• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02749 l'articolo 107 del TFUE impone agli Stati membri, nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02749presentato daSPESSOTTO Ariannatesto diVenerdì 29 novembre 2013, seduta n. 128

SPESSOTTO, BARONI, DE LORENZIS, TOFALO, COZZOLINO, MANNINO, D'INCÀ, BRUGNEROTTO, TERZONI, NICOLA BIANCHI e DA VILLA. — Al Ministro per gli affari europei, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 107 del TFUE impone agli Stati membri, nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico;
è di questi giorni la notizia che la Commissione europea, applicando le disposizioni previste dall'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha deciso, in ultima istanza, di adire nuovamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per l'emissione di una sentenza che accerti il mancato recupero degli aiuti di Stato concessi dall'Italia a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, ed abbia altresì un contenuto sanzionatorio nei confronti del nostro Paese;
la vicenda descritta in premessa risale al triennio 1995-1997, nel quale tutte le imprese situate nelle zone di Venezia e Chioggia hanno beneficiato di riduzioni o esenzioni relative al versamento degli oneri sociali a sostegno dell'occupazione, per la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, beneficiando, in tal modo, di un vantaggio economico indebito rispetto ai loro concorrenti, operanti senza finanziamenti statali;
sui predetti sgravi si era da subito focalizzata l'attenzione di Bruxelles, in quanto tali riduzioni erano state concesse a grandi imprese operanti in zone che non presentavano svantaggi regionali, e dunque, tali da essere considerate incompatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato; per questa ragione, nel 1999, la Commissione aveva imposto all'Italia di procedere al recupero immediato degli aiuti presso i beneficiari, al fine di porre rimedio agli effetti della conseguente distorsione del mercato;
nel 2007 la Commissione Unione europea ha tuttavia constatato che l'Italia non aveva adempiuto all'obbligo di recupero degli aiuti, rinviando il nostro Paese dinanzi alla Corte di giustizia (IP/07/648), la quale, da parte sua, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'esecutivo Unione europeo;
la Corte di giustizia stabilì, in via definitiva, con la sentenza del 2011 (CJE/11/55), che la Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione n. 2000/394/CE, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5 di detta decisione;
in particolare, la Corte ritenne che i motivi addotti dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi – ossia l'esistenza di un contenzioso in corso presso le autorità giudiziarie nazionali e le difficoltà collegate alla necessità di individuare le imprese obbligate a restituire detti aiuti – non costituivano un'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2000/394/CE, ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia;
la Corte, inoltre, osservava che, nel corso della procedura di recupero degli aiuti illegittimi, il legislatore italiano aveva sì adottato il decreto-legge n. 59 del 2008, volto a risolvere il problema procedurale causato dalla sospensione dell'esecuzione degli ordini di recupero degli aiuti, disposta dai giudici nazionali; tuttavia, questa misura, entrata in vigore dopo la scadenza dei termini stabiliti per procedere al recupero degli aiuti illegittimi, si era rivelata inefficace dato che, parecchi anni dopo la notifica della decisione 2000/394, una parte rilevante di detti aiuti non era stata ancora recuperata;
nel 2012, con una lettera di messa in mora, la Commissione ha quindi intimato, in caso di ulteriore inottemperanza, un secondo deferimento dinanzi alla CGUE, giunto nella giornata dello scorso 20 novembre 2013;
la legge di stabilità 2013 conteneva disposizioni volte a recuperare gli aiuti di Stato illegali, attraverso la previsione che l'INPS, dopo un'attività istruttoria, avrebbe dovuto notificare alle imprese un provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati, nonché degli interessi maturati dalla data della fruizione dell'agevolazione fino alla data del recupero effettivo. Tali disposizioni non hanno tuttavia prodotto i risultati previsti, esponendo il nostro Paese a una sentenza di condanna definitiva;
a 14 anni di distanza dalla decisione della Commissione e due anni dopo la prima sentenza della Corte di giustizia, è stato recuperato solo circa il 20 per cento degli aiuti dichiarati incompatibili;
a norma dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e data la particolare gravità e persistenza della violazione del diritto dell'Unione, la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia dell'UE di comminare all'Italia una penalità giornaliera di 24.578,40 euro, moltiplicati per il numero di giorni tra la prima sentenza della Corte (6 ottobre 2011) e la seconda, più una multa decrescente per ogni giorno trascorso tra questa sentenza e la sua esecuzione –:
quali urgenti iniziative il Governo intenda intraprendere per sanare, prima che vengano comminate le onerose sanzioni di cui in premessa, la procedura di infrazione n. 2012 2202, al fine di evitare un'ulteriore condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia e scongiurare l'eventualità che il pagamento delle suddette sanzioni sia a carico dei contribuenti veneti, piuttosto che degli effettivi responsabili della violazione del diritto comunitario;
se il Governo non ritenga necessario, per il futuro, adottare tempestivamente le necessarie iniziative, anche normative destinate al miglioramento della procedura di riscossione dei debiti verso la pubblica amministrazione e a garantire l'esecuzione, da parte dei giudici nazionali, di una decisione della Commissione che obbliga uno Stato membro a recuperare un aiuto illegittimo;
se i Ministri interrogati possano chiarire l'entità dell'impatto sulla finanza pubblica, gli oneri e gli effetti finanziari diretti a carico dell'Italia, che deriverebbero dalla sentenza di condanna dell'Unione europea nei confronti del nostro Paese, per la mancata esecuzione della precedente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
se i Ministri non ritengano che, nel caso in cui vengano comminate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, le sanzioni di cui in premessa, si possa prefigurare l'ipotesi di un danno recuperabile rivalendosi sui soggetti che a suo tempo autorizzarono la concessione degli aiuti di Stato giudicati illegittimi. (4-02749)