• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00966    premesso che:     nei prossimi mesi l'Unione europea dovrà decidere se la normativa europea sugli Ogm si applica anche alle nuove tecniche di ingegneria genetica, tra cui...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00966presentato daZACCAGNINI Adrianotesto diLunedì 11 aprile 2016, seduta n. 605

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    nei prossimi mesi l'Unione europea dovrà decidere se la normativa europea sugli Ogm si applica anche alle nuove tecniche di ingegneria genetica, tra cui quelle erroneamente ribattezzate di genome editing (New Breeding Techniques – NBT);
    l'industria delle biotecnologie e la Commissione europea fanno riferimento al termine NBT rispetto a varie tecniche di ingegneria genetica;
    le compagnie di biotecnologie sostengono che tali nuovi tecniche non rappresentino caratteristiche Ogm, sponsorizzandole come tecniche alternative agli Ogm e conseguentemente introducendo una moratoria de facto sugli Ogm all'interno dell'Unione europea;
    questa impostazione si basa, secondo il presentatore del presente atto, su una visione molto ristretta della legislazione europea sugli Ogm appositamente sviluppata per evitare tale legislazione; molte di queste tecniche possono essere utilizzate in modo combinato tra di loro, più volte nel tempo, al fine di ottenere l'effetto desiderato. Le tecniche di gene-editing, cisgenesi e intragenesi possono essere applicate sia alle piante che agli animali, inclusi gli animali da fattoria, gli insetti e i pesci ed, in definitiva, anche al genoma umano. Il gene-editing, può essere utilizzato anche per creare meccanismi di gene-drive con l'obiettivo di diffondere specifici tratti genetici come la resistenza alle malattie;
    tra le nuove tecniche emergenti sui quali si dovranno assumere impostazioni legislative, sia in ambito nazionale che europeo, vi sono certamente quelle legate al concetto di gene-editing o genome-editing;
    le tecniche di gene-editing (o genome-editing) permettono la modifica diretta del materiale genetico delle piante in specifici punti del genoma. Generalmente ciò avviene mediante l'utilizzo di nucleasi, enzimi spesso chiamati «forbici molecolari», che recidono il dna in punti specifici e innescano meccanismi di riparazione della pianta stessa (che comportano l'incorporazione nel genoma dei tratti desiderati). Tecniche che prevedono l'impiego di queste forbici molecolari includono la zinc finger nucleases (ZFNs) la transcription activatorlike effector nucleases (TALENs), le meganucleasi (MN) e il sistema clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR/Cas);
    la mutagenesi indotta da oligonucleotidi (ODM) è una tecnica di gene-editing che non impiega forbici molecolari. Con l'ODM, brevi frammenti (oligonucleotidi) di dna (o dna – rna) vengono introdotti nelle cellule dove inducono la cellula stessa a modificare il proprio dna in modo da integrarsi con i frammenti di dna introdotti. Tutte le tecniche di gene-editing (inclusa la ODM) hanno la capacità di modificare, inserire o eliminare una o più coppie di basi di dna. Le applicazioni di queste tecniche portano anche all'introduzione di nuovi geni all'interno del codice genetico della pianta, analogamente a quanto accade con l'ingegneria genetica «tradizionale»;
    come l'ingegneria genetica «tradizionale», anche le tecniche di gene-editing possono indurre modifiche non volute o non prevedibili del materiale genetico, anche se vengono alterate solo una o poche coppie di basi. Ad esempio, la ODM e le «forbici molecolari» generalmente danno luogo ai cosiddetti «off-target effects», vale a dire che recidono e/o alterano il dna anche in altri punti, diversi da quelli in cui si intende «intervenire». Sia le modifiche volute sia quelle sconosciute, impreviste o indesiderate possono generare conseguenze importanti in termini di produzione di proteine e flussi metabolici. Pertanto, è possibile – e in realtà probabile – che l'ODM e altre tecniche di gene-editing diano luogo a effetti indesiderati e imprevedibili con implicazioni per la sicurezza di alimenti, mangimi e ambiente;
    comunque applicate, queste nuove tecniche di ingegneria genetica consentono di richiedere brevetti industriali e un numero importante di tali brevetti è già in attesa di registrazione presso l'ufficio europeo dei brevetti (EPO) depositati in massima parte da istituzioni di ricerca ed imprese multinazionali olandesi. Se tali brevetti venissero accettati fuori dalla legislazione e dalle procedure europee vigenti, sarebbero immessi sul mercato prodotti Ogm senza etichettatura specifica. Molte di queste richieste di brevetto, inoltre, sono riferite a caratteri come resistenza agli erbicidi, resistenza agli insetti, gli stessi caratteri dei «vecchi Ogm» i cui benefici sono stati da tempo confutati;
