• C. 1542-1408-1737-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 28 novembre 2013); BRESSA Gianclaudio, Relatore per la maggioranza - CENTEMERO Elena, Relatore per la maggioranza

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1542 [Ddl Svuota Province] Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1542-1408-1737-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 1542
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
dal ministro per le riforme costituzionali
(QUAGLIARIELLO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
e con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
(D'ALIA)
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
Presentato il 20 agosto 2013
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 1408, d'iniziativa del deputato MELILLI
Disposizioni concernenti la composizione dei consigli provinciali e disciplina dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Presentata il 23 luglio 2013

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 novembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1542. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge n. 1408 e 1737 si vedano i relativi stampati.
n. 1737, d'iniziativa dei deputati
GUERRA, FABBRI, ARLOTTI, BARUFFI, BAZOLI, BORGHI, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CASELLATO, CENNI, CENSORE, COMINELLI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FOLINO, FRAGOMELI, GANDOLFI, GIACOBBE, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GREGORI, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, IORI, LODOLINI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MELILLA, MELILLI, MINARDO, MORANI, NARDUOLO, PASTORINO, PELUFFO, PLANGGER, RAMPI, RIBAUDO, RUGHETTI, SANGA, SCUVERA, SIMONI, TARICCO, TENTORI, TIDEI, VERINI
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l'esercizio associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi
Presentata il 28 ottobre 2013
(Relatori per la maggioranza: BRESSA e CENTEMERO)

Testo
del disegno di legge n. 1542
torna su
Testo
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

      1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

      2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali:

          a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, nonché mediante il sostegno alla ricerca;

      2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
          b) promozione delle relazioni e degli scambi tra la comunità metropolitana e gli altri enti territoriali italiani e stranieri, curando in particolare le relazioni istituzionali e i rapporti con le altre città metropolitane dell'Unione europea.
      3. Le province, fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, sono enti territoriali di secondo livello disciplinati ai sensi del capo III.       3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
      4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia, a norma dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono tenuti a costituire unioni per l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni. A decorrere dalla scadenza del quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti comuni non possono stipulare nuove convenzioni per l'esercizio delle funzioni fondamentali e devono a tale scopo ricorrere esclusivamente alla costituzione dell'unione di cui al secondo periodo.       4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico». I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia, a norma dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, costituiscono unioni per l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.
      5. I comuni possono costituire altresì unioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, per le funzioni ivi previste. Al citato comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       5. Soppresso.
          a) le parole: «fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;  
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'unione di cui al presente comma deve esercitare anche le funzioni assegnate ai comuni che ne fanno parte dagli altri enti territoriali di cui all'articolo 114 della Costituzione».  

      6. Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del testo unico, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 4 e al comma 5, le unioni sono rispettivamente disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 16, commi da 1 a 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo e dagli articoli 22 e 23 della presente legge.

      6. Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del testo unico. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

        7. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
            «b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
            b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28».
Capo II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Capo II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 2.
(Città metropolitane).
Art. 2.
(Città metropolitane).

      1. L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina speciale di cui al capo IV della presente legge.

      1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. In armonia con i rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

      2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.       2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
      3. Sono organi della città metropolitana:       3. Identico.
          a) il sindaco metropolitano;  
          b) il consiglio metropolitano;  
          c) la conferenza metropolitana.  
      4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; propone lo statuto alla conferenza; approva regolamenti, piani e programmi; predispone i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.       4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.
        4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
      5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze. Lo statuto e le sue modifiche e integrazioni sono proposte dal consiglio metropolitano alla conferenza metropolitana, che le adotta a maggioranza assoluta, con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.       5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
      6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:       6. Identico:
          a) regola le modalità e le forme di indirizzo e coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;           a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
          b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o alle loro unioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, l'esercizio di proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;           b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;
          c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro unioni possono conferire l'esercizio di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;           vedi lettera b)
          d) può prevedere la costituzione di articolazioni interne alla città metropolitana per specifiche funzioni, con propri organismi di coordinamento;           c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
          e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.           d) identica.
Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).
Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite a decorrere dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima ai sensi delle lettere f) e g). Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

      1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.

          a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
          b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo. Partecipa altresì alle riunioni del consiglio il presidente della provincia omonima fino al 1o luglio 2014 ovvero, se successiva, fino alla data di approvazione dello statuto. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;  
          c) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana;  
          d) gli organi di cui alle lettere a), b) e c) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello statuto;
          e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della provincia ai sensi della lettera f), provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto, nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla provincia ai sensi delle lettere f) e g) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;  
          f) salvo quanto previsto alla lettera g), le città metropolitane subentrano alle province omonime alla data del 1o luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale;
          g) ove entro il 28 febbraio 2014 almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui alla lettera f), subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti della citata lettera f), esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il 30 aprile 2014 la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente
legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.  
 

      2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

        3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
        4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito.
        5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
        6. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
        7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
        8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre 2014 le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
        9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei comuni che non hanno manifestato tale volontà; la provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, presidente o commissario uscente della provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta provincia, la medesima provincia è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla provincia ai sensi del capo III, mantenendo comunque l'obbligo per la provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far
  parte della provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
        10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.
        11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di province limitrofe.
Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).
Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

      1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.

      1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

      2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, lo statuto può prevedere:       2. Soppresso.
          a) che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che il consiglio metropolitano sia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana;  
      b) l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire non prima del 2017 e comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.  

      3. Nei casi di cui al comma 2, il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:

      2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

          a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;           a) identica;
          b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;           b) identica;
          c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.           c) identica.
 

      3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

        3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
        3-ter. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 60, comma 1:

              1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

              2) al numero 12), dopo le parole: «consiglieri comunali,» sono inserite le seguenti: «consiglieri metropolitani,»;

            b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
            c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».

      4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani i quali, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella medesima carica.

      4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).
Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

      1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:

      1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

          a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune per effetto dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere comunale del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 e non superiore a 500.000 abitanti; di 0,24 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 500.000 e non superiore a un milione di abitanti; di 0,20 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a un milione di abitanti;
          b) i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;  
          c) la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.  

      2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo.

      2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

      3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.       3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 5 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
      4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.       4. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.
      5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.       5. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
      6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.       6. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 5.
      7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.       7. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 5 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
      8. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.       8. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 9.
      9. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere metropolitano decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.       9. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
            a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
            b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
            c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
            d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
            e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
            f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
            g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
            h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
            i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
 

      10. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

        11. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nella apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere della città metropolitana compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 10.
        12. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
        13. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 5, terminate le operazioni di scrutinio:
            a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
            b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
            c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
 

      14. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Art. 6.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).
Art. 6.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).

      1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello statuto di ciascuna città metropolitana, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati, nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.

      Soppresso

Art. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati).
Art. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati).

      1. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

      Identico.

      2. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
Art. 8.
(Conferenza metropolitana).
Art. 8.
(Conferenza metropolitana).

      1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

      1. Identico.

      2. Le delibere della conferenza metropolitana, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con voto ponderato così determinato: il voto del sindaco di comune con popolazione minore rispetto agli altri comuni ha valore 1; il voto degli altri sindaci è determinato dal risultato della divisione tra il numero degli abitanti del comune che essi rappresentano e il numero degli abitanti del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale.       2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.
Art. 9.
(Funzioni della città metropolitana).
Art. 9.
(Funzioni della città metropolitana).

      1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni delle province nonché, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera p), della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti funzioni fondamentali:

      1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

          a) adozione annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;           a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;
          b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area;           b) identica;
          c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;           c) identica;
          d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;           d) identica;
          e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;           e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
          f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.           f) identica.

      2. Restano comunque ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

      2. Restano comunque ferme le funzioni spettanti alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

        3. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).
Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

      1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.

      1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

      2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.       2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
        3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 1o maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.
 
Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).
 

      1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo III
LE PROVINCE
Capo III
LE PROVINCE
Art. 11.
(Disposizioni generali).
Art. 11.
(Disposizioni generali).

      1. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all'articolo 15.

      1. Le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all'articolo 15.

      2. Restano comunque ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.       2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
      3. Le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano.       3. Le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome a statuto speciale di Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Organi delle province).
Art. 12.
(Organi delle province).

      1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

      1. Identico.

          a) il presidente della provincia;  
          b) il consiglio provinciale;  
          c) l'assemblea dei sindaci.  

      2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; predispone i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

      2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

      3. L'elezione del presidente della provincia avviene previa convocazione dell'assemblea dei sindaci da parte del sindaco del comune capoluogo.       Vedi articolo 12-bis.
      4. Per l'elezione del presidente della provincia si applicano le seguenti disposizioni:
          a) sono elettori del presidente i sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, in carica alla data dell'elezione, nonché i commissari ordinari e straordinari nominati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico, e successive modificazioni;  
          b) si procede con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2;  
          c) l'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci in carica nei comuni della provincia alla data dell'elezione;  
          d) l'elezione del presidente della provincia avviene nell'ambito dell'assemblea dei sindaci mediante deposito presso il seggio elettorale, da parte degli elettori, di una scheda nella quale sono indicati: il nome e il cognome dell'elettore; il comune di appartenenza; il nome e il cognome dei candidati presidenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia riportato più voti secondo il sistema di voto ponderato. A parità di voto è eletto il più anziano.  

