• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02298/023/ ... premesso che: al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2298/23/06 presentato da LOREDANA DE PETRIS
giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 342

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2298 recante "Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio",
premesso che:
al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi - FIDT, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa. Le stesse disposizioni, poi, rimandano a provvedimenti di rango secondario (DPCM e decreti ministeriali) la definizione delle modalità di gestione del Fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, tenendo conto della vulnerabilità socio economica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;
la dotazione del Fondo, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo delle totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei bond subordinati: infatti secondo stime presentate in Parlamento il valore azzerato nel settore retail sfiora i 350 milioni di euro così distribuiti: 150 milioni di euro in capo ai 4.700 obbligazionisti di Banca Etruria, per un importo medio pro-capite di 31.900 euro; 49 milioni di euro in capo ai 4.150 obbligazionisti di Carife, per un importo medio pro-capite di 11.800 euro; 26 milioni di euro in capo ai 718 obbligazionisti di Carichieti, per un importo pro-capite di 36,200, infine 105 milioni di euro in capo a 930 obbligazionisti di Banca Marche, per un importo medio pro-capite pari a 112.900 euro;
il 21 gennaio 2016 il Sottosegretario all'Economia e Finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un question-time in commissione Finanze, ha dichiarato che: "qualora dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate, ed in caso di ulteriore surplus, a soddisfare anche gli azionisti". Nella medesima occasione il Sottosegretario, interrogato sul motivo per il quale il Governo si fosse rifiutato di inserire in una norma di rango primario, cioè in sede di esame della legge di stabilità 2016, una disposizione che avesse stabilito con chiarezza quanto si era appena impegnato a fare attraverso un atto normativo di rango secondario, ha ritenuto sufficiente richiamare il principio generale stabilito dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il quale afferma che, nel caso di applicazione di una procedura di risoluzione di banche, agli azionisti e agli obbligazionisti non si può applicare un trattamento peggiorativo rispetto a quello che sarebbe spettato loro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca interessata;
non è possibile con norme di rango secondario, quali sono i decreti ministeriali o i DPCM, aumentare i livelli di rimborso già stabiliti da una norma di rango primario, nella fattispecie dalle disposizioni di cui ai citati commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n, 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo il principio di legalità, infatti, essi devono essere pienamente conformi alla legge dalla quale discendono;
il governo aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di inserire la definizione più puntuale delle modalità di rimborso e della composizione del collegio arbitrale proprio nel decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (AC 3606-A) il quale si limita solo a prevedere solo un particolare trattamento fiscale ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente bancario sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, trattamento che viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni;
persisterebbe pertanto la volontà del governo di non elevare i livelli di rimborso, limitandone il quantum alle sole risorse, pari ai 100 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, quale dotazione del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, stanziamento del tutto inadeguato a soddisfare l'intera platea dei danneggiati;
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza un provvedimento normativo al fine di:
1. far confluire nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma;
2. riconoscere agli investitori di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 del medesimo articolo, la facoltà di richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.
(0/2298/23/6)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS