• C. 3666 EPUB Proposta di legge presentata il 9 marzo 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3666 Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3666


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERNARDO, LUPI, PELILLO, MARAZZITI, ABRIGNANI, ALLI, BINETTI, BOCCADUTRI, BOSCO, BURTONE, CARELLA, CAUSIN, CERA, CIRACÌ, D'ALIA, DE MARIA, DE MITA, MARCO DI MAIO, FAUTTILLI, FRAGOMELI, FUCCI, RICCARDO GALLO, GALPERTI, GAROFALO, GIACOMONI, GINATO, LATRONICO, LODOLINI, LONGO, MAROTTA, MORETTO, PAGANO, PALESE, PELUFFO, PETRINI, PICCIONE, PIZZOLANTE, ROMANINI, RUBINATO, SAMMARCO, SANGA, SANDRA SAVINO, SCHULLIAN, SOTTANELLI, TANCREDI, VIGNALI, ZOGGIA
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione
Presentata il 9 marzo 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La crisi finanziaria che ha interessato le maggiori economie globali ha posto al centro dell'attenzione dei policy makers internazionali il tema della complessità del rapporto tra la finanza, il risparmio e i cittadini. In un contesto di crescente distacco tra l'utenza e il mondo dell'intermediazione creditizia, mobiliare e assicurativa, sono emerse la pregnanza e l'urgenza dei problemi connessi alla scarsa alfabetizzazione finanziaria della popolazione. Più recentemente, le vicende connesse all'avvio della risoluzione di quattro banche di rilevanza territoriale – operata con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, non convertito in legge, il cui contenuto è stato trasposto nei commi da 842 a 853 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – hanno ulteriormente messo in evidenza, tra l'altro, significative carenze nella capacità dei risparmiatori italiani di comprendere i rischi e le caratteristiche di prodotti bancari e finanziari connotati da livelli più o meno elevati di complessità. Ne è risultata gravemente minata la fiducia dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario e finanziario, che pure costituisce il principale strumento di sostegno dell'iniziativa economica privata e la cui solidità necessita di adeguati e costanti presìdi in un'ottica di migliore protezione del risparmio, bene, quest'ultimo, oggetto di tutela costituzionale.
      La centralità di tali temi ha indotto il Governo a impegnarsi a valutare, entro la prima metà del 2016, l'opportunità di adottare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, con la redazione di apposite linee guida e con l'attuazione delle necessarie misure organizzative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Tale impegno è anche recepito nell'articolo 13, comma 1, lettera i), numero 7), del disegno di legge di delegazione europea 2015 (atto Camera n. 3540), che conferisce espressa delega al Governo per un intervento volto a promuovere misure per il sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori.

1. Considerazioni introduttive.

      Un adeguato livello di alfabetizzazione finanziaria contribuisce all'efficienza, alla competitività e alla capacità di innovazione del sistema economico nonché alla stabilità delle interazioni tra i soggetti operanti all'interno dello stesso. Esso può ritenersi strumentale ad assicurare e a mantenere un elevato livello di fiducia, contribuendo alla ricostruzione di un rapporto virtuoso tra i risparmiatori e gli operatori finanziari, gravemente scosso e indebolito dalle note vicende della crisi finanziaria e del debito sovrano nonché dalla progressiva riduzione degli spazi di intervento per il sostegno del reddito da parte dello Stato.
      La crescente complessità dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi nonché il loro elevato grado di differenziazione, determinato dall'incremento della pressione competitiva esistente tra gli intermediari, rendono assolutamente cruciale per l'utenza la capacità di orientare correttamente le proprie scelte in materia di gestione del risparmio, di impiego delle risorse liquide disponibili e di comprensione delle effettive esigenze di fruizione dei servizi offerti dagli intermediari. Le lacune nella conoscenza e nella competenza relative alla capacità di gestione del risparmio privato sono state evidenziate da una pluralità di indagini condotte a livello nazionale e internazionale; è noto come l'Italia si collochi in tali ambiti agli ultimi posti in rapporto alle maggiori economie internazionali. In dettaglio, le più recenti indagini di carattere internazionale hanno evidenziato come l'Italia sia situata al 44 posto nel mondo e all'ultimo posto tra i Paesi del G8 per grado di diffusione di conoscenze finanziarie di base; nondimeno, è stato rilevato come il divario risulti particolarmente accentuato rispetto alle maggiori potenze economiche.
      All'interno di tale scenario, diversi soggetti istituzionali hanno avviato iniziative volte al miglioramento delle conoscenze finanziarie della popolazione; tali azioni sono state tuttavia principalmente focalizzate sul mondo della scuola e sull'incremento della consapevolezza economica dei più giovani, in una prospettiva di progressiva integrazione delle conoscenze di questi ultimi quali «futuri adulti». Nonostante i possibili benefìci in una prospettiva di medio-lungo periodo, tale approccio presenta una serie di svantaggi, tra cui – principalmente – la mancata inclusione di larghe fasce della popolazione e l'assenza di un adeguato coordinamento strategico delle politiche e delle attività volte al miglioramento delle competenze e delle conoscenze minime necessarie per una corretta gestione del risparmio individuale. Invero, la capacità di valutare il rischio, di

