• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/DOC.III,N. ... [Decadenza Berlusconi - Odg 9]



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/DOC.III,N.1/9 presentato da CIRO FALANGA
mercoledì 27 novembre 2013, seduta n. 142

L'Assemblea del Senato della Repubblica,
udita la Relazione del senatore Stefano,
preso atto delle conclusioni cui è pervenuta, a maggioranza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari con le quali si propone di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
esaminato quanto dedotto, in particolare, sotto i punti 2, 3 e 4 del menzionato documento approvato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità;
rilevato che la non condivisibile tesi per cui la Giunta delle elezioni e delle immunità non è organo giurisdizionale avanti al quale si possano esplicare le garanzie imposte dall'articolo 111 della Costituzione, non può comunque implicare l'esclusione della Giunta - e a fortiori del plenum assembleare - tra gli organismi legittimati a sollevare la questione incidentale di costituzionalità avanti la Corte costituzionale;
ove pure si insistesse nel ritenere che in Senato manchi un organo (sia esso la Giunta stessa o l'intera Assemblea) legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale;
osservato che non esiste alcuna sanzione dell'ordinamento che consegue direttamente ed insindacabilmente dalla legge senza che alcun organismo dotato di jus dicere possa esprimersi sulla fondatezza della sua irrogazione;
accertato che, a maggior ragione, l'eventualità di una sanzione comminata in via automatica e senza che residui alcuno spazio di valutazione dei presupposti applicativi in capo ad organismi di giurisdizione terza ed imparziale ai sensi degli articoli 25 e 111 della Costituzione o di giustizia domestica ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, esiterebbe in una patente situazione di illegittimità costituzionale;
l'Assemblea, in quanto organo abilitato a manifestare in via definitiva la volontà del Senato (Corte costituzionale, ord. n. 150/1980, sent. n. 129/1981 e 1150/1988), delibera:
di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, sottoponendo alla Corte costituzionale le seguenti richieste di statuizione:
a) non spetta al Senato di deliberare, ai sensi degli articoli 24, 25, 66 e 111 della Costituzione, sull'elezione contestata di un suo proprio componente, sulla base della automatica applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 e senza che sia consentito al parlamentare interessato di poter esercitare il proprio inviolabile diritto di difesa secondo i principi imposti dall'articolo 111 della Costituzione e, in particolare, nel pieno contraddittorio tra le parti e sulla base della sola trasmissione degli atti del processo penale celebrato nei suoi confronti. Conseguentemente, chiede l'annullamento dell'atto con cui, il 2 agosto 2013, la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano ha trasmesso al Senato l'estratto della sentenza del Tribunale ordinario di Milano divenuta definitiva in data 1º agosto 2013 e l'estratto della sentenza della Corte di Appello di Milano, insieme alla copia del dispositivo della Corte di Cassazione;
b) spetta alla Camera d'appartenenza del singolo Deputato o Senatore, la piena potestà, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, di giudicare dell'applicabilità delle sanzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa al parlamentare interessato in sede di giudizio di accertamento dei presupposti di diritto e di fatto di irrogazione della sanzione medesima, volti comunque ad escludere la presenza del fumus persecutionis;
c) compete comunque all'autorità giudiziaria di avanzare una proposta motivata comprensiva delle ragioni di diritto e di fatto dedotte in favore della comminazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012, sulle quali la stessa Camera d'appartenenza non può veder limitata la propria potestas judicandi costituzionalmente tutelata, ad una mera presa d'atto delle conseguenze automatiche di sanzione privativa dell'elettorato passivo.
(numerazione resoconto Senato G9)
(9/Doc. III, n. 1/9)
FALANGA, MILO, MALAN, BONFRISCO, CERONI, PELINO, LANGELLA, CARDIELLO, FASANO, DE SIANO, SCILIPOTI, LONGO EVA, VILLARI, MINZOLINI, MUSSOLINI, D'ANNA, SIBILIA, LIUZZI, SCOMA, IURLARO, CALIENDO