• C. 1834 EPUB Proposta di legge presentata il 21 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1834 Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1834


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CRIMI, LAINATI, PALMIERI, GALAN, PETRENGA
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale
Presentata il 21 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'importanza della pratica sportiva, di base in primo luogo, ma anche di vertice, è un aspetto importante e decisivo nella vita del nostro Paese. La pratica sportiva di base è un'azione educativa importante per la nostra gioventù, per il benessere psicofisico ad ogni età, per l'economia e l'attrattività del nostro Paese, in quanto nell'era globale lo sport di vertice diventa anche un'importante vetrina mondiale.
      La presente proposta di legge recupera il lavoro fatto durante gli anni scorsi presso il Senato della Repubblica e poi nella Commissione cultura della Camera dei deputati e lo ripropone come contributo ed esito di un lavoro approfondito in sede legislativa, che purtroppo non è riuscito a trovare compimento prima della fine della XVI legislatura. Come recita l'articolo 1, essa ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti stessi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e che sia migliorata l'immagine dello sport italiano, a livello internazionale, in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
      Come si legge all'articolo 2, la proposta considera come impianto sportivo omologato una struttura di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinata allo svolgimento dell'evento da parte di società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprendente sia le aree tecniche, il campo di destinazione, il campo di gioco e gli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché le aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento e le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, sia le parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei suoi prodotti e servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio, con le relative pertinenze.
      La proposta riguarda sia la realizzazione di nuovi impianti sportivi (articoli 3 e 4) sia la ristrutturazione e la privatizzazione di impianti esistenti (articolo 5). Il cuore della proposta consiste nel rendere più semplice e più trasparente l'investimento fatto dai privati e nel ridurre gli adempimenti amministrativi da espletare.
      Allo scopo di conservare la funzione sociale degli impianti, nuovi o ristrutturati, sono previste le seguenti misure:

          a) relativamente alla costruzione di nuovi impianti, la proposta richiede fra l'altro che i titolari prevedano un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, entro un limite di costo pari al 2 per cento del costo di costruzione, e assicurino la fruibilità degli spazi per le persone disabili;

          b) relativamente alla cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali è previsto che l'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, garantisca con apposita convenzione e per almeno dieci anni l'uso delle strutture per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi è tenuto a garantire il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.

      In definitiva, lo scopo della proposta è quello di contemperare i legittimi interessi di chi investe in strutture per lo sport di vertice con le esigenze di una fruizione estesa per chi pratica lo sport a livello dilettantistico o amatoriale, in una prospettiva di promozione e valorizzazione del bene comune anche in questo settore, e al tempo stesso di porre le basi per rimediare a una oramai cronica mancanza dello sport del nostro Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata l'immagine dello sport italiano, a livello internazionale, in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprendente sia le aree tecniche, il campo di destinazione, il campo di gioco e gli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché le aree correlate, esterne al recinto di gioco ma situate

all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, sia le parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei suoi prodotti e servizi, la sua eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con le relative pertinenze;

          b) «evento»: l'evento sportivo, anche costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

          c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, comprendente, oltre alla struttura sportiva, ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario e inscindibile, purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione del complesso multifunzionale medesimo;

          d) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;

          e) «soggetto proponente»: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo

ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 3;

          f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

Capo II
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI
Art. 3.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

      1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipulazione di apposita intesa tra le parti:

          a) su iniziativa del soggetto proponente;

          b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

      2. L'individuazione delle aree deve essere sostenuta, con oneri e a cura del soggetto proponente, da uno studio di fattibilità, comprendente le valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale,

quelle relative agli impatti paesaggistici e alle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché il piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, i competenti uffici comunali ne valutano il contenuto e, in caso di valutazione favorevole, invitano il soggetto proponente a presentare, ai fini della sua approvazione nella conferenza di servizi, ai sensi del comma 3, il progetto definitivo dell'intervento, corredato degli elaborati grafici e cartografici e delle relazioni necessarie.
      3. La giunta comunale competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità-notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo. Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente. I pareri e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della conferenza è trasmesso al sindaco, che lo sottopone al consiglio comunale nei successivi trenta giorni. Il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso in cui l'intervento ricada, anche in parte, in area sottoposta a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta, tenendo conto dei princìpi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere e in materia di appalti. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del territorio. Gli oneri relativi alle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.
Art. 4.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

      1. Il soggetto proponente che intende procedere alla realizzazione degli impianti

sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

          a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, qualora vi sia inserito, del complesso multifunzionale;

          b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

          c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

          d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, nel pieno rispetto della normativa vigente;

          e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune ove sorge il nuovo impianto sportivo, entro un limite di costo pari al 2 per cento del costo di costruzione;

          f) assicurare la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili.

      2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
      3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di

sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

          a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

          b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

          c) massima adattabilità alle riprese televisive;

          d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa, da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;

          e) uso di tecnologie innovative per la produzione di energie alternative e il risparmio di energia, quali sonde geotermiche e illuminazione mediante led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto.

Capo III
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI
Art. 5.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

      1. Al fine di favorire un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, acquisita un'apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del territorio, può, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale previsti

dalla vigente normativa in materia di appalti, cedere a titolo oneroso con affidamento diretto i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Il soggetto titolare dell'impianto definisce comunque la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
      2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
      3. L'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi è tenuto a garantire il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.
      4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
      5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione degli stessi in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui insistono gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali, si procede ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.
      7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 6.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Le società sportive che risultano inadempienti agli obblighi contributivi e fiscali e ai relativi versamenti non possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge.
Art. 7.
(Norma transitoria).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi la cui esecuzione è in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.