confrontare le varie opzioni finanziarie, di valutare correttamente la propria idoneità a fare fronte agli oneri assunti e di pianificare per tempo le proprie esigenze di benessere finanziario sono fattori indispensabili in un mondo sempre più complesso; lo sviluppo di tali competenze risulta opportuno non soltanto per i giovani adulti e i soggetti in età scolare, ma in generale per soggetti di ogni età, alla luce delle concrete caratteristiche di vulnerabilità e dei possibili rischi derivanti da un crescente dislivello tra conoscenze richieste e conoscenze possedute.
      L'insieme di tali elementi rende impellente l'urgenza di una riflessione e di un intervento di carattere sistematico, anche in considerazione dell'elevato livello di ricchezza privata di cui continuano a disporre le famiglie italiane. In tale prospettiva risulta essenziale valorizzare le iniziative già presenti, assicurando un adeguato coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, in una prospettiva di rafforzamento dell'alfabetizzazione finanziaria dell'intera popolazione, promuovendo sinergie instaurabili tra soggetti pubblici e privati in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

2. Illustrazione della proposta di legge.

      La proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi consta di tre articoli. Le finalità della stessa sono individuate dall'articolo 1: con essa si intende assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività e propongono iniziative in materia di comunicazione e diffusione di informazioni per favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
      È importante sottolineare che restano salve le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria da organismi pubblici e privati ai sensi della normativa vigente; la proposta di legge intende, infatti, piuttosto contribuire ad aumentare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati che già svolgono tale attività.
      Al fine di conseguire tali obiettivi, l'articolo 2 prevede l'istituzione di un'Agenzia nazionale avente sede in Roma e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
      Tale Agenzia è conformata sull'esempio del Money Advice Service (MAS – già Consumer Financial Education Body), un'autorità indipendente istituita nel Regno Unito nell'aprile 2010 al fine di migliorare la comprensione e la consapevolezza della popolazione sulle tematiche finanziarie e di potenziare la capacità di tutti i cittadini nella gestione del risparmio. Alla luce degli obiettivi specificati nel Financial Services Act 2010 e nel Financial Services Act 2012, il MAS esercita un insieme di compiti volti al progresso dell'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini britannici, tra i quali si annoverano:

          1) la promozione della conoscenza dei vantaggi della pianificazione finanziaria nonché dei benefìci e dei rischi associati alle varie forme di gestione del risparmio;

          2) la pubblicazione di materiali divulgativi e lo svolgimento di attività educative;

          3) l'offerta di un servizio di consulenza aperto a tutti i cittadini per la gestione del debito, con un parallelo coordinamento delle altre iniziative assunte da altri soggetti pubblici e privati.

      Sulla base di tale modello, l'istituenda Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, avente il compito di promuovere lo sviluppo della conoscenza e della competenza di base sulla gestione del risparmio privato, sarà dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, elementi necessari ad assicurarle un'adeguata capacità di intervento e un sufficiente grado di indipendenza, fermi restando i poteri di indirizzo e di vigilanza attribuiti al Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto non espressamente indicato, la

disciplina dell'Agenzia sarà rimessa agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di organizzazione del Governo; il riferimento alle norme richiamate consente di comprendere la stessa Agenzia nel novero dei soggetti che, secondo le previsioni del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, altrimenti esercitate da Ministeri ed enti pubblici, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche.
      La proposta di legge individua i tre organi fondamentali della costituenda Agenzia, ferma restando la necessità di fissarne le concrete modalità di organizzazione e di funzionamento mediante apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede – in dettaglio – la costituzione di tre organi, ossia un direttore, un comitato direttivo e un collegio di revisori dei conti. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; si tratterà di soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza nel settore della divulgazione di conoscenze e competenze in materia di gestione del risparmio privato; l'incarico potrà avere durata triennale e potrà essere rinnovato per un solo ulteriore mandato. Il direttore avrà il compito primario di presiedere il comitato direttivo, organo dell'Agenzia composto da quattordici membri designati dalle principali autorità di settore e da altri soggetti appartenenti ai settori bancario, finanziario e assicurativo. In particolare si prevede che due membri per ciascuno siano nominati rispettivamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Associazione bancaria italiana, l'ANIA, l'ASSOFIN, l'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti (ASSORETI), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti designano ciascuno un membro del comitato direttivo. I membri del comitato direttivo dovranno anch'essi rispondere a requisiti di comprovate competenza ed esperienza nel settore e saranno nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il collegio dei revisori dei conti è costituito, infine, da cinque membri, ossia un presidente, due componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.
      Il comma 4 dell'articolo 2 individua i compiti dell'Agenzia, necessari ad assicurare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati all'articolo 1.
      L'Agenzia avrà i seguenti compiti: 1) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato; 2) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica in tale materia; 3) definire la programmazione annuale, determinando i settori prioritari di intervento dell'azione pubblica, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, alla luce delle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali che adottino strategie in materia di alfabetizzazione finanziaria e in attuazione dei programmi di azione stabiliti dall'Unione europea; 4) programmare e favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale; 5) incentivare lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali interessati, con l'obiettivo di promuovere l'uniforme applicazione delle linee comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica; 6) predisporre proposte per incentivare l'attuazione di misure innovative per favorire la diffusione di conoscenze e competenze in materia di gestione del risparmio privato; 7) individuare le capacità e i requisiti professionali di cui devono disporre i soggetti privati che intendano esercitare attività in tale ambito divulgativo, nonché i parametri qualitativi cui questi ultimi dovranno attenersi, sul cui rispetto l'Agenzia sarà chiamata a vigilare; 8) raccogliere e pubblicare attraverso il proprio sito internet contenuti di carattere digitale volti a favorire la diffusione di conoscenze e competenze di base sulla gestione del risparmio privato; 9) stipulare convenzioni con Associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale.
      Al fine di garantire l'efficacia dell'azione, al contempo assicurando un adeguato raccordo tra i soggetti istituzionali interessati, il comma 5 dell'articolo 2 prevede l'attribuzione all'Agenzia della possibilità di acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono attività in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
      La trasparenza dell'operato dell'Agenzia e la verifica circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi alla stessa rimessi e il corretto svolgimento dei compiti attribuiti saranno assicurate da due diversi strumenti di raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze da un lato e con le Camere dall'altro. In particolare, l'articolo 2, comma 6, stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, l'Agenzia dovrà trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente; tale relazione dovrà illustrare una serie di elementi individuati nello stesso comma, relativi dall'attività svolta e alla programmazione di ulteriori iniziative, con particolare riguardo ai profili del coordinamento tra i soggetti pubblici e privati. Sulla base della relazione ricevuta, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'operato dell'Agenzia con riferimento all'anno solare antecedente. Ulteriore innovativo elemento di accountability dell'Agenzia sarà costituito dalla promozione di un'iniziativa pubblica annuale volta all'esame dei programmi dalla stessa elaborati, dei risultati raggiunti nell'anno precedente e degli obiettivi preventivati per il successivo (articolo 2, comma 9). In virtù dei poteri di indirizzo e di vigilanza rimessi al Ministro dell'economia e delle finanze, il comma 8 dell'articolo 2 attribuisce allo stesso il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dall'Agenzia e di definire, ove necessario, con il concorso dell'Agenzia stessa, le iniziative richieste a tali fini.
      I commi da 10 a 13 dell'articolo 2 sono specificamente dedicati alle modalità di organizzazione, di funzionamento e di gestione dell'Agenzia. A tale fine, come in precedenza anticipato, si rimette a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica la fissazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, l'adozione dello statuto della stessa e l'individuazione del comparto di contrattazione collettiva rilevante ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Lo stesso regolamento dovrà altresì individuare le modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture necessari al suo funzionamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché adottare il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia sulla base dei princìpi di contabilità pubblica.
      Con riferimento alla dotazione organica – per la quale è determinato il limite minimo di sessanta unità, di cui almeno quaranta con competenze giuridiche o tecnico-economiche – si stabilisce che l'Agenzia si avvarrà di personale trasferito in regime di comando dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS; tale personale presterà servizio alle dipendenze dell'Agenzia per un periodo massimo di sei anni, rinnovabili per una sola volta. Gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale rimarranno a carico delle amministrazioni di provenienza. Nondimeno, l'Agenzia potrà procedere all'assunzione di personale specializzato per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica.
      In ossequio a tale criterio, il finanziamento dell'Agenzia sarà interamente basato sul meccanismo di contribuzione annuale previsto per il sovvenzionamento della CONSOB ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Pertanto, l'Agenzia indicherà annualmente il proprio fabbisogno finanziario e proporrà al Ministero dell'economia e delle finanze la misura della contribuzione annuale a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB.
      L'articolo 3 della proposta di legge costituisce attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, cui si ritiene opportuno attribuire precipuo rilievo nello sviluppo di un'azione nazionale di alfabetizzazione finanziaria mirata, efficace ed efficiente. Al riguardo, si prevede che l'Agenzia promuova l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni tese a incrementare le conoscenze e le competenze di base in materia di gestione del risparmio privato svolta da soggetti privati, quali enti, associazioni e altri organismi non aventi carattere pubblico. Le funzioni di coordinamento pubblico dovranno infatti fare leva anche sulle numerose iniziative già esistenti e attivate con successo dai diversi soggetti operanti a vario titolo nel settore. Come in precedenza accennato, si stabilisce che tali soggetti privati dovranno possedere i requisiti di carattere professionale e conformarsi ai parametri qualitativi che saranno determinati dalla stessa Agenzia ai sensi dell'articolo 2. Alla luce dei propri compiti di promozione, coordinamento e vigilanza delle iniziative in materia, l'Agenzia verificherà l'osservanza dei requisiti professionali e il rispetto dei parametri qualitativi fissati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
      2. Restano salve le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.
(Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria).

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia ha sede in Roma. Essa è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore,

che lo presiede, e da quattordici membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I membri del comitato direttivo, scelti fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi durano in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
      4. L'Agenzia, al fine di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato, ha il compito di:

          a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

          b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

          c) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera b), determinando i settori prioritari di intervento

dell'azione pubblica, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea;

          d) programmare il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera b);

          e) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica definiti ai sensi delle lettere a) e b);

          f) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

          g) definire le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti privati di cui all'articolo 3, nonché i parametri qualitativi ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività di comunicazione e diffusione di informazioni per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

          h) raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet contenuti di carattere digitale volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

          i) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale.

      5. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a

promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
      6. L'Agenzia trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale relazione contiene:

          a) informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla comunicazione e alla diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

          b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;

          c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni, volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dall'Agenzia e definisce, ove necessario e tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia medesima, le iniziative richieste per il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.
      9. L'Agenzia promuove annualmente un'iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati e dei risultati raggiunti nell'anno precedente nonché degli obiettivi individuati per l'anno successivo.


      10. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia in conformità a quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedendo in particolare:

          a) alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, all'indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          b) all'adozione dello statuto dell'Agenzia e del ruolo organico del suo personale, nel limite minimo di sessanta unità, di cui almeno quaranta con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

          c) alla definizione delle modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) all'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base dei princìpi della contabilità pubblica.

      11. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e da tasse.
      12. Per le sue attività l'Agenzia si avvale di personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS in regime di comando, per un periodo massimo di sei anni, rinnovabile per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso l'amministrazione di

provenienza. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della propria autonomia contabile e di bilancio, l'Agenzia può procedere all'assunzione di personale specializzato per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      13. Al funzionamento dell'Agenzia si provvede mediante contribuzione da parte dei soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, che indica il proprio fabbisogno finanziario per l'anno seguente.
      14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Promozione dell'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati).

      1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, l'Agenzia promuove l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati.
      2. I soggetti privati che intendono esercitare l'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti professionali determinati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g), e conformare l'attività esercitata ai parametri qualitativi fissati dalla stessa Agenzia.


      3. L'Agenzia esercita poteri di vigilanza e di controllo sul possesso dei requisiti professionali e sull'osservanza dei parametri qualitativi da parte dei soggetti privati che esercitano l'attività di cui al comma 1.