C. 3660 EPUB Proposta di legge presentata il 7 marzo 2016
Atto a cui si riferisce:
C.3660 Introduzione dell'articolo 52-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di disciplina del referendum per la revoca del mandato del sindaco
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3660 |
Tuttavia, se l'istituto della revoca popolare del mandato elettivo appare di difficile compatibilità con le Costituzioni europee di civil law con riferimento alla rappresentanza parlamentare, lo stesso istituto non sembra avere ragioni di contrasto con i mandati locali, nei quali si verifica non così raramente che il rapporto di fiducia tra capo dell'amministrazione locale, investito nel ruolo monocratico dal voto popolare, e corpo elettorale non sia più sintonico. In molti casi, peraltro, accade che lo spezzarsi del rapporto fiduciario con il popolo non riesca a risolversi con il naturale ricorso anticipato alle urne a causa della resistenza da parte delle assemblee che finiscono, in una logica di autoconservazione, per creare condizioni paradossali di tutela al sindaco. E quanto diffusa sia questa situazione, che concorre a dipingere con tinte fosche la classe politica italiana, lo si attinge dalla cronaca anche recentissima, da quella delle grandi città come Roma, a quella delle città medie come Quarto.
La presente proposta di legge, pertanto, tende a colmare una lacuna nel rapporto tra popolo sovrano e rappresentanza destinataria di un'investitura popolare diretta, come nel caso del sindaco, recuperando, attraverso l'istituto del referendum per la revoca del mandato, un sano principio di democrazia diretta: diretta è l'investitura, diretta potrà essere la revoca.
Naturalmente la proposta di legge si fa carico di evitare la strumentalità di petizioni di revoca, che non possono essere considerate la partita di recupero per le liste e per i partiti politici sconfitti alle elezioni: per questo stabilisce che decorra un tempo adeguato, valutato in diciotto mesi, dalle elezioni alla proponibilità della petizione. Stabilisce, inoltre, che sia almeno il 15 per cento degli elettori nell'ultima tornata elettorale a sottoscrivere la petizione per la presentazione del referendum, collocando la giornata per lo svolgimento del referendum, dopo otto settimane, al fine di garantire un periodo adeguato per la presentazione delle ragioni pro e contro. Un'attenzione particolare è riservata alla chiarezza del quesito e, in caso di un mancato raggiungimento del quorum di validazione, si prevede l'attivazione da parte del Ministro dell'interno delle procedure per le nuove elezioni entro i tre mesi successivi. Gli oneri per il referendum sono posti a carico del governo locale.
1. Dopo l'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Referendum per la revoca del mandato del sindaco). – 1. È ammesso un referendum popolare per la revoca del mandato del sindaco del comune.
2. Il referendum di cui al comma 1 può essere proposto, attraverso una petizione popolare, non prima che siano decorsi diciotto mesi dallo svolgimento delle elezioni, da un numero di sottoscrittori pari ad almeno il 15 per cento dei votanti nell'ultima tornata elettorale. Il referendum può essere svolto non prima di otto settimane dalla presentazione della petizione.
3. Il referendum reca il seguente quesito: «Vuole revocare (nome) dalla carica di sindaco?» e lo spazio relativo all'opzione «si» o «no».
4. Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum.
5. Nel caso di prevalenza di voti favorevoli alla richiesta contenuta nel referendum, il sindaco è revocato.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Ministro dell'interno indice nuove elezioni entro i tre mesi successivi. Le attività relative all'ordinaria amministrazione nel periodo di vacatio sono esercitate secondo le modalità previste dalla legge.
7. Gli oneri relativi allo svolgimento del referendum e delle nuove elezioni conseguenti alla revoca del mandato del sindaco sono posti a carico del governo locale.
8. La competenza relativa alla verifica delle firme e alle procedure relative al referendum è attribuita alla corte d'appello del capoluogo della provincia in cui è situato il comune il cui sindaco è oggetto del referendum».