Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00184 premesso che:
l'attuazione dei trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme comunitarie e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire...
Atto Senato
Mozione 1-00184 presentata da ROBERTO CALDEROLI
martedì 3 dicembre 2013, seduta n.145
CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
l'attuazione dei trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme comunitarie e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire attraverso un ampia partecipazione democratica, che renda l'Europa un progetto condiviso dai popoli e da ciascun cittadino e cittadina;
le prossime elezioni europee del 2014 saranno in questo senso un appuntamento di particolare importanza, anche perché il Presidente della Commissione europea verrà per la prima volta eletto dal Parlamento europeo, tenendo conto del risultato delle elezioni;
la Commissione europea in data 12 marzo 2013, con propria raccomandazione sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, ha indicato che prima e durante le elezioni i partiti politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente a quale partito politico europeo sono affiliati "anche permettendo e incoraggiando l'indicazione di tali collegamenti sulle schede elettorali"; inoltre, i partiti politici dovrebbero render noto quale candidato sostengono alla presidenza della Commissione europea e dovrebbero anche informare gli elettori durante la campagna in merito al loro candidato alla presidenza della Commissione;
il Parlamento europeo non si è espresso in merito alla raccomandazione della Commisione europea del 12 marzo 2013;
il testo originario della decisione 20 settembre 1976, 76/787/Ceca,Cee,Euratom, non poneva alcun vincolo agli Stati in ordine alla formula elettorale, limitandosi ad imporre l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
di contro, ai termini dell'art. 1, punto 1, della decisione 76/787/Ceca,Cee,Euratom, come sostituito dall'art. 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, "In ciascun Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale";
a livello comunitario è stata dunque imposta l'adozione di un sistema i cui esiti siano di tipo proporzionale. A mutare sono, tuttavia, le forme attraverso le quali si realizza la tendenziale corrispondenza proporzionale tra il numero di voti ed il numero dei seggi. Oltre a tale limite, il Parlamento europeo non ha, in nessun altro modo, condizionato la libera decisione degli Stati membri in merito all'adozione di una propria normativa che disciplini le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo;
le indicazioni riportate nella raccomandazione della Commissione europea appaiono non supportate da motivazioni logiche considerata la non necessità di dover garantire la governabilità attraverso modifiche al sistema elettorale;
inoltre, l'indicazione del presidente della Commissione europea da parte dei partiti politici nella fase della campagna elettorale precorrerebbe motivatamente una riforma volta ad introdurre una forma di presidenzialismo diretto, che deve assolutamente essere valutata con la dovuta attenzione nelle sedi opportune e nei tempi necessari,
impegna il Governo, alla luce delle considerazioni riportate in premessa, a non recepire le raccomandazioni della Commissione europea.
(1-00184)