2-bis e 5-bis dell’articolo 31-bis del citato decreto-legge n. 5 del 2012 e al comma 6 del medesimo articolo la soppressione delle parole: «di cui al comma 2-bis». I commi che vengono abrogati erano stati introdotti con l’articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

L'articolo 3 reca le coperture finanziarie degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 1.

L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità
del sistema scolastico e della ricerca

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose migliorandone la vivibilità e la gradevolezza degli ambienti come previsto dal programma «Scuole belle»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI), istituita dall’articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e garantire la prosecuzione delle attività di alto contenuto scientifico e tecnologico in considerazione degli importanti risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema didattico e produttivo dei territori terremotati dell’Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1º aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;

b) al comma 2-bis.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».

Art. 2.

(Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attività, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale.

3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.

4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e
5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:

a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2016

MATTARELLA

Renzi -- Giannini -- Padoan -- Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando