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Atto a cui si riferisce:
C.1/01223    premesso che:     con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» (PMA) la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente...



Atto Camera

Mozione 1-01223presentato daSPADONI Maria Ederatesto diMercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   La Camera,
   premesso che:
    con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» (PMA) la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale», che può essere sinteticamente definito come l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vitro) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa);
    secondo l'articolo 12, comma 6, «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    allo stato attuale la maternità surrogata è consentita dalla legge con modalità differenti nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina, Russia, Sudafrica, Armenia, India, Cambogia, Tailandia, Australia, mentre tra i Paesi membri dell'Unione europea la maternità surrogata a titolo gratuito è consentita con modalità legislative diverse in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Grecia;
    tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, la Russia non ha ancora firmato la Convenzione di Istanbul, mentre la Romania e l'Ucraina hanno provveduto solo a firmarla;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è entrata in vigore in Italia nel giugno 2013;
    ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 (Capitolo III – prevenzione) della suddetta convenzione «Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime»;
    ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 (Capitolo IV – sostegno e protezione) le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili;
    secondo l'articolo 47 (Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente) «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alta presente Convenzione»;
    il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il rapporto annuale «Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2014», redatto dal servizio europeo per l'azione esterna (EEAS). Il rapporto illustra il ruolo dell'Unione nel panorama comunitario e internazionale rispetto alla promozione dei diritti umani, sottolineando i risultati raggiunti e gli ostacoli incontrati;
    in primo luogo, il rapporto sottolinea il costante impegno dell'Unione europea nel promuovere con 37 Paesi terzi e gruppi regionali dialoghi e consultazioni sul tema dei diritti umani, così come indicato nelle linee guida del giugno 2001 sulla Promozione dei diritti umani nelle azioni esterne dell'Unione europea. Lo stesso è stato fatto con la maggior parte dei 79 Paesi dall'Africa, Pacifico e Caraibi che sono parte della Convenzione di Cotonou;
    il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione riguardo alla succitata relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia;
    nell'ambito della tutela delle donne e delle ragazze, al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative affinché i Paesi membri e non del Consiglio d'Europa firmino, ratifichino e rispettino la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e contro la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in particolare i Governi membri rumeno, ucraino e russo, prendendo in considerazione nello specifico l'articolo 47 della suddetta convenzione;
   ad intervenire nelle sedi opportune affinché, nell'ambito del più ampio dialogo sul rispetto dei diritti umani e della tutela della donna, sia favorito, con i Paesi membri e non, un confronto riguardo alla pratica della maternità surrogata, come descritta nel citato paragrafo 115 della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2015.
(1-01223) «Spadoni, Di Vita, Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, D'Incà».