      5. Il consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei comuni della provincia con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni della provincia con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Lo statuto può in alternativa prevedere che il consiglio provinciale sia eletto dall'assemblea dei sindaci in conformità alle seguenti disposizioni:

      Vedi articolo 12-ter.

          a) il consiglio provinciale in tal caso è composto da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;  
          b) l'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti dell'assemblea dei sindaci;
          c) non è prevista presentazione di candidature;  
          d) nell'assemblea, appositamente convocata, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti dell'assemblea proposti per il consiglio. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino a concorrenza del numero dei consiglieri eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il consigliere eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dal consiglio e subentra il primo dei non eletti.  

      6. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

      3. Identico.

        4. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.
 
Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).
 

      1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

        2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
        3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
        4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
        5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
        6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10.
        7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
        8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
        9. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
 
Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).
 

      1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

        2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
        3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
        4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
        5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
        6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
        7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
        8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
        9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
        10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8, 9 e 10.
        11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
        12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).
Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, che si svolge entro venti giorni dalla proclamazione dei sindaci eletti a seguito delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indìce l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter; le elezioni si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

      2. Il consiglio provinciale, ferma restando la competenza generale in materia statutaria, approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, il prefetto fissa per la loro adozione un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottarle, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.       2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 14.
(Disposizioni sugli incarichi).
Art. 14.
(Disposizioni sugli incarichi).

      1. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

      1. Identico.

      2. Il presidente della provincia il quale, durante il suo mandato, cessa dalla carica di sindaco, decade e si procede a una nuova elezione ai sensi dell'articolo 12. I consiglieri i quali, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaco, sono sostituiti da chi subentra nella predetta carica.       2. Soppresso.
Art. 15.
(Funzioni delle province).
Art. 15.
(Riordino delle funzioni delle province).

      1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:

      1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

          a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;           a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
          b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;           b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
          c) programmazione provinciale della rete scolastica.           c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
            d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
 

      1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

            a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
            b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, sono trasferite ai comuni ovvero alle unioni di comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge.       2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
      3. Con legge regionale sono trasferite ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà.       3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti princìpi:
            a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;
            b) assunzione da parte delle regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;
            c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.
      4. Le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il medesimo decreto determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni o alle unioni di comuni interessati, fermo restando che le entrate continuano a spettare alla provincia e che vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.       4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

          a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

          b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;

            c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano princìpi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

      5. Con delibera del consiglio provinciale insediato ai sensi dell'articolo 13, su proposta del presidente della provincia di cui al medesimo articolo, sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del presente articolo.

      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.

      6. Le province, entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui al comma 5, rideterminano in riduzione la pianta organica del personale e ne modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi, provvedendo agli adeguamenti successivi a seguito delle leggi regionali di cui al comma 3. In ogni caso resta confermato per le province il divieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore della presente legge.       6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
      7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.       7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 5. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
        8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
        9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
            a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
            b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
            c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
            d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turn over, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
        10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) applicazione coordinata dei princìpi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
            b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
            c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
 
Art. 15-bis.
(Requisiti per la nomina dei commissari e dei sub-commissari).
 

      1. Al commissario e al sub-commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

 
Art. 15-ter.
(Criteri per la nomina dei sub-commissari).
 

      1. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

        2. In applicazione di quanto previsto dal comma 1, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Capo IV
LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).
Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

      1. In considerazione della specialità della città di Roma capitale, di cui all'articolo 114 della Costituzione, e di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2014 il comune di Roma capitale assume anche la natura giuridica e le funzioni di città metropolitana, con la denominazione di città metropolitana di Roma capitale.
      2. Si applicano anche alla città metropolitana di Roma capitale le norme previste dall'articolo 3, salvo che, fino all'eventuale adesione di altri comuni alla città metropolitana, il sindaco di Roma assume le funzioni di sindaco metropolitano e l'Assemblea capitolina assume le funzioni sia del consiglio sia della conferenza metropolitana.
      3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma confinanti con il territorio del comune di Roma capitale possono, su proposta del consiglio di Roma capitale, deliberare, con atto del proprio consiglio, adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla città metropolitana di Roma capitale. Sono quindi disposti, con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della città metropolitana di Roma capitale.