    risulta chiaro che alla luce della normativa europea (direttiva 2001/18/EC) e internazionale, non ci si debba chiedere se gli organismi viventi ottenuti con le cosiddette NBT siano degli Ogm da un punto di vista giuridico, ma se si debbano esentare questi prodotti dal rispetto della regolamentazione italiana, europea ed internazionale vigente. In questo caso dovrebbe essere identificata la catena delle responsabilità in caso di biocontaminazione o altro possibile danno conseguente;
    l'intenzione del Governo, ribadita anche in occasione di recenti risposte ad atti parlamentare di sindacato ispettivo, è quella di mettere in atto tutti gli atti comunitari necessari per classificare queste nuove tecnologie diversamente, così da farle ricadere al di fuori dall'ambito giuridico che disciplina gli Ogm;
    è stato anche affermato che le tecniche di gene-editing porterebbero a modificazioni del genoma della pianta simili a quelle risultanti da mutagenesi. La mutagenesi classica utilizza sostanze chimiche o radiazioni per indurre modifiche random all'interno del genoma della pianta. Le piante che manifestano le caratteristiche desiderate vengono poi selezionate per ulteriori incroci. Le piante sviluppate attraverso questa tecnica sono escluse dai regolamenti dell'Unione europea;
   l'ODM e le altre tecniche di gene-editing sono completamente diverse dalla mutagenesi, in quanto tecniche di biotecnologie in vitro: la modifica genetica viene adottata da materiale ereditabile (o materiale che causa modifiche ereditabili) che, almeno in una parte della procedura, è stato «lavorato» dai biotecnologi in sistemi artificiali, al di fuori dell'organismo;
    più in generale, in ambito di negoziati comunitari, è stato ipotizzato che la ODM e le altre tecniche di gene-editing potrebbero essere escluse dai regolamenti dell'Unione europea sugli Ogm. Una delle motivazioni date è che le modifiche genetiche sarebbero piccole rispetto a quelle provocate dall'ingegneria genetica «tradizionale», troppo piccole per essere classificate come ricombinantivi. È però evidente che l'entità delle modifiche al dna della pianta è irrilevante, secondo i regolamenti dell'Unione europea e secondo quanto previsto dal protocollo di Cartagena (CBD), nella «definizione» dell'Ogm;
    la vera questione riguarda le tecniche di modificazione direttamente utilizzate per ottenere il «nuovo» organismo vivente, tecniche che la legislazione europea non enumera tra quelle da esentare dalle procedure previste (l'articolo 2.2 della direttiva 2001/18/EC nella quale è presente una definizione relativa agli organismi Ogm);
    escludere piante prodotte attraverso tecniche di gene-editing dalle normative dell'Unione europea sugli Ogm significherebbe quindi non solo rinunciare alla valutazione dei potenziali effetti sul sistema agrario nazionale – così come previsto dalla vigente legislazione sementiera nazionale (impatto degli Ogm sui sistemi agrari), sulla sicurezza di alimenti, mangimi e ambiente – ma anche esentare tali prodotti dall'obbligo di etichettatura, riducendo in questo modo la libertà di scelta dei consumatori europei che, nella grande maggioranza, vogliono evitare alimenti derivati da piante Ogm;
    se da un lato, dunque, appare legittimo l'impegno assunto nel campo della ricerca in biotecnologie, orientare la stessa su determinate tecniche, come quelle descritte in precedenza, piuttosto che altre, rischia di avvantaggiare determinati processi industriali e commerciali a esclusivo vantaggio di imprese a carattere transnazionale o di centri di ricerca dotati già di un notevole portafoglio di depositati brevettuali, senza garantire adeguata regolamentazione, informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini europei ed italiani,

impegna il Governo:

   ad istituire una commissione scientifica indipendente ed autorevole, volta ad appurare gli effetti delle nuove tecniche di genome editing (New Breeding Techniques – NBT) in termini di impatto sui sistemi agrari nazionali, sulla biosicurezza, sulla tutela della salute umana e della sicurezza alimentare;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'introduzione in ambito nazionale e comunitario di norme volte a regolare le nuove tecniche Ogm all'interno della vigente legislazione europea, con particolare riferimento alla:
    a) valutazione comprensiva del rischio caso per caso;
    b) all'identificazione di metodologie per identificare e quantificare gli Ogm già esistenti sulla base della creazione di un database unico;
    c) all'introduzione di documentazione per il tracciamento e l'identificazione dei prodotti Ogm durante tutta la fase della catena di produzione;
    d) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e valutazione dell'impatto per i prodotti Ogm già in circolazione sul mercato;
   a valutare gli effetti sull'economia agricola ed agroalimentare, con particolare riferimento agli effetti socio-economici derivanti dalla brevettazione dei ritrovati vegetali, derivante dallo sviluppo delle nuove tecniche di genome editing.
(7-00966) «Zaccagnini».