• C. 1738 EPUB Proposta di legge presentata il 28 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1738 Ripristino dell'efficacia delle disposizioni dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte delle società agricole


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1738


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FRANCO BORDO, PALAZZOTTO
Ripristino dell'efficacia delle disposizioni dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte delle società agricole
Presentata il 28 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) prevede l'abrogazione della norma che concede alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio («I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196 e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014»). La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006), è stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e dell'internazionalizzazione.
      La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e di modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie.
      È evidente come la misura prevista dal comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi indicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si è dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche da Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in controtendenza rispetto alle politiche governative che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (si veda, ad esempio, il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per le start up innovative).
      La misura contraddice l'ordinamento europeo che prevede (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 1986 nella causa C. 312/85) che non si possono discriminare i benefìci riconosciuti alle imprese in ragione o in funzione della particolare forma giuridica adottata. D'altronde, il legislatore, nell'esercizio della delega di cui alla citata legge n. 38 del 2003, ai fini del trattamento fiscale in materia di imposte indirette, ha già fatto proprio il principio dell'equiparazione tra le società e le imprese individuali agricole (articolo 1, comma 4 e articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 99 del 2004).
      La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno esercitato l'opzione prima dell'anno 2013, ancorché prorogata per gli anni 2013 e 2014, crea evidenti difficoltà in quanto le imprese hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e ora si trovano costrette a riformulare con banche e con istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravi di costi e possibili casi di default.
      Inoltre, secondo l'Agenzia delle entrate, la facoltà di opzione, prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, non può trovare applicazione per gli anni 2013 e 2014 per le società che non l'hanno esercitata antecedentemente al 31 dicembre 2012, in quanto tale facoltà, s'intende soppressa a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2013 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3 maggio 2013): è pertanto evidente la disparità di trattamento con chi aveva già esercitato l'opzione.
      Per quanto concerne la copertura finanziaria della proposta di legge si ipotizza la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni fabbricabili e con destinazione agricola, secondo le modalità ivi previste; gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente le eventuali entrate delle disposizioni abrogate (si veda in proposito la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (atto Camera n. 4357 della XVI legislatura, pagine 53 e 54).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernenti l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte delle società agricole, nonché le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi.
      2. I commi 513 e 514 del comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;

          b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

          c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».