• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01328-B/03 ... in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1328-B/34/09 presentato da DARIO STEFANO
martedì 5 aprile 2016, seduta n. 172

Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,
premesso che:
le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: Salmo trutta marmoratus (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo trutta fario (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; Oncorhynchus mykiss (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;
alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre là pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 d1 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva habitat (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);
l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;
la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.
(0/1328-B/34/9)
STEFANO