      1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
      2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
      3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

      4. Fino alla consultazione elettorale amministrativa successiva alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica nella provincia di Roma il commissario governativo. Successivamente alla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti nella tornata elettorale di cui al primo periodo, la città metropolitana subentra alla provincia di Roma limitatamente al territorio di Roma capitale e dei comuni che, ai sensi del comma 3, siano stati con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, assegnati all'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale.  
      5. La provincia di Roma resta in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della città metropolitana di Roma capitale. Si applicano alla provincia di Roma le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.  
      6. Successivamente al 28 febbraio 2014, constatato il numero di comuni che ha chiesto e deliberato di aderire alla città metropolitana, anche nelle more del perfezionamento del procedimento, alla città metropolitana di Roma capitale e alla provincia di Roma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.
Art. 17.
(Disciplina della città metropolitana di Roma capitale).
Art. 17.
(Disciplina della città metropolitana di Roma capitale).

      1. Salvo quanto previsto all'articolo 16, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

      Soppresso.

Capo V
ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI
Capo V
ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI
Art. 18.
(Organi dell'unione di comuni).
Art. 18.
(Unioni e loro organi).

      1. Sono organi dell'unione di comuni, nelle forme previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1:

          a) il presidente dell'unione;

          b) il comitato dei sindaci dell'unione;

          c) il consiglio dell'unione.

      2. Il presidente dell'unione è eletto dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di sindaco. Qualora dopo tre scrutini nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri più votati.
      3. Il comitato dei sindaci dell'unione è composto da tutti i sindaci dei comuni dell'unione. Se l'organo supera il numero di trenta componenti, lo statuto può prevedere un comitato esecutivo ristretto e l'articolazione in sottocomitati.
      4. Il consiglio dell'unione è composto da tutti i sindaci dei comuni dell'unione e da due consiglieri per ciascun comune, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che esprimono un unico voto con effetto ponderato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
      5. Il presidente dell'unione può nominare un vicepresidente, scelto tra i membri del comitato, e assegnare deleghe ai componenti del comitato medesimo. Il presidente dell'unione rappresenta l'ente, convoca e presiede il comitato dei sindaci e il consiglio dell'unione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il comitato dei sindaci coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il consiglio è l'organo di indirizzo, approva lo statuto e i regolamenti, i piani, i pro

      1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

          c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
      «5-ter. Il segretario dell'unione di comuni è nominato dal presidente ed è

grammi e i bilanci, nonché ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente dell'unione; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'unione di comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

      3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
      4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
      «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

          b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
      «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

 

      5. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

Art. 19.
(Statuto dell'unione).
Art. 19.
(Statuto dell'unione).

      1. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e con quelle richiamate al comma 6 dell'articolo 1, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

      Soppresso.

      2. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.  
      3. Lo statuto dell'unione è approvato dal consiglio dell'unione.
Art. 20.
(Gratuità delle cariche).
Art. 20.
(Gratuità delle cariche e status degli amministratori).

      1. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

      1. Identico.

        2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 
Art. 20-bis.
(Disposizioni varie per le unioni di comuni).
 

      1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

            a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
            b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
            c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
            d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.
 
Art. 20-ter.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle unioni di comuni).
 

      1. Il presidente dell'unione di comuni:

            a) svolge le funzioni attribuite al sindaco dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
            b) ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
 

      2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita le funzioni stesse.

        3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.
        4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
        5. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 21.
(Fusione di comuni).
Art. 21.
(Fusione di comuni).

      1. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

      1. Identico.

        2. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
      «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
 

      3. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

        4. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
        5. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
        6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
        7. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
        8. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
        9. Salva diversa disposizione della legge regionale:
            a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
            b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
            c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
 

      10. Il comune risultante da fusione:

            a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione;
            b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
            c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
 

      11. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

        12. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
        13. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
        14. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
 
Art. 21-bis.
(Incorporazione di comuni).
 

      1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

Art. 22.
(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni).
Art. 22.
(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni).

      1. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

      1. Identico.

      2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.       2. Identico.
        2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
      3. Per l'anno 2014, nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è data priorità ai progetti presentati da unioni di comuni.       3. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.
 
Art. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VI
Capo VI
Art. 23.
(Norme finali).
Art. 23.
(Norme finali).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 32 del testo unico sono abrogati.

      1. Soppresso.

      2. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali » sono soppresse.       2. Identico.
      3. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.       3. Identico.
      4. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.       4. Identico.
      5. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.       5. Identico.
      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge; entro lo stesso termine, le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai princìpi di cui al capo V della presente legge. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.       6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      7. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.       7. Identico.
      8. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti le province e le città metropolitane, nulla è innovato con riferimento all'organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato.       8. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.
      9. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti.       9. Identico.
      10. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       10. Identico.
 
Art. 23-bis.
(Ambito di applicazione).
 

      1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa delle circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

 
Art. 23-ter.
(Entrata in vigore).
 

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su


Allegato A
(articolo 5, comma 10)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

        Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

            a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 9, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

            b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

            c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

            d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

            